TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2023-07-18, n. 202300752
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 00752/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, conosciuto in data 29 marzo 2023, con cui si è decretato che il Soldato VFP1 -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- l'-OMISSIS-, è stato prosciolto dalla ferma prefissata di un anno per esito positivo degli accertamenti diagnostici, ai sensi del combinato degli art. 956, co. 1, lettera. b) e 957, co. 1 lettera c) del disposto del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n 66 e collocato in concedo illimitato a decorrere dal 17 gennaio 2023;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente in epigrafe impugna il decreto del -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa lo ha prosciolto dalla ferma prefissata di un anno e collocato in congedo illimitato a seguito dell’esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope a scopo non terapeutico, in applicazione dell’art. 957 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 66/2010.
Egli espone, in fatto, di essere stato sottoposto a test tossicologico mediante esame delle urine il 17 gennaio 2023 e di essere risultato positivo ai cannabinoidi, come poi confermato dalle controanalisi eseguite dall’amministrazione il 23 gennaio. Gli esami da lui eseguiti presso un laboratorio privato il 18 gennaio avrebbero dato, invece, risultato negativo, al pari degli ulteriori esami eseguiti il successivo 30 gennaio presso altro laboratorio privato.
In diritto, con cinque censure variamente articolate, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da:
1) violazione di legge e, in particolare, delle procedure per gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, come disciplinate dall’accordo Stato/Regioni e Province autonome del 18 settembre 2008;
2) violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, per non avere l’amministrazione procedente preso in adeguata considerazione gli scritti da lui presentati nel procedimento;
3) difetto di motivazione, giacché il provvedimento impugnato non