TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2021-04-16, n. 202100788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2021-04-16, n. 202100788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202100788
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2021

N. 00788/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00100/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2018, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Catanzaro, via Vincenzo De Grazia n. 17;

contro

Autorita' di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;

nei confronti

Comune di Crotone non costituito in giudizio;

per l'annullamento, con richiesta di sospensione,

del provv. del 10/11/17, con il quale l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, in scadenza di concessione demaniale al 31/12/17 (int. Verga Maria Antonietta - Arone Giovanni) dispone pubblicazione ad asta pubblica dell'immobile oggetto di concessione costruito interamente dagli intestari ad uso di civile abitazione ed erroneamente inserito dall'Autorita' portuale nella fattispecie dell'art. 1, comma 18, d.l. 194/2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Vista l’impugnazione del ricorrente del provvedimento di pubblicazione dell’avviso di pre-informazione previsto dall’art. 1, comma 18 della Legge 26.02.2010 n. 25 concernente il rinnovo della concessione demaniale marittima di immobile destinato a propria abitazione ed il suo atto presupposto costituito dal diniego di rinnovo automatico della concessione alla data del 31.12.2017, sostenendone l’illegittimità per erronea applicazione della disciplina propria delle concessioni marittime ad uso turistico – ricreative, essendo piuttosto il bene in concessione immobile ad uso abitativo;

Vista la difesa dell’Amministrazione;

Vista la successiva richiesta di tutela cautelare proposta in ragione della prossima scadenza del termine (31.5.2021) per l’occupante per la presentazione della domanda di rinnovo prodromica a nuova procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione alla sua scadenza del 31.12.2021;

Celebrata l’udienza camerale il 14.4.2021 con sollevamento di ufficio della possibile improcedibilità del ricorso ex art. 73 c.p.a., con avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e con passaggio in decisione all’esito della discussione;


Considerato :

- che parte ricorrente ha dedotto nel richiedere l’istanza cautelare di avere ottenuto, all’esito della procedura di evidenza la cui illegittimità ha fatto valere con ricorso, nuova concessione con atto del 13.6.2018 e con validità temporale sino al 31.12.2021;

- che lamenta in memoria l’illegittimità della qui confermata disciplina di cui all’art. 1 comma 18 legge 25/2010 di assegnazione della nuova concessione, alla scadenza dell’attuale, in esito a procedura competitiva;

- che, tuttavia, non ha impugnato tale nuovo provvedimento che in via autonoma sottopone a tale disciplina l’attuale assegnazione del bene (v. suo preambolo e punto 19);

- che, dunque, dall’annullamento degli atti impugnati non deriverebbe al ricorrente la prospettata attuale utilità;

- che l’accertamento della disciplina applicabile alla fattispecie (neppure richiesta in memoria notificata) non potrebbe pronunciarsi a fronte dello spirato termine di decadenza dell’azione di annullamento rispetto al nuovo provvedimento (v. per la residualità dell’azione di accertamento Consiglio di Stato sez. V, 27/03/2013, n. 1799);


Ritenuto , pertanto:

- di dichiarare il ricorso improcedibile;

- che in virtù delle ragioni della decisione le spese di giudizio possano essere compensate;

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