TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-05-28, n. 202100821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-05-28, n. 202100821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100821
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 00821/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01631/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2020, proposto da
D F R, D A, P M G, P G, P A, C G, C G e C L, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, A D e L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

contro

Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E G e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza al giudicato

formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Civile n. 1328/2018, decisa il 10 settembre 2018, depositata in Cancelleria e pubblicata l'11 settembre 2018, notificata in forma esecutiva al Comune di Brindisi il 6 novembre 2018, con cui, fra l'altro, è stato condannato il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere in favore degli attori Sig.ra dott. M, detta M Pia, D (per 1/3), Avv. Attilio D e Sig.ra Avv. Francesca Romana D, in proprio e quali eredi della Sig.ra Avv. R C (per 1/6 ciascuno) e Sig.ra Ma G P, Prof. dott. G P e Sig.ra Prof. dott. A P (per 1/9 ciascuno) la somma complessiva di € 296.962,71 (duecentonovantaseimilanovecentosessantadue/71) a titolo di risarcimento del danno per accessione invertita dei fondi riportati nel Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio 79, particelle 16, 17, 18 e 19, nonché a corrispondere su detta somma, rivalutata all'attualità e, previa devalutazione anno per anno, gli interessi legali a decorrere dal 4 settembre 1990 sino all'effettivo soddisfo ed è stato condannato il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro-tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dei predetti attori, liquidate in € 11.000,00 (undicimila/00) per onorari ed € 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%;
C.P.A. e I.V.A., come per legge, confermata dalla sentenza dell'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce - II Sezione Civile n. 651/2020, decisa il 4 marzo 2020, depositata in Cancelleria e pubblicata il 6 luglio 2020, notificata al Comune di Brindisi in forma esecutiva l'11/17 novembre 2020.


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L.1° aprile 2021, n. 44;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2021 il Cons. dott.ssa P M.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti espongono quanto segue.

Con sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Civile N. 1328/2018, decisa il 10 settembre 2018, depositata in Cancelleria e pubblicata l’11 settembre 2018, notificata in forma esecutiva al Comune di Brindisi il 6 novembre 2018, quest’ultimo è stato condannato a corrispondere in favore degli attori Sig.ra dott. M, detta M Pia, D (per 1/3), Avv. Attilio D e Sig.ra Avv. Francesca Romana D, in proprio e quali eredi della Sig.ra Avv. R C (per 1/6 ciascuno) e Sig.ra Ma G P, Prof. dott. G P e Sig.ra Prof. dott. A P (per 1/9 ciascuno) la somma di € 296.962,71 (duecentonovantaseimilanovecentosessantadue/71) a titolo di risarcimento del danno per accessione invertita, dei fondi riportati nel Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio 79, particelle 16, 17, 18 e 19, nonché a corrispondere su detta somma, rivalutata all’attualità e, previa devalutazione anno per anno, gli interessi legali a decorrere dal 4 settembre 1990 sino all’effettivo soddisfo;
il Comune di Brindisi è stato altresì condannato alla refusione delle spese di lite in favore dei predetti attori, liquidate in € 11.000,00 (undicimila/00) per onorari ed € 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%;
C.P.A. e I.V.A., come per legge.

Con sentenza della Corte di Appello di Lecce - II Sezione Civile N. 651/2020, decisa il 4 marzo 2020, depositata in Cancelleria e pubblicata il 6 luglio 2020, notificata al Comune di Brindisi in forma esecutiva l’11/17 novembre 2020, passata in giudicato è stato rigettato l’appello ed è stato condannato l’appellante Comune di Brindisi al pagamento, in favore degli appellati, delle spese per il giudizio di appello, liquidate in complessivi € 9.000,00= (novemila/00) per onorario, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. a termini di legge.

La predetta sentenza della Corte di Appello di Lecce - II Sezione Civile N. 651/2020, decisa il 4 marzo 2020, depositata in Cancelleria e pubblicata il 6 luglio 2020, è stata notificata al Comune di Brindisi, nel domicilio eletto via PEC il 7 luglio 2020 ed in forma esecutiva nel domicilio effettivo l’11/12 novembre 2020, per cui, non essendo pervenuta notifica del ricorso per Cassazione, è passata in giudicato il 6 ottobre 2020, come da certificato della Cancelleria della Corte di Appello di Lecce del 3 novembre 2020 e dalla Cancelleria del Tribunale di Brindisi - Sezione Civile del 13 novembre 2020.

