TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400558
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Pubblicato il 06/09/2024
N. 00558/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2024, proposto da
Studio Radiologico Dott. Vincenzo Aeri Sas, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria sulla richiesta avanzata a mezzo PEC in data 15 settembre 2023, reiterata sempre a mezzo pec il 23 febbraio 2024 e ulteriormente sollecitata il 09.05.2024 con separato atto a mezzo del quale entrambe le amministrazioni compulse (ASP e Regione Calabria) venivano invitate e diffidate al rilascio del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni TAC e RM ai sensi del DCA 81/2016 Nuovo Regolamento attuativo della L.R. 24/2008 (art 8, comma 4, lett. b), con attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla L.R. 24/2008 (art. 11, comma 6, lett. a e lett. b) diretti alla dichiarazione di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni TAC e RM ai sensi del Regolamento di attuazione (