TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2014-03-27, n. 201400517
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N. 00517/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04969/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4969 del 2013, proposto da:
M V N, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dagli avv. D C, C D S, con domicilio eletto presso D C in Castell.Stabia, via Raiola,44- presso Avvocatura Municipale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ordinanza prot. n. 31455/2013 recante cessazione attività di noleggio biciclette su suolo pubblico.
Per il reclamo avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la reclamante ha prodotto il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia l’11.10.2013, la dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza di carichi pendenti e condanne penali, la dichiarazione sostitutiva e il modello ISEE relativamente alla prova dei requisiti reddituali (dichiarazioni sufficienti a comprovare i requisiti reddituali ex art. 79, lett. c) del d.P.R. n. 115/2002);
ritenuto che non è prevista dalla normativa l’allegazione del certificato del casellario giudiziale;
Reputato pertanto fondato il reclamo.