TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202201791
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Pubblicato il 14/11/2022
N. 01791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma, n. 45;
contro
Ministero dell'Interno e Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Lecce, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Lecce prot. nr. -OMISSIS-, notificato in data 15.9.2021, con cui è stata rigettata la domanda/dichiarazione di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato presentata il 6.7.2020 dal datore di lavoro -OMISSIS- in favore dell’extracomunitario ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, nonché di ogni altro atto comunque collegato, connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa A A e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to S. Pugliese, in sostituzione dell'avv.to S. Centonze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’extracomunitario ricorrente - cittadino tunisino presente in Italia in condizione di irregolarità - impugna il provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Lecce del 9.9.2021, notificato in data 15.9.2021, recante il rigetto - per “irregolarità contributiva” - della domanda/dichiarazione di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato presentata dal suo datore di lavoro (-OMISSIS-) il 6.7.2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, nonché ogni altro atto comunque collegato, connesso, presupposto o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I.- La mancanza del D.U.R.C. in capo al datore di lavoro non osta alla regolarizzazione ex art. 103, 1° comma, D.L. n. 34/2020 - Eccesso di potere, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 103 D.L. n. 34/2020.
2.- Illegittimità del rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore: Omesso contemperamento degli interessi coinvolti;violazione e falsa applicazione degli artt. 103 D.L. n. 34/2020, 10-bis L. n. 241/1990, nonché delle Circolari del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020 n. 2399, 21 aprile 2021 e 11 maggio 2021.
Il 19/11/2021, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lecce, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 20/12/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la relazione della Prefettura di Lecce e altra documentazione di causa.
Ad esito della Camera di Consiglio del 22/12/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare del ricorrente, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 721 del 23/12/2021, ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente si basa legittimamente sull’accertata (e non contestata) irregolarità contributiva del predetto datore di lavoro e l’art. 103 comma 15 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede il necessario parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate (dal predetto), circostanze entrambe escluse dalla condizione di irregolarità contributiva del datore di lavoro, sicchè il provvedimento impugnato appare doveroso, anche perché il comma 7 dell’art. 103 prevede il pagamento necessario anche di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo contributivo e la Circolare del Ministero dell’Interno del 05/08/2021 prevede il rigetto della domanda di emersione per l’irregolarità contributiva rilevata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Inoltre il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione chiesto dal ricorrente presuppone la scadenza del termine di un rapporto di lavoro regolarizzabile ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) e non di un rapporto di lavoro non regolarizzabile ab initio ”.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con ordinanza cautelare n. 1253 del 18/03/2022, ha accolto l'appello (cautelare) avverso la predetta ordinanza n. 721 del 23/12/2021 di questa Sezione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con la seguente motivazione: “ Considerato che le dedotte questioni da parte appellante meritano approfondimento nella più opportuna sede di merito;
Ritenuto che, nelle more, debba ritenersi prevalente l’interesse rappresentato da parte appellante;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare ”.
Il 30/03/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di liquidazione dei compensi maturati per la sola fase cautelare nella misura di € 4.273,00, oltre accessori di legge.
Nella pubblica udienza del 26/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è palesemente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, come già rilevato da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 721 del 23/12/2021.
1. - Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta - essenzialmente - la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), sostenendo che “ la irregolarità contributiva del datore di lavoro non compare né tra i motivi di inammissibilità di cui al comma 8, né tra quelli di rigetto dell’istanza di cui al comma 9 del citato d.l. 34/2020 ”.
Il motivo è infondato.
Giova, anzitutto, ricordare che l’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede, ai commi 1, 3, 4, 7, 8, 9 e 15, che:
“ 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. […]
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (5);
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa. […]
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore;per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. […]
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento ”.
Ciò premesso, l’impugnato provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce, recante il rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente - nel quale si legge “ Visto il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per il seguente motivo: - PER IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA. ” - si basa legittimamente sull’accertata (e non contestata) irregolarità contributiva del predetto datore di lavoro, atteso che l’art. 103, comma 15, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede il necessario parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate (dal predetto), circostanze entrambe escluse dalla condizione di irregolarità contributiva del datore di lavoro.
Inoltre, l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede il pagamento necessario anche di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale e la Circolare del Ministero dell’Interno del 05/08/2021 (non impugnata da parte ricorrente) prevede espressamente “ che debbano essere rigettate le domande di emersione quando non sia stato corrisposto il contributo forfettario di € 500,00, prodromico all'invio dell'istanza, ovvero quello successivo di € 156,00 per mese/frazione di mese, dovuto net caso in cui si sia dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro, nonchè nei casi in cui l'Ispettorato abbia rilevato l’irregolare posizione contributiva del datore di lavoro ”, come è avvenuto nel caso di specie.
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione delle Circolari del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020 n. 2399, 21 aprile 2021 e 11 maggio 2021, nonché l’omesso contemperamento degli interessi coinvolti, sostenendo che “ Con le successive Circolari ministeriali del 21 aprile e 11 maggio 2021, il Ministero ha esteso la possibilità di rilasciare al lavoratore un permesso per attesa occupazione, in una serie di ipotesi, tra cui anche quella che nelle more della procedura si fosse concluso il rapporto di lavoro perché “spirato il termine finale di un rapporto di lavoro a tempo determinato” (circ. 11 maggio 2021). Nel caso che occupa, era proprio accaduto che il rapporto di lavoro a tempo determinato, regolarmente instaurato, comunicato e retribuito, si fosse risolto alla data del 31.8.2021, ossia prima del provvedimento finale ”, mentre lo Sportello Unico per l’Immigrazione non avrebbe tenuto conto della richiesta del difensore del ricorrente, presentata in sede di memoria procedimentale ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, di rilasciare in favore del lavoratore odierno ricorrente un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione, senza neppure motivare le ragioni per le quali non ha ritenuto di convocare il lavoratore a tali fini.
Anche le predette censure sono infondate.
Osserva, infatti, il Tribunale che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione chiesto dal ricorrente presuppone - ontologicamente - la scadenza del termine di un rapporto di lavoro regolarizzabile ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) e non di un rapporto di lavoro non regolarizzabile “ ab initio ”, come nella specie, attesa la irregolarità contributiva del datore di lavoro.
Tale interpretazione è confermata dalla più recente nota n. 112264 del 5 agosto 2021 del Ministero resistente (non impugnata da parte ricorrente), che, come evidenziato nella condivisibile relazione della Prefettura di Lecce depositata in atti il 20/12/2021, ha chiarito che:
“ L'unica circostanza per cui è possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è circoscritta ai casi in cui il datore di lavoro, a seguito delle sopravvenute mutate condizioni economiche, dichiari di non essere più in grado di sostenere l'impegno preso con l'istanza di emersione.
Occorre peraltro sempre verificare se sussista o meno strumentalità dell'inoltro della domanda ai fini del conseguimento del cennato permesso.
Di contro, si dovrà procedere senza indugio al rigetto delle istanze nei casi di cui appresso:
- Domande che non hanno ab origine necessari requisiti di ammissibilità
- Insufficienza del reddito del datore di lavoro già al momento della presentazione dell'istanza
- Mancata corresponsione del contributo forfetario di €500,00, prodromico all'invio dell'istanza
- Mancata corresponsione del contributo di € 156,00 per mese/frazione di mese dovuto nel caso in cui sia dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro
- Irregolarità contributiva del datore rilevata dall'Ispettorato del Lavoro
- Domande presentate con riferimento a rapporti di lavoro non rientranti nei settori di cui al comma 3 dell'art. 103 del d.l. 34/2020 ”.
In altri termini, la rilevata irregolarità contributiva del datore di lavoro, oltre a giustificare l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente, costituisce, altresì, la ragione (insuperabile) per la quale l’Amministrazione resistente non ha ritenuto di convocare il lavoratore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
4. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (tenuto conto della condizione personale del ricorrente) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, con la precisazione, però, che deve essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (provvisoriamente) disposta in favore del ricorrente con decreto n. -OMISSIS- dell’apposita Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R., in quanto - con ogni evidenza - le pretese azionate dallo stesso nel presente giudizio sono manifestamente infondate.