TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-08-01, n. 202312964
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12964/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04621/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4621 del 2023, proposto da:
Bpg S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Sbordoni, Francesca Dionisi, Sabina Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. prot. 72136/RU del 6 febbraio 2023 dell’Agenzia Dogane e Monopoli (di seguito e per brevità ADM) - Ufficio Gad- notificato in data 7 febbraio 2023 a mezzo pec, con il quale BPG SRL UNIPERSONALE, in relazione alla concessione n. 15015, veniva invitata entro 180 giorni dal ricevimento del provvedimento citato a procedere con il pagamento mediante F24 della somma pari ad euro 14.482,56 a titolo di integrazione della quota di prelievo pari allo 0,5% sulla raccolta delle scommesse, disciplinato dall’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- della Determinazione direttoriale 5 gennaio 2023, prot. n. 10337/RU, con la quale in riforma di quanto previsto dai precedenti provvedimenti di ADM, sono state stabilite le modalità di calcolo e di applicazione della quota di prelievo pari allo 0,5 per cento sulla raccolta delle scommesse, disciplinato dall’art.217, comma 2, del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e con riserva di motivi aggiunti;
e/o ove occorra
nell’ipotesi in cui la Determinazione Direttoriale del 5 gennaio 2023 non venisse annullata -poichè ritenuta valida l’interpretazione fornita dalla Ragioneria dello Stato- con richiesta di remissione alla alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 217 del Decreto Legge n. 34/20, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 77/20, nella parte in cui ha previsto che “una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504” per contrasto agli art. 3 e 81 Cost e/o il rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale interpretativa per contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- in via subordinata, qualora non venisse annullata in toto la determinazione direttoriale del 5 gennaio 2023, si chiede la disapplicazione dell’art. 217, comma 2, del Decreto Legge n. 34/20, convertito nella Legge n. 77/20, nella parte in cui ha statuito che i concessionari, quali il ricorrente, devono corrispondere una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse - relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali - al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504/98 e successive modifiche per contrasto con gli articoli 3 e 23 della Costituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 6.3.2023 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché tempestivamente depositato in data 7.3.2023, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento n. prot. 72136/RU del 6 febbraio 2023 dell’Agenzia Dogane e Monopoli (di seguito e per brevità ADM) - Ufficio Gad- notificato in data 7 febbraio 2023 a mezzo pec, con il quale BPG SRL UNIPERSONALE, in relazione alla concessione n. 15015, veniva invitata entro 180 giorni dal ricevimento del provvedimento citato a procedere con il pagamento mediante F24 della somma pari ad euro 14.482,56 a titolo di integrazione della quota di prelievo pari allo 0,5% sulla raccolta delle scommesse, disciplinato dall’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- della Determinazione direttoriale 5 gennaio 2023, prot. n. 10337/RU, con la quale in riforma di quanto previsto dai precedenti provvedimenti di ADM, sono state stabilite le modalità di calcolo e di applicazione della quota di prelievo pari allo 0,5 per cento sulla raccolta delle scommesse, disciplinato dall’art.217, comma 2, del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e con riserva di motivi aggiunti;
e/o ove occorra
nell’ipotesi in cui la Determinazione Direttoriale del 5 gennaio 2023 non venisse annullata -poichè ritenuta valida l’interpretazione fornita dalla Ragioneria dello Stato- con richiesta di remissione alla alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 217 del Decreto Legge n. 34/20, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 77/20, nella parte in cui ha previsto che “una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504” per contrasto agli art. 3 e 81 Cost e/o il rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale interpretativa per contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- in via subordinata, qualora non venisse annullata in toto la determinazione direttoriale del 5 gennaio 2023, si chiede la disapplicazione dell’art. 217, comma 2, del Decreto Legge n. 34/20, convertito nella Legge n. 77/20, nella parte in cui ha statuito che i concessionari, quali il ricorrente, devono corrispondere una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse - relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali - al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504/98 e successive modifiche per contrasto con gli articoli 3 e 23 della Costituzione.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente, titolare della concessione per eventi sportivi, avversa cumulativamente le determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha:
- dapprima modificato in autotutela la previgente disposizione direttoriale con cui, in attuazione del disposto di cui all’art.217, co.2 del d.l. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, aveva stabilito le modalità di versamento dell’importo stabilito dalla suddetta disposizione nella misura dello 0,5% per cento alla raccolta sulle scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere;
- quindi, in attuazione della predetta determinazione di autotutela, richiesto all’operatore economico il pagamento della differenza tra quanto già corrisposto in esecuzione del pregresso meccanismo di calcolo individuato dall’Agenzia e quanto dovuto per effetto della succitata modifica.
Nella situazione di emergenza pandemica relativa al Covid-19, il legislatore ha ravvisato la necessità di sostenere finanziariamente il settore dello sport.
Allo scopo, è intervenuto con l’art.217 del suddetto decreto legge (d’ora in avanti, solo “il decreto legge”), il quale, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, recita:
- al comma 1: “Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo”
- al comma 2: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per