Con atto di diffida e messa in mora notificato al Comune di Brindisi il 25/27 novembre 2020, i ricorrenti hanno diffidato e messo in mora il Comune di Brindisi alla esecuzione del giudicato citato, nonchè al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Con ricorso notificato il 30.12.2020, e depositato in pari data, i ricorrenti chiedono pertanto l’esecuzione puntuale e corretta del giudicato formatosi in relazione alle sentenze dell’A.G.O. indicate in premessa, con il pagamento delle somme (ancora dovute) ivi portate a loro favore, chiedendo la contestuale nomina di un Commissario ad acta affinchè lo stesso provveda “ a confermare le somme come sopra determinate e, in caso di contestazione, a determinare l’esatto importo delle somme dovute ai ricorrenti (comprensive delle rivalutazioni e degli interessi legali maturati e maturandi su ciascuna delle annualità dovute, secondo decorrenze e termini indicati in sentenza, oltre, le spese del giudizio di 1° e 2° grado;
in via subordinata, ove non sia ancora decorso il termine endoprocedimentale per l’esecuzione della sentenza di 2° grado, esclusivamente le spese del giudizio di 1° grado, nonché fissi a norma dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a la somma di denaro dovuta dal Comune di Brindisi per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo successivi nell’esecuzione del giudicato
”.

Il Comune di Brindisi, costituitosi in giudizio in data 4.3.2021, ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso in ottemperanza, in quanto con deliberazione C.C. n. 127 del 30.9.2019, il Comune di Brindisi ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis comma 1 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. n.267/2000) e con successiva deliberazione C.C. n. 2 del 9.1.2020, l’Amministrazione ha approvato il relativo Piano di riequilibrio che, ai sensi dell’art. 243 quater comma 1 dello stesso T.U.EE.LL., trasmesso, per l’approvazione, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti nonché al Ministero, i quali non hanno ancora espresso le determinazioni di loro competenza in merito alla richiesta approvazione.

Eccepisce, pertanto, il Comune che trova applicazione il comma 4 del citato art. 243 bis T.U.EE.LL. n. 267/2000 secondo cui: “ Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”.

All’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso di ottemperanza è inammissibile.

Osserva il Collegio, che la questione inerente l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti degli Enti Locali che abbiano attivato procedure di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, antecedentemente alla proposizione del ricorso medesimo, è stata già risolta da questa Sezione - di recente - con la sentenza n. 501/2021, i cui principi possono in questa sede essere integralmente confermati.

Stabilisce, infatti, il comma 4 dell’art. 243 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm. che “ le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”.

La suddetta previsione normativa, nella parte in cui contempla la mera “sospensione”, - ad avviso del Collegio - prende in considerazione l’ipotesi in cui nel corso di una procedura esecutiva giurisdizionale già pendente sopraggiunga la “ deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ”. Solo una simile evenienza giustifica la (sola) messa in quiescenza, nelle forme della sospensione, del rapporto processuale.

Diversamente, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, è inammissibile, difettando in radice una condizione di proponibilità dell’azione, il giudizio di ottemperanza instaurato quando risulta già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 11/03/2013, n.362;
T.A.R. Puglia - Lecce, III^ Sezione, sentenza n. 501/2021).

Del resto, non avrebbe senso, sul piano logico prima che giuridico, consentire l’intrapresa di un giudizio esecutivo destinato ex lege a rimanere sospeso fino alla definizione della relativa procedura amministrativa di riequilibrio finanziario.

A tanto deve solo aggiungersi che la procedura di riequilibrio finanziario degli Enti Locali, anche se non è retta dallo stretto principio della par condicio creditorum - come invece avviene nella procedura di dissesto finanziario - richiede pur sempre che il ripianamento dei debiti - soggetto a una previa ricognizione ai sensi del comma 7 dell’art.243 bis D.Lgs.267/2000 di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili - avvenga nel rispetto di un ordine di priorità secondo principi di buon andamento, efficacia e imparzialità (art.97 della Costituzione), evitando criteri discriminatori e irragionevoli, sicchè - per elementari ragioni logiche e per evidente identità di ratio rispetto alla procedura di dissesto finanziario - il disposto dell’art. 243 bis comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 si applica, durante il periodo di espletamento della procedura di riequilibrio finanziario, anche nell’ipotesi di giudizi di ottemperanza avviati ex novo (dopo la deliberazione comunale di avvio della procedura di riequilibrio finanziario), con la conseguenza - però (ricavabile dai principi) - dell’inammissibilità (anziché della mera sospensione) del ricorso di ottemperanza.

Ebbene, nella fattispecie dedotta in giudizio, la proposizione da parte del ricorrente dell’actio iudicati risale al 30 dicembre 2020 (data di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio) ed è, pertanto, successiva al 30 settembre 2019 (data di adozione da parte del Comune di Brindisi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 che ha dato avvio alla procedura di pre-dissesto ex art. 243 bis del D. Lgs n. 267 del 2000, tutt’ora pendente).

Da ciò discende, per quanto sopra osservato, l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Sussistono, anche in ragione della parziale novità della questione pregiudiziale, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

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