TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-13, n. 202304435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-13, n. 202304435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304435
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 04435/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07477/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7477 del 2022, proposto da
Viola Produzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio De Gasperis e Alessandra Puoti, presso lo studio dei quali in Roma, via Bevagna, 3, ha eletto domicilio;



contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;



nei confronti

Comune di Predappio; Comune di Pieve S. Stefano; restanti n. 346 soggetti indicati nell’all. B1 al d.d. n. 452 del 7.6.2022, “Graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento”;



per l'annullamento

- dei provvedimenti del 27.5.2022 (prot. 5249-P) e del 30.5.2022 (prot. 5290-P), notificati il 30.5.2022, con cui il Ministero della cultura (Direzione generale spettacolo) ha rigettato le proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati – da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 3, “Turismo e Cultura 4.0” (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3, “ Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei ” (DOM-2021-110260 e DOM-2021-101809) – presentate il 18.3.2022 dalla ricorrente rispettivamente per il Teatro BR e il Teatro Brancaccino;

- del d.m. 7.6.2022, n. 452, nella parte in cui ha escluso le proposte della ricorrente dall’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi sopraindicati, selezionati mediante l’avviso pubblico del 22.12.2021 e riportati nella tabella allegata al decreto (All. B1);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 27.6.2022 (dep. il 28.6) la società Viola Produzioni, nel premettere di aver partecipato alla selezione indetta dal Ministero della cultura con avviso pubblicato il 22.12.2022 per accedere, nell’ambito del Pnrr (Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Componente 3: Turismo e Cultura 4.0; Misura 1: Patrimonio culturale per la prossima generazione), ai contributi di cui all’Investimento 1.3, “ Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 ”, per i teatri BR e Brancaccino in Roma e di aver presentato la necessaria documentazione, incluso il nulla osta del proprietario dell’immobile (curatela dell’eredità giacente di RN LI in BR, in persona del curatore), ha impugnato le determinazioni di esclusione adottate il 27.5.2022, unitamente alla graduatoria finale, deducendo:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 2, 8, co. 3, e 9, co. 3, dell’avviso pubblico del 22.12.2021 (rep. 1972); violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto dei presupposti; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. ;

II) degli artt. 3, co. 2, 8, co. 3, e 9, co. 3, dell’avviso pubblico del 22.12.2021 (rep. 1972); violazione e falsa applicazione degli artt. 6 l. n. 241/1990 e 83, co. 9, d.lgs n. 50/2016; violazione del principio del favor partecipationis; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta .

Si è costituito in resistenza il Ministero della cultura.

Disposta (con ordinanza del 15.11.2022) ed effettuata l’integrazione del contraddittorio, all’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso – previa reiezione dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente sul rilievo che si tratterebbe di atto “cumulativo” (mem. 1.8.2022 amm.): nel caso di specie si può, infatti, richiamare il pacifico indirizzo, secondo cui il ricorso proposto avverso una pluralità di provvedimenti è ammissibile se “gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo” (“inteso nella sua più ampia latitudine semantica”) e se “con il gravame vengano

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