TAR Genova, sez. II, sentenza 2019-07-26, n. 201900665

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2019-07-26, n. 201900665
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201900665
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2019

N. 00665/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2019 REG.RIC.

N. 00245/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA GS (Bermuda) Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lener, Luigi Amerigo Bottai, Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;



contro

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Liquidatore di Faro S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa - Avv. Andrea Grosso, Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, Ministero Sviluppo Economico non costituiti in giudizio;



nei confronti

ER AT International Insurance Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Mazza, Matteo Gianluigi Pugliese, Andrea Marega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MI GS Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto, Gian Paolo Tagariello, Ivano Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sarah Garabello in Genova, via Corsica, 19/10;

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2019, proposto da
MI GS Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto, Gian Paolo Tagariello, Ivano Siniscalchi, con domicilio eletto presso lo studio Sarah Garabello in Genova, via Corsica, 19/10;



contro

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A Inb Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gaggero, Rosa Pellerano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Gaggero in Genova, via Roma 4/3;
Commissario Liquidatore di Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni S.p.A. in L.C.A. non costituito in giudizio;



nei confronti

ER AT International Insurance Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Mazza, Matteo Gianluigi Pugliese, Andrea Marega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 113 del 2019:

dell'atto 15 gennaio 2019 del Commissario Liquidatore di individuazione del vincitore nel procedimento competitivo inteso alla selezione di offerte per l'intervento, in qualità di assuntore, nella procedura di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nonché per l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e preparatori anche successivi, nessuno escluso e così, in particolare, dell'atto contenente "linee guida per la formulazione di offerte vincolanti per l'intervento nella procedura in qualità di assuntore ai sensi dell'art. 262 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209" e dell'atto del Commissario del 31 gennaio 2019 di replica alle osservazioni critiche presentate dalla attuale ricorrente il 18/19 gennaio 2019.

quanto al ricorso n. 245 del 2019

del provvedimento tacito di rigetto che si è formato sull’istanza di accesso agli atti presentata da MI al Commissario Liquidatore in data 31 gennaio 2019; nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Liquidatore di provvedere all’ostensione dei documenti di cui alla richiesta di accesso agli atti presentata da MI al Commissario Liquidatore in data 31 gennaio 2019 e per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto del 15 gennaio 2019 del Commissario Liquidatore di individuazione del vincitore del procedimento competitivo inteso alla selezione di offerte per l’intervento in qualità di assuntore, nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Faro.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER AT International Insurance Limited e di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A in Liquidazione Coatta Amministrativa e di MI GS Limited e di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A Inb Liquidazione Coatta Amministrativa e di ER AT International Insurance Limited;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2019 e depositato il successivo 19 febbraio la società TA GS (bermuda) Limited ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, l'atto 15 gennaio 2019 del Commissario Liquidatore di Faro s.p.a. di individuazione del vincitore nel procedimento competitivo inteso alla selezione di offerte per l'intervento, in qualità di assuntore di concordato, nella procedura di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nonché l’atto, contenente "linee guida per la formulazione di offerte vincolanti per l'intervento nella procedura in qualità di assuntore ai sensi dell'art. 262 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209" e l'atto del Commissario del 31 gennaio 2019 di replica alle osservazioni critiche presentate dalla attuale ricorrente il 18/19 gennaio 2019.

La ricorrente ha premesso, nella narrativa in fatto, che in data 7 maggio 2018 è stato pubblicato, dalla Procedura di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, avviso a presentare manifestazioni di interesse nell'ambito di un procedimento competitivo per l'intervento, in qualità di potenziale assuntore di concordato, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 262 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Successivamente, in data 16 ottobre 2018, sono state pubblicate le "Linee Guida" per la formulazione di offerte vincolanti e, in data 6 novembre 2018, sono stati resi pubblici i chiarimenti sulla procedura e sulle medesime linee guida. La ricorrente ha, pertanto, presentato la propria offerta, corredata dalla documentazione richiesta dalla lex specialis di gara. In data 16 novembre 2018 sono state aperte le buste contenenti le cinque offerte pervenute, che sono state esaminate e valutate dal Commissario con l'ausilio dell' advisor "anche mediante l'elaborazione di apposite tabelle di raffronto" ed è stato emesso l'atto impugnato in principalità (15 gennaio 2019) che ha classificato la ricorrente terza nella graduatoria di merito.

Con nota 18 gennaio 2019 TA (Bermuda) LD Ltd, tramite il proprio advisor Apeiron Management S.p.A., ha inviato al Commissario osservazioni critiche, che tuttavia sono state disattese con atto 31 gennaio 2019, ritendo " non fondati " i rilievi opposti dalla ricorrente.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 1 L. 241/1990. Violazione del principio di trasparenza. Violazione dei principi sulla necessaria predeterminazione dei criteri per la scelta delle offerte nei procedimenti concorsuali (art. 95 D.Lgs. 50/2016), in quanto le linee Guida sarebbero illegittime per mancanza di predeterminazione de criteri di valutazione delle offerte;

2) Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento. Difetto dei presupposti. Illogicità della motivazione. Perplessità, in quanto sia l’atto del Commissario 15 gennaio 2019 che il successivo 31 gennaio 2019 sarebbero illegittimi, da un lato, per illegittimità derivata dall’illegittimità delle linee guida censurate con il motivo precedente e dall’altro per difetto di motivazione; in particolare non sarebbe chiaro se il Commissario abbia inteso escludere la ricorrente o meno, e neppure sarebbe chiaro l’iter logico giuridico di redazione della graduatoria; in ogni caso sarebbero infondate tutte le motivazioni addotte dal Commissario per giustificare la collocazione della ricorrente al terzo posto della graduatoria;

3) Eccesso di poter per difetto di istruttoria e di motivazione in quanto non si comprenderebbe la ragione per la quale la ricorrente sarebbe stata collocata al terzo posto della graduatoria di merito successivamente alla società MI LD.

La ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si sono costituite in giudizio la controinteressata ER AT International Insurance Limited, la Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nonché l’altra controinteressata MI GS Limited.

Con atto notificato in data 13 marzo 2019 e depositato il successivo 14 marzo 2019 la controinteressata ER AT International Insurance Limited ha proposto ricorso incidentale finalizzato all’esclusione dalla gara della ricorrente principale e della seconda classificata. In particolare la controinteressata a ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell’invito; violazione dei punti VI.1 e VI.2 delle linee guida del procedimento, contraddittorietà, in quanto nell’offerta della ricorrente mancherebbe la stima delle passività e la motivata assunzione alla base di tale stima, mancherebbe la stima dello smontamento delle riserve sinistri e non sarebbero indicate le operazioni analoghe poste in essere; 2) anche la

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