TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2014-03-27, n. 201400517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2014-03-27, n. 201400517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201400517
Data del deposito : 27 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04969/2013 REG.RIC.

N. 00517/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04969/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4969 del 2013, proposto da:


M V N, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Napoli, Segreteria T.A.R.;


contro

Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dagli avv. D C, C D S, con domicilio eletto presso D C in Castell.Stabia, via Raiola,44- presso Avvocatura Municipale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ordinanza prot. n. 31455/2013 recante cessazione attività di noleggio biciclette su suolo pubblico.

Per il reclamo avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la reclamante ha prodotto il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia l’11.10.2013, la dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza di carichi pendenti e condanne penali, la dichiarazione sostitutiva e il modello ISEE relativamente alla prova dei requisiti reddituali (dichiarazioni sufficienti a comprovare i requisiti reddituali ex art. 79, lett. c) del d.P.R. n. 115/2002);

ritenuto che non è prevista dalla normativa l’allegazione del certificato del casellario giudiziale;

Reputato pertanto fondato il reclamo.

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