TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-07-09, n. 201400274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-07-09, n. 201400274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201400274
Data del deposito : 9 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00004/2014 REG.RIC.

N. 00274/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2014, proposto da:
B M B, rappresentato e difeso dall'Avv. M Z, con domicilio eletto presso la segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento via Calepina n. 50;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;

per l'ottemperanza

del decreto della Corte d'appello di Trento n. 1853 Cron., n. 818 Rep., depositato il 14.11.2011, di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (Legge Pinto).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 35, co.2, lett. c, 84 e 85 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. P D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il decreto della Corte d’Appello di Trento indicato in epigrafe, il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare a favore dell’odierno ricorrente la somma di Euro 6.250,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), nonché a parte delle spese del giudizio, oltre ad accessori, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Per l’ottemperanza di tale decreto è stato proposto il presente ricorso.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione ministeriale con memoria di data 20 maggio 2014, nella quale si documenta l’avvenuto pagamento di quanto liquidato, a favore del ricorrente e del suo procuratore ad lites, con il decreto pronunciato dalla Corte trentina.

Con apposito atto depositato in data 11 giugno 2014, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio a spese compensate, dando atto del pagamento, intervenuto nel corso del giudizio, di quanto spettantegli.

Il Collegio, verificati i poteri rappresentativi del difensore di parte ricorrente, non può, pertanto, che dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, co.2, lett. c) e 84 del cod. proc. amm., a spese – ovviamente – compensate.

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