TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2022-04-11, n. 202200060
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Pubblicato il 11/04/2022
N. 00060/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00681/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Grassi n. 9;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G in Torino, via Corte D'Appello, 16;
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte, Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Sociale – Emergenza Abitativa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Domanda n. -OMISSIS- di assegnazione di alloggio di edilizia sociale per emergenza abitativa motivata da sfratto per decreto di liberazione – Richiesta di riesame – Riscontro”, con la quale il Comune di Torino ha comunicato che “la Commissione Emergenza abitativa, nella seduta del -OMISSIS-, valutate le controdeduzioni presentate e la documentazione già agli atti, ha nuovamente espresso parere negativo all'assegnazione per emergenza abitativa di un alloggio di edilizi sociale in favore della S.V. ai sensi del vigente regolamento n. 352 in materia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale -OMISSIS-”;
- del parere negativo all'assegnazione per emergenza abitativa dell'alloggio di edilizia sociale da parte della Commissione Assegnazione Alloggi per Emergenza Abitativa in data -OMISSIS-, allo stato non conosciuto;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Domanda n. -OMISSIS- di assegnazione di alloggio di edilizia sociale per emergenza abitativa motivata da sfratto per decreto di liberazione – Provvedimento di diniego”, con la quale il Comune di Torino ha comunicato di non poter accogliere la domanda;
- del parere negativo all'assegnazione per emergenza abitativa dell'alloggio di edilizia sociale da parte della Commissione Assegnazione Alloggi per Emergenza Abitativa in data -OMISSIS-, allo stato non conosciuto;
- di tutte le determinazioni, i verbali, i pareri, le risultanze istruttorie e ogni altro atto presupposto con cui la Commissione Assegnazione Alloggi per Emergenza Abitativa ed il Comune di Torino hanno erroneamente ed illegittimamente valutato e/o verificato l'asserito difetto dei requisiti in capo al ricorrente, denegando l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale per emergenza abitativa;
- di ogni altro provvedimento e/o atto comunque connesso, presupposto o conseguente rispetto a quelli impugnati.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota del Comune di Torino, prot. n. -OMISSIS-, trasmessa allo scrivente difensore con pec in pari data, avente ad oggetto “Domanda n. -OMISSIS- di assegnazione di alloggio di edili-zia sociale per emergenza abitativa motivata da sfratto per decreto di liberazione – Riesame in ottemperanza ad Ordinanza T.A.R. Piemonte n. 353/2018 – Provvedimento negativo”;
- del parere negativo all'assegnazione per emergenza abitativa dell'alloggio di edilizia sociale da parte della Commissione Assegnazione Alloggi per Emergenza Abitativa in data -OMISSIS-(doc. 24), di cui il ricorrente è venuto a conoscenza in data 1.12.2018, in sede di giudizio radicato innanzi a codesto T.A.R., R.G. n. 681/2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Considerato che la parte istante, in data 8.4.2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse;
Atteso che il ricorso e i relativi motivi aggiunti devono quindi essere dichiarati improcedibili.
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.