TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-11-19, n. 201501509
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N. 01509/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2014, proposto da:
A A, rappresentata e difesa dagli avv.ti M T, A V D e A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A V D in Bari, alla via A.Gimma N.147;
contro
Questura di Bari, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l'annullamento
1) del decreto in data 14.04.2014, notificato in data 10.06.2014, con cui il Questore della Provincia di Bari (Div. P.A.S. Cat. 11.A.3/2014) ha respinto l’istanza proposta dall’odierno ricorrente al fine di ottenere il rilascio della licenza ex art. 88 del RD 18 giugno 1931 n. 773 per l’attività di trasmissione dati , nei locali siti in Barletta, alla Via R. Scommegna n. 88, per conto del bookmaker austriaco SK365 Group GmbH, titolare del marchio/sito internet planetwin365, Società di nazionalità austriaca, con sede legale in Innsbruck (Austria), munita di regolare licenza per l’esercizio dell’attività di bookmaker lla-12003/4-09, rilasciata in data 8.10.2009 dall’Ufficio dello Stato Federale del Tirolo, nonché della concessione italiana n. 4584 stipulata con ADM già AAMS- il 30.10.2013;
2) nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, successivi, connessi, conseguenti e/o consequenziali a quelli di cui sopra, allo stato ancora ignoti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il dott. A P e uditi per le parti i difensori avv. Roberto D'Addabbo, su delega dell'avv. A V D e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Considerato che istanza del 29/9/2015, parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in ordine alla decisione del ricorso in esame, sia in relazione alla sopravvenuto normativa di cui alla legge, 23/12/2014 n. 190, sia in relazione alle modificazione soggettive nella titolarità dell’esercizio commerciale della ricorrente, con espresso richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Stante la non opposizione della controparte, in tal senso deve provvedersi.