TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-02-01, n. 202201185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-02-01, n. 202201185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201185
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2022

N. 01185/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04447/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4447 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cinecittà TT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia Pasquino e Antonio Corvasce, con domicilio digitale in atti;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale in atti;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- della determinazione dirigenziale n. prot. EA/1654/2021 dell’11 febbraio 2021 del dipartimento sport e politiche giovanili - comune di Roma Capitale, avente ad oggetto “ decadenza ai sensi dell’art. 21 lettera a), b), e f) del Regolamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 15.03.2018, e revoca ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di concessione, prot. QA3 1283 del 2 febbraio 2007 integrato con atto prot. EA n. 10038 del 16 dicembre 2009, della concessione dell’impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Roma, via Quinto Publicio n. 39 (sis 7–11) rilasciata alla A.S.D. Polisportiva Cinecittà TT s.r.l. ”;

- della nota prot. EA 12473 del 3 dicembre 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili del Comune di Roma Capitale;

- del verbale prot. EA 11734 del 17 novembre 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- della la nota prot. EA 9949 del 5 ottobre 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- della nota prot. 130736 dell’11 settembre 2020 dell'Ufficio Disciplina Edilizia del Municipio VII;

- della nota prot. EA 8507 del 27 agosto 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- della nota prot. EA 8353 del 17 agosto 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- della nota prot. 7570 del 22 luglio 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- della nota prot. EA 7331 del 15 luglio 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- della nota prot. EA n. 2463 del 24 febbraio 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- della nota prot. EA n. 2459 del 21 febbraio 2020 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

- del verbale del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili n. 13758 del 2 dicembre 2019 integrato con prot. n. 1339 del 29 gennaio 2020;

- dell’ingiunzione a demolire n. prot. CI/15116/2021 del 28 gennaio 2021 del Municipio VII del Comune di Roma Capitale, notificata in data 16 febbraio 2021 e delle presupposte: i) lettera raccomandata prot. CI 70242 del 20 maggio 2020; ii) accertamento tecnico prot. n. CI 54950 del 9 aprile 2020; iii) verbale di sopralluogo della polizia locale prot. 718 del 7 gennaio 2020 “ mod. 40 – relazione di servizio urbanistico edilizia ”; iv) nonché della nota prot. CI 109822 del 29 luglio 2020 del VII Municipio del Comune di Roma Capitale;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

- della determinazione dirigenziale prot. n. CI/63189/2021 del 21 aprile 2021, del Municipio VII di Roma - Ufficio somministrazioni alimenti e bevande, notificata alla ricorrente il 22 aprile 2021, avente ad oggetto: divieto di prosecuzione attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in via Quinto Pubblicio, 39 - titolare: S.S.D. Polisportiva Cinecittà TT s.r.l.;

- di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- della determinazione dirigenziale n. prot. CI/23457/2021 del 12 febbraio 2021 del Municipio Roma VII, notificata al ricorrente il 18 giugno 2021, avente ad oggetto “ Reiezione scia prot. CI/97019 del 09/07/2020 presentata dal A.S.D. POLISPORTIVA CINECITTA’ BETTINI S.R.L. p.iva 02106481001 con sede in roma via quinto publicio n. 39 per interventi edilizi su immobile sito in roma via quinto publicio n. 39, censito al catasto terreni al foglio 957, part. 725 ”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la A.S.D. Polisportiva Cinecittà̀ TT s.r.l. (di seguito, semplicemente “TT”) - concessionaria di un impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Roma, via Quinto Publicio n. 39, giusta delibera della Giunta Comunale n. 70 del 1° marzo 2006 (di regolarizzazione delle concessioni esistenti e delle occupazioni senza titolo di impianti sportivi comunali) e relativo disciplinare di concessione prot. n. 1283 del 2 febbraio 2007 nonché successiva delibera della Giunta Comunale n. 51 del 4 marzo 2009 di prolungamento del periodo concessorio per diciotto anni complessivi (fino al 30 dicembre 2030) e nuovo disciplinare di concessione del 14 luglio 2009, come integrato da atto aggiuntivo del 16 dicembre 2009 - impugna l’atto in epigrafe con cui Roma Capitale ha determinato “ la DECADENZA … e la REVOCA … della concessione dell’impianto sportivo ” per asserita violazione dell’art. 21 lettera a), b), e f) e dell’art. 17 lettera d), f), g), q) ed s) del Regolamento degli Impianti Sportivi di proprietà̀ comunale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 nonché dell’art. 5 punti 1), 2), 4), 5), 19) del disciplinare di concessione, in relazione alla realizzazione sull’area di una serie di opere edilizie, ivi dettagliatamente indicate, mai autorizzate dall’amministrazione capitolina, atteso che “ alla data odierna non è stato comunicato dal Concessionario la completa rimozione delle opere contestate ed il ripristino dello stato dei luoghi ” e che “ le opere realizzate in assenza di titolo edilizio ed in deroga alla programmazione delle opere pubbliche hanno di fatto variato la consistenza dell’impianto sportivo e generato flussi economici non previsti nella concessione ”.

La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale atto nonché della presupposta ingiunzione a demolire le stesse opere abusivamente realizzate, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1. Incompetenza del dirigente dell'U.O Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, 48 e107 del d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che “ la competenza ad emettere il provvedimento di revoca qui gravato è del consiglio comunale o della giunta e di certo non del dirigente e, pertanto, per questi motivi, tutti gli atti gravati sono nulli o da annullare ”;

2. Violazione dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, rubricato “ Controllo di regolarità amministrativa e contabile ”, evidenziando come l’atto di revoca sarebbe in tesi “ sprovvisto del necessario parere di regolarità contabile e del relativo e necessario parere della ragioneria capitolina e questo, nonostante che lo stesso, come anticipato, comporti per le casse capitoline un cospicuo impegno di spesa ”;

3. Violazione delle norme procedimentali e gravissimo ed insanabile vizio di motivazione ed evidente difetto di istruttoria per omessa adozione di un provvedimento finale di rigetto della SCIA in sanatoria avanzata

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