TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202200392
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 00392/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2016, proposto dalla sig.ra M T V, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polistena, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 5 del 18.10.2016 di annullamento in autotutela del provvedimento di condono edilizio n. 3917 del 2.03.2010 rilasciato dal Comune di Polistena;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, quale proprietaria di un fabbricato a due piani f.t., distinto in Catasto al foglio 7, part. 437, ha impugnato l’ordinanza n. 5 del 18.10.2016 con cui il Comune di Polistena ha annullato in autotutela il provvedimento di condono edilizio n. 3917, avente ad oggetto il manufatto in questione, rilasciato in data 2.03.2010, ai sensi della L. n. 724/94. La sanatoria è stata ritirata in quanto: “ a seguito di riscontri e approfondimenti della documentazione esistente al fascicolo, nonché sulla base di documentazione integrativa recentemente acquisita, sono state accertate significative contraddizioni circa l’epoca di costruzione dell’immobile in argomento tali da far datare la ultimazione dell’immobile a periodo diverso e successivo da quello attestato (anno 1985), se pur con firma autenticata, nella richiamata istanza di condono agli atti d’ufficio”.
2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della l. n. 241/90.
Violazione e falsa applicazione della legge n. 47/85 e della legge n. 724/94.
Eccesso di potere per difetto di motivazione, errore nei presupposti sviamento del potere pubblico ”.
Il provvedimento oggetto di gravame sarebbe stato adottato in violazione delle regole che governano l’autotutela secondo quanto previsto dall’art. 21 nonies l. n. 241/90. In particolare, il Comune di Polistena avrebbe ritirato il condono entro un termine “non ragionevole”, rispetto all’epoca di rilascio dello stesso (ben sei anni dopo), e senza l’esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione dell’atto, ulteriore e diverso dalla mera esigenza di ripristino della legalità, oltre che prevalente rispetto all’affidamento medio tempore maturato in capo alla ricorrente, acquirente in buona fede dell’immobile condonato.
Siffatto deficit motivazionale sarebbe ancor più evidente in considerazione del fatto che dagli atti istruttori della pratica di condono si evincerebbe, a contrario rispetto a quanto sostenuto dal Comune, la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla L. n. 724/94, primo tra tutti l’intervenuta ultimazione dell’immobile da condonare entro la data del 31.12.1993.