TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-07-09, n. 201400274
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00274/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2014, proposto da:
B M B, rappresentato e difeso dall'Avv. M Z, con domicilio eletto presso la segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento via Calepina n. 50;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte d'appello di Trento n. 1853 Cron., n. 818 Rep., depositato il 14.11.2011, di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, co.2, lett. c, 84 e 85 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. P D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto della Corte d’Appello di Trento indicato in epigrafe, il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare a favore dell’odierno ricorrente la somma di Euro 6.250,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), nonché a parte delle spese del giudizio, oltre ad accessori, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Per l’ottemperanza di tale decreto è stato proposto il presente ricorso.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione ministeriale con memoria di data 20 maggio 2014, nella quale si documenta l’avvenuto pagamento di quanto liquidato, a favore del ricorrente e del suo procuratore ad lites, con il decreto pronunciato dalla Corte trentina.
Con apposito atto depositato in data 11 giugno 2014, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio a spese compensate, dando atto del pagamento, intervenuto nel corso del giudizio, di quanto spettantegli.
Il Collegio, verificati i poteri rappresentativi del difensore di parte ricorrente, non può, pertanto, che dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, co.2, lett. c) e 84 del cod. proc. amm., a spese – ovviamente – compensate.