TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-24, n. 202000196

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-24, n. 202000196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000196
Data del deposito : 24 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2020

N. 00196/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Auto 3 Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

Auto Cesanense di Capotondi Peppino &
C. Snc, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 8 maggio 2019, a firma del responsabile del procedimento, con il quale è stata data comunicazione della esclusione di RTI Auto 3 Srl dalla gara indetta dal Ministero dell'Interno e dall'Agenzia del Demanio per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs n. 285 del 1992, ambito provinciale di Pesaro Urbino;
nonché per l'annullamento della determinazione assunta in data 6 maggio 2019 dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui è stata decisa l'esclusione e la non ammissione alla successiva fase di gara del RTI Auto 3;
nonché per l'annullamento del rigetto della richiesta avanzata dalla ricorrente per il riesame del provvedimento di esclusione adottato;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Auto 3 Srl il 30 ottobre 2019 :

-del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 16 settembre 2019, con il quale è stato disposto a favore della RTI Autocesanense di Capotondi Peppino &
C. (mandataria) e Autoservices srl, Cicar srl, Democar srl, G.s. srl., Superauto ottaviani srl e F.lli Zallocco srl l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs n. 285del 1992, ambito provinciale di Pesaro-Urbino

- ;di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a., nonché per la condanna a disporre il subentro nell’aggiudicazione, ove stipulata e nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche e di Auto Cesanense di Capotondi Peppino &
C. Snc;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente Auto 3 srl (di seguito Auto 3) è mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che ha presentato domanda per la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, ambito provinciale di Pesaro Urbino, indetta dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dell’Interno.

A seguito di verifica dei documenti presentati, la Commissione esaminatrice in data 6 maggio 2019 ha riscontrato che l’impresa Auto 3 non risulta iscritta al registro delle imprese della CCIAA per l’attività di compravendita di autoveicoli, la difformità della dichiarazione di regolarità rispetto alla normativa antincendio e la carenza della solidità economico finanziaria della mandante Riccardi Paolo.

Conseguentemente la Commissione procedeva alla non ammissione della concorrente RTI alla successiva fase di gara che veniva quindi condotta solo con riferimento all’altro concorrente, la RTI composta da Autocesanense snc, mandataria, (di seguito Autocesanense) e altre ditte.

L’esclusione della RTI capeggiata dalla ricorrente è impugnata e contestata nel ricorso introduttivo.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt 85 e 32 comma 7 del d.lgs 50 del 2016, incompetenza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità e sviamento. Con riferimento al riscontro della carenza in capo alla ditta Auto 3 della iscrizione presso la Camera di Commercio (CCIA) relativamente all’oggetto dell’appalto per quanto attiene la commercializzazione dei veicoli, si sostiene che tale verifica non atterrebbe ai poteri della Commissione di gara. In particolare, quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituirebbe prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, per cui solo dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione si sarebbe potuto procedere alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della Stazione Appaltante.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art 83 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 50 del 2016, difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità illogicità e sviamento.

Sempre con riferimento alla carenza in capo alla ditta Auto 3 della carenza dell’iscrizione presso la Camera di Commercio relativamente all’oggetto dell’appalto per quanto attiene la commercializzazione dei veicoli, si afferma che in realtà la ditta sarebbe regolarmente iscritta anche per la parte di cui sopra. In particolare, il disciplinare di gara prevede a pagina 8 che, nell’ambito del DGUE, ciascun concorrente debba dichiarare il possesso dei requisiti tra i quali, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a, l’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto. A detta di parte ricorrente la Commissione di gara non avrebbe ritenuto sufficiente, al contrario di quanto previsto dal citato art. 83 e dal disciplinare di gara, l’iscrizione della Auto 3 presso la CCIA per l’attività con oggetto “commercio al dettaglio e all’ingrosso di automezzi, autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nuovi ed usati”. Peraltro, l’attività oggetto dell’appalto consisterebbe principalmente nel recupero e nella custodia nei veicoli e solo secondariamente nell’acquisto e nella vendita degli stessi. Sarebbe inoltre irrilevante la mancata attivazione del codice ATECO relativo alla compravendita di autoveicoli.

Con il terzo motivo di deduce la violazione dell’art 80 del d.lgs 50 del 2016, difetto di istruttoria, contraddittorietà, ed eccesso di potere sotto vari profili. Per quanto riguarda il secondo motivo di esclusione, relativo alla irregolarità della dichiarazione di non assoggettabilità alla normativa antincendio, parte ricorrente sostiene che la sua redazione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante della società non costituisca una violazione tale da ritenersi sanzionata con la esclusione dalla gara.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli att. 80 e 86 comma 4 del d.lgs 50 del 2016, difetto di motivazione e istruttoria, ed eccesso di potere, sotto vari profili con riferimento all’assenza di motivazione sulle ragioni che hanno determinato la Commissione di gara a ritenere insussistente il requisito della solidità economico finanziaria del mandante della RTI di cui la ricorrente era capogruppo.

Si è sono costituiti il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del Demanio e la controinteressata Autocesanense Snc di Capotondi Peppino &
C, in qualità di mandataria dell’altra RTI concorrente, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 125 del 2019 è stata respinta l’istanza cautelare.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositati il 30 ottobre 2019, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione a favore del controinteressato RTI adottata il 16 settembre 2019, deducendo, con due motivi di ricorso, profili di violazione di legge ed eccesso di potere con particolare riferimento all’omessa indicazione nell'offerta economica degli effettivi costi della sicurezza e della manodopera, nonché per l’omessa verifica di tali profili da parte della Stazione Appaltante.

Le Amministrazioni e la controinteressata hanno dedotto inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire dei motivi aggiunti alla luce della infondatezza nel ricorso introduttivo e quindi della legittimità dell’esclusione della ricorrente, resistendo comunque al ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione,

1 Non è condivisibile il primo motivo di ricorso ove si deduce l’incompetenza della Commissione di gara. Il disciplinare di gara dispone che sia costituita una apposita Commissione giudicatrice assegnandole il compito di analizzare la Busta A Documentazione amministrativa, verificandone la conformità a quanto richiesto nel bando e nel disciplinare (pag. 17, punto XII del disciplinare di gara). Il disciplinare prevede altresì che la Commissione comunichi l’elenco degli ammessi e degli eventuali concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, così come avvenuto nel caso in esame (l’esclusione è stata poi disposta dal RUP).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi