TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-24, n. 202403157
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2024
N. 03157/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01737/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota n. -OMISSIS- prot. del 13.03.2023 e del silenzio rigetto apposto avverso il ricorso gerarchico promosso IL 06.04.2023 contro il suddetto parere e la sua conferma da parte dell'Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
- dell'eventuale provvedimento del Comune di -OMISSIS- con il quale, ove si aderisca al suddetto parere, respingerà l'istanza di sanatoria ex legge n.326/2003 promossa dalla ditta ricorrente in data 17.03.2004 con prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa, ove occorra, della Circolare Assessoriale n.2 del 30.12.2022 (prot. n.62212);
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti :
per la conferma della richiesta di annullamento
- del provvedimento dirigenziale n.-OMISSIS-del 29.05.2023 del Comune di -OMISSIS- notificato
solo con nota prot. -OMISSIS- del 23.01.2024, con il quale recependo il parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota n. -OMISSIS- prot. del
13.03.2023 rigetta l'istanza di sanatoria ex legge n.326/2003 introitata al n. -OMISSIS- del
17.03.2004 (già gravato con il ricorso introduttivo).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha premesso di essere proprietario dell’unità immobiliare indicata, ubicata all’interno di un complesso edilizio denominato -OMISSIS- ricadente in zona B3 dell’attuale P.R.G., e in ambito “RES” del Piano Territoriale Paesistico; l’intera zona ricade all’interno delle aree tutelate “SIC-ZPS”.
Ha rappresentato che:
- l’unità abitativa in questione è ubicata al piano terra nella zona est del corpo di fabbrica ed è dotata di un’area scoperta attrezzata ad uso esclusivo delimitata con vegetazione tipica dei luoghi; quindi l’unità immobiliare di proprietà -OMISSIS- confina a sud-ovest con altre unità immobiliari, a nord-est con viottolo condominiale; essa è costituita da un monolocale oltre servizio igienico-sanitario dotato di disimpegno, nonché da un’ampia veranda coperta (cucina-soggiorno) a forma rettangolare realizzata abusivamente, previa demolizione di quella preesistente autorizzata, e denunciata in condono edilizio ai sensi della Legge n.326/03 con istanza prot. n.-OMISSIS- del 17.03.2004;
- atteso l’esito positivo della suddetta domanda di sanatoria si è provveduto al pagamento degli oneri ed è stata presentata alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina la richiesta del parere di competenza, allegando il progetto;
- con il provvedimento n. -OMISSIS- del 13.03.2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, chiamata ad esprimere il parere di competenza, sulla scorta della propria circolare n.2 del 30.12.2022 (prot. n.62212), ha espresso il parere contrario al mantenimento del manufatto, assumendo che lo stesso arrechi grave pregiudizio e ordinando la riduzione in pristino. Tale atto è stato impugnato con il ricorso gerarchico del 06.04.2023 e, non registrandosi alcun esito del suddetto ricorso, parte ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto con il ricorso in epigrafe.
Parte ricorrente ha chiesto, con il gravame in epigrafe, l’annullamento degli atti impugnati, deducendo le seguenti censure:
A) avverso il diniego di nulla osta:
I) Violazione della legge n.241/90 e ss.mm.ii. (artt. 7 e 10 bis) e l.reg. N.10/91 e ss.mm.ii.- Assoluta mancanza del preavviso di rigetto:
- la mancanza di un effettivo contraddittorio inficerebbe i provvedimenti impugnati anche perché ciò, a fronte di una valutazione di “grave pregiudizio”, avrebbe impedito alla parte ricorrente di caratterizzare il particolare manufatto oggetto della sanatoria (verificando l’insussistenza dei presupposti di gravità) e la sua compatibilità con il regime vincolistico paesistico vigente nella zona, venendo in questione nel caso un cd. abuso minore (mera chiusura di una veranda con un volume già registrato nell’ambito dell’immobile preesistente);
II) Carenza assoluta di motivazione. Carenza di istruttoria. Violazione di legge (art. 3, c. 1^, lett. e.6), d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380). Violazione della legge n.308/2004 (condono ambientale). Violazione della circolare assessoriale n.3 del 28.03.2014:
- l’omessa motivazione nel caso di specie sarebbe vieppiù rilevante ove si consideri che non era richiesto di pronunciarsi su un nuovo volume edilizio e/o su un nuovo immobile, ma sulla mera chiusura (con infissi amovibili) di una preesistente veranda;
- il manufatto oggetto della sanatoria rientrerebbe anche tra quelli consentiti alla luce del vigente P.T.P., che ammette esplicitamente il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi i limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti;
- le precedenti istruttorie condotte dalla Soprintendenza sarebbero in linea con la suddetta interpretazione;
III) Travisamento della sentenza n.252/2022 della corte costituzionale. Falsa applicazione della circolare assessoriale n.02/2022. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32 (c. 27, lettera d) e 33, del d.l. n. 269 del 2003 - art.39 l.n.724/94 - e artt.23, 32 e 33 legge regionale n.37/85). Violazione circolare Ministero LL.PP. n.2241/ul del 17.06.1995:
- anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022 in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) del comma 27 dovrebbe considerarsi riferito unicamente ai c.d. vincoli “assoluti” e non anche a quelli c.d. relativi (tra i quali rientrerebbe quello imposto con il Decreto n.7720 del 6.10.1995 e anche quello previsto dalla Circolare 2/2022);
- a fronte di richiesta di istanza di sanatoria del 2004 e di richiesta di parere alla Soprintendenza acquisita nel 2017, nel caso di specie si sarebbe formato il silenzio assenso, essendo decorsi 180 giorni prescritti dalla normativa, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; alla luce del silenzio assenso maturato, il potere dell’amministrazione sarebbe limitato alla mera autotutela, di cui difetterebbero i presupposti;
IV) Difetto assoluto di motivazione (sotto diverso profilo):
- la risalenza dei fatti avrebbe imposto una motivazione rafforzata, nel caso inesistente;
- non vi sarebbe traccia del pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato;
V) Violazione dell’art.136 della costituzione. violazione di legge (l. n.87/1953):
- l’atto amministrativo avrebbe una sua vita e non resterebbe direttamente travolto dalla cessazione di efficacia della legge per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, potendo essere rimosso solo ed esclusivamente a seguito di una pronuncia del giudice titolare del potere di annullamento;
B) avverso il provvedimento del Comune di Messina:
VI) Carenza dei presupposti. illegittimità derivata;
VII) Violazione di legge. Carenza dei presupposti. Domanda restitutoria:
- il provvedimento del Comune di Messina di rigetto della sanatoria dovrà comprendere quanto meno l’impegno finanziario alla restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione già corrisposti dalla ricorrente;
- ad ogni buon conto, il ricorrente propone, anche ai fini interruttivi della prescrizione, la domanda di restituzione dell’oblazione e degli oneri già corrisposti dallo stesso.
2. L’Avvocatura distrettuale di Catania si è costituita in giudizio per assumere la difesa dell’Amministrazione regionale intimata, producendo memoria e documentazione.
3. In data 22 dicembre 2023 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della causa ad altra pubblica udienza in ragione del preannunciato intervento normativo sul tema e stante la mancata adozione del provvedimento di diniego di condono, allo stato, da parte del Comune.
4. In data 2 febbraio 2024 parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, per illegittimità derivata, dell’emanato provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS-del 29.05.2023 del Comune di -OMISSIS-, notificato con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2024, con il quale l’ente, recependo il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, ha rigettato l’istanza di sanatoria ex l. n. 326/2003 introitata al n. -OMISSIS- del 17.03.2004.
5. In data 28