TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202100299

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202100299
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100299
Data del deposito : 8 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2021

N. 00299/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Macerata - U.T.G., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del silenzio – rifiuto a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Macerata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l’udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. In data 15 giugno 2020, il datore di lavoro del ricorrente presentava, in favore di quest’ultimo, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con il presente ricorso, proposto ex art. 117 c.p.a., parte ricorrente, assumendo l’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, agisce in questa sede per far accertare l’illegittimità del silenzio serbato e far dichiarare l’obbligo di provvedere.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la Prefettura di Macerata patrocinata dall’Avvocatura erariale;
in data 5 marzo 2021, la parte resistente ha depositato memoria difensiva, con la quale si rappresenta e si documenta che:

- il SUI ha provveduto a formulare, ai soggetti interessati, richieste di informazioni e di documenti integrativi, secondo l’ordine di arrivo delle dichiarazioni di emersione;

- il ritardo procedimentale è stato determinato dai contrasti interpretativi riguardanti la corretta applicazione della norma, che hanno influenzato i tempi di evasione delle procedure di emersione a livello nazionale;
l’attività istruttoria è infatti stata sospesa sino a nuove indicazioni da parte del Ministero dell’Interno fornite con circolare n. 4623 del 17 novembre 2020;

- tra le criticità emerse, vi è quella relativa ai criteri di determinazione delle soglie reddituali minime per valutare la capacità economica del datore di lavoro;

- al SUI di Macerata sono pervenute un totale di 938 domande che verranno esaminate in ordine cronologico di arrivo;

- quella inoltrata in favore del ricorrente è in attesa di trattazione.

All’esito della camera di consiglio del 10 marzo 2021, tenutasi mediante videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, la causa è stata trattenuta in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi