TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-10, n. 202409185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-10, n. 202409185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409185
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 09185/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11900/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11900 del 2018, proposto da:
- European Broadcasting Company S.r.l., Radio Tele Molise S.r.l. e Mediasix S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati G R, M Z e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- T.E.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Telecom Italia Spa, Mediaset Spa, Tlt Molise S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

1. della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 290/18/CONS, con la quale è stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (

PNAF

2018), pubblicata sul sito dell'Autorità in data 12.07.2018;

2. di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusa la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.137/18/CONS, recante “ Avvio del procedimento per l'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (

PNAF

2018), ai sensi dell'articolo 1, comma 1030 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
”;

3. del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2018, pubblicato in GU n. 212 del 12.09.2018;

previa declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'articolo 1, commi 1031, 1032, 1036, 1037, 1039 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di Bilancio ”, nella parte in cui ha disposto la decadenza, ope legis, delle concessioni in atto, in assenza di “sopravvenuti motivi” ed in assenza di riconoscimento di indennizzo/risarcimento proporzionato e commisurato ai danni prodotti, avuto riguardo sia al danno emergente che al lucro cessante, in violazione del criterio di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento e, incidentalmente, deducendo l’illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1031, 1032, 1036, 1037, 1039, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di Bilancio ” in relazione al criterio di riparto della potestà legislativa in materia di comunicazioni di cui all'art. 117 Cost.

II. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:

I.- Violazione dell’art.43 Cost. anche in riferimento agli artt.3, 21, 41 e 97 Cost.;
- Violazione dell’art.81 Cost. e dell’obbligo di copertura finanziaria;
- Violazione degli artt. 3, 11 e 21 quinquies della L.n.241/90 anche nel combinato disposto degli artt.1218 c.c, 2043, c.c. e 12 delle disp.prel.cod.civ.;
- Violazione del d.lgs. 259/2003;
- Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento;
- Illegittimità derivata”.

Innanzitutto le società ricorrenti, tutte titolari di un diritto d’uso sulle frequenze esercite acquisito nel 2012 per la durata di venti anni, si dolgono della risoluzione anticipata dei ridetti rapporti concessori, siccome imposta, a fronte dell’erogazione di un indennizzo, dalla Legge di bilancio n. 205/2017 che, in attuazione della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’uso della banda di frequenza 470 – 790 MHz nell’Unione, ha dettato disposizioni ai fini della riassegnazione delle relative frequenze in uso ai broadcaster televisivi ai sistemi di comunicazione elettronica in banda senza fili (5G) sulla base di un nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, da adottarsi a cura dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni.

Deducono, in particolare, la lesione del legittimo affidamento e l’illegittima previsione di una voce indennitaria in luogo di un vero e proprio risarcimento dei danni spettante agli operatori obbligati al rilascio anticipato delle frequenze concesse, in ragione degli investimenti fatti e non completamente ammortizzati.

I provvedimenti impugnati sarebbero stati assunti in violazione dell’articolo 21 quinquies della Legge n. 241/1990, in quanto “il recesso unilaterale disposto dall’amministrazione riguardo ai rapporti concessori in corso” non sarebbe riconducibile a “motivi sopravvenuti”, fondando su indirizzi già formulati con la Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ed in sede di Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 2006, e comunque non terrebbe in alcuna considerazione “gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dei privati”.

Secondo la prospettazione ricorsuale, nella specifica fattispecie oggetto di causa sarebbe comunque dovuto un indennizzo parametrato anche al cd. “lucro cessante”, alterando i provvedimenti impugnati “ irreversibilmente il programma economico che le concessionarie si erano prefissate ”.

Contesta ancora parte ricorrente l’adeguatezza dell’indennizzo previsto dall’articolo 1 della Legge di Bilancio n. 205/2017, deducendo la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della disposizione, nella parte in cui l’indennizzo risulta “ agganciato solo al rilascio volontario e/o spontaneo delle frequenze da parte degli operatori”, con esclusione nei casi di disattivazione coattiva.

“II.- Violazione dell’art. 117 e dell’art. 21 Cost.;
Irragionevolezza manifesta;
Illegittimità derivata
”.

La Legge di bilancio n. 205/2017 violerebbe il criterio della legislazione concorrente Stato Regioni vigente, ai sensi dell’articolo 117 Cost, in materia di comunicazioni, ed in ragione di ciò si porrebbe in contrasto con la legge fondamentale.

III. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità Garante nelle Comunicazioni con memoria di stile.

IV. Nelle more della udienza pubblica del 23 aprile 2024 gli avvocati G R, M Z e M R hanno rinunciato al mandato difensivo in favore della società T.E.F. Srl.

V. In vista della predetta udienza le parti hanno depositato memorie difensive. In particolare, in data 28 marzo 2024 le Amministrazioni resistenti hanno depositato documentazione ed una memoria, nella quale hanno eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse a cagione:

- dell’intervenuta sostituzione ed aggiornamento del Piano impugnato con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) approvato con delibera

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