TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400583
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 00583/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Fois in Cagliari, piazza Repubblica 10;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Raggruppamento Aeromobili Carabinieri - 10^ -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
per l'accertamento e declaratoria
di responsabilità del Ministero della Difesa per il comportamento di mobbing e la conseguente condanna
al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Raggruppamento Aeromobili Carabinieri - 10^ -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS-, Appuntato Scelto Q. S. presso il Nucleo -OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Raggruppamento Aeromobili CC – 10^ -OMISSIS-, per il comportamento di mobbing tenuto a suo danno e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione dello stesso.
2. In tesi, l’elemento oggettivo dell’illecito è costituito dalle condotte vessatorie, anche di tipo ostruzionistico ed oppressivo, tenute dal Maggiore -OMISSIS- nei confronti del ricorrente.
In particolare, le condotte hanno avuto inizio a partire dall’arrivo del Maggiore -OMISSIS- presso il Nucleo -OMISSIS-, nel settembre 2007 e fino al 13/06/2019, giorno in cui il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto per “ sindrome ansioso depressiva reattiva persistente in trattamento ”, con esclusione del solo periodo che va dal luglio 2014 al maggio 2018 in cui il ricorrente venne trasferito a -OMISSIS- per un biennio e poi riassegnato al Nucleo di -OMISSIS-, in assenza però del Maggiore -OMISSIS-, e del periodo di trasferimento provvisorio del ricorrente presso il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, dal febbraio 2008 e fino alla fine del marzo dello stesso anno.
3. Nello specifico, le condotte vessatorie contestate al Maggiore -OMISSIS- sono rappresentate da una serie di comportamenti o fatti avvenuti nel circoscritto periodo di tempo poc’anzi riferito e che si riepilogano di seguito:
- l’aver imposto al ricorrente la trascrizione a mano di un elenco telefonico dei Comandi dell’Arma composto da 5.600 indirizzi, pur avendo il ricorrente affermato di avere un file pronto nel suo computer compilato oltre l’orario di servizio perché il PC della caserma non era in funzione;
- le accuse di non essere capace di svolgere la propria professione oltre che di guadagnarsi lo stipendio senza la minima prestazione lavorativa;
- l’esclusione da corsi formativi e dalle esercitazioni di tiro, nonostante gli obblighi in tal senso posti per il personale militare. In particolare si contesta, per mezzo di registrazione audio effettuata dal ricorrente, l’obbligo imposto allo stesso dal superiore gerarchico circa la firma di una dichiarazione attestante la mancata partecipazione al test unificato interforze di inglese. Rispetto a tale test, tenutosi il 28/04/2008, solo il 05/05/2008 il ricorrente attesta di essere stato coartato nella firma di una dichiarazione retrodatata al 26/04/2008, nella quale attestava di non aver potuto partecipare all’accertamento di conoscenza delle lingue estere a causa di problemi familiari e di non voler produrre nuova domanda di ammissione ad altra sessione;
- le urla e la violenza fisica subite in alcune circostanze, tra le quali rientra un episodio registrato dal ricorrente in cui il Maggiore -OMISSIS- lo avrebbe strattonato tenendolo per un braccio;
- le diverse Riservate Personali al medesimo rese note e prive di sufficiente motivazione. Si tratta di tre documenti consegnati al ricorrente da parte del Maresciallo -OMISSIS-, suo diretto superiore, per volere del Maggiore -OMISSIS-, in cui quest’ultimo richiede che di tali documenti si tenesse conto in sede di valutazione caratteristica. Nonostante ciò non fosse possibile, di essi si tenne effettivamente conto nella valutazione caratteristica del ricorrente del 25/08/2008, oltre che nella scheda valutativa del 16/02/2009. In quest’ultima, dopo un suo pregresso annullamento dovuto a un errore circa alcune tempistiche già prese in considerazione in altra sede valutativa, pur con la qualifica di “eccellente” il ricorrente venne anche definito “bravo tranne che in tre occasioni”, quelle oggetto di Riservata Personale, quali: aver omesso di firmare la domanda per l’attribuzione degli assegni familiari creando un disservizio per l’Amministrazione a causa del tempo impiegato per cercare una soluzione al problema;non aver utilizzato il linguaggio standard tecnico previsto in sede di esercitazione;aver mentito nel recarsi presso l’ufficio del suo superiore gerarchico, il Maggiore -OMISSIS-, affermando falsamente di aver ricevuto tale indicazione dal suo diretto superiore, il Maresciallo -OMISSIS-;
- i continui ostacoli alla concessione dei benefici di cui alla L. n. 104/1992, spettanti in virtù della difficile situazione familiare affrontata dal ricorrente visti i gravi disturbi di salute del figlio dello stesso, il quale nei primi anni di vita venne sottoposto a diversi interventi e ricoveri presso diverse strutture ospedaliere, tra le quali l’Istituto Ospedaliero -OMISSIS-.
3.1 Tutti gli episodi contestati sono accompagnati da registrazioni audio effettuate dal ricorrente e trascritte nel ricorso di cui si è chiesto il deposito manuale tramite chiave USB. Alle contestazioni si aggiunge il rigetto dell’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente il 28/02/2019, con la quale il ricorrente chiedeva l’accesso a un’ampia serie di documenti con l’obiettivo di attestare il mobbing mosso nei suoi confronti in sede lavorativa da parte del superiore gerarchico, in relazione alla quale il -OMISSIS- ne ha disposto l’invio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare, la prima delle quali ha aperto un fascicolo a carico del -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 368 c.p.
Peraltro, il ricorrente, “ Considerato che la documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti, necessaria quale fonte di prova anche in codesto giudizio, non è mai stata consegnata al ricorrente ” ha richiesto che “ il Giudice Voglia ordinarne l'esibizione e/o comunque disporne l'acquisizione ”.
3.2. In relazione alle conseguenze patite il ricorrente ha descritto le sofferenze a lui derivate dalle condotte sopra descritte, anche sotto il profilo di pregiudizio alla salute, quali:
- in data 04/12/2019 il ricorrente ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in “ Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso di tipo cronico ”, danno biologico di natura psichica da costrittività organizzativa sul lavoro (c.d. mobbing lavorativo) che ha determinato l’insorgere del corrispondente quadro psichiatrico;
- con verbale del 27/02/2020, notificato il 03/08/2020, la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari ha riconosciuto allo stesso la dipendenza da causa di servizio richiesta nonché il diritto all'equo indennizzo, con giudizio diagnostico di “ A) Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso di tipo cronico – Reazione a grave stress e disturbo dell'adattamento ascrivibile alla Tab. A Cat. 8 (F43) ”;
- prima ancora, nel maggio del 2008 e a febbraio 2009, il ricorrente si era rivolto al Centro Stress e Disadattamento lavorativo dell'Ospedale Maggiore -OMISSIS- che gli diagnosticava “ Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia e umore depresso e significativo impegno somatico compatibile con situazione occupazionale anamnesticamente avversativa ”, e prescriveva terapia farmacologica e supporto psicoterapico;
- nel 2018 il ricorrente aveva fatto ricorso nuovamente alle cure del Centro Stress e Disadattamento lavorativo presso l’Ospedale -OMISSIS- che lo dimetteva con diagnosi di “ Disturbi emotivi misti con dominanza depressiva, correlabili con stress correlati a clima lavorativo interpersonale/dirigenziale oppositivo, isolante e conflittuale ”;
- da ultimo il Dott. -OMISSIS-, specializzato in Psicologia Clinica e Psicoterapia e consulente di parte del ricorrente, nella Relazione da lui redatta del 21/09/2019, ha evidenziato il “ manifestarsi di un quadro psicopatologico da porre in relazione all'esposizione prolungata nel tempo ad una serie di elementi di costrittività lavorativa, configurabili come mobbing lavorativo, quali: modalità interattive verbalmente aggressive e provocatorie, isolamento fisico e relazionale con altri colleghi, sanzioni disciplinari eccessive e pretestuose, disfunzionalità organizzative, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. Tali elementi compatibili con una situazione occupazionale anamnesticamente avversativa, si sarebbero verificati nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, dove il soggetto presta servizio e sarebbero state poste in essere dal suo diretto superiore, a partire dall'anno 2008 […] ”.