TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2013-05-10, n. 201302448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2013-05-10, n. 201302448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201302448
Data del deposito : 10 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01194/2004 REG.RIC.

N. 02448/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01194/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2004, proposto da E F e da P B in qualità di erede del primo, costituito in giudizio in data 08.03.2011, rappresentati e difesi dall'avv. F G, con domicilio eletto nel suo studio in Barano d’Ischia e pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Il Comune di Barano d’Ischia, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 149 del 26.11.2003, notificata il 14.01.2004, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio in data 08.03.2011 dell’erede, P B, del ricorrente originario, E F, deceduto nelle more della decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Barano d’Ischia a firma del Dirigente dell’ufficio tecnico comunale a mezzo della quale è ordinato di demolire una tettoia già precedentemente denunciata dalla Polizia Municipale il 24.04.2001 e già oggetto di ordinanza di demolizione n. 57/01 del 24.05.2001, chiusa su tre perimetrali mediante un parapetto avente un’altezza di circa mt. 0,90, la restante parte del perimetrale con vetrate e la realizzazione di due vani porta di ingresso.

Sono dedotti vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Barano d’Ischia non si è costituito in giudizio.

Con istanza depositata l’08.03.2011 il successore Bruno Pietro del ricorrente, deceduto il 10.07.2010, si è costituito in giudizio ed ha chiesto la fissazione della discussione del ricorso ai sensi dell’art. 1, all. 3, del d.lgs. n. 104/2010.

Alla pubblica udienza del 03 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, per giurisprudenza risalente e consolidata anche di questa sezione, a tale definizione in rito della causa deve pervenirsi ove, in sede di decisione di un ricorso proposto avverso ordini di demolizione risulti successivamente presentata domanda per conseguire il condono edilizio, anche ai sensi della legge 326/2003, il cui art. 32 (come recentemente precisato dalla sezione (sentenza 19 gennaio 2011, n. 365), rinvia dichiarandole applicabili, alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985. Ciò in quanto in presenza dell'esercizio della facoltà straordinaria prevista dalla legge il provvedimento repressivo (e quindi quello di accertamento della non conformità) “perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l’Amministrazione tenuta, in quest'ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1, l. n. 47 del 1985, al completo riesame della fattispecie”, con conseguente “traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva” (si vedano, fra le molte, Cons. Stato, sezione V, 6 luglio 2007 n. 3855, Cons. Stato, sezione sesta, 7 maggio 2009, n. 2833;
T.A.R. Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze n. 3933 del 20 luglio 2011, n. 1645 del 23 marzo 2011;
n. 15979 del 23 giugno 2010;
25 febbraio 2010, n. 1158 e 9 novembre 2009, n. 7051;
sezione settima, 9 febbraio 2009, n. 645;
T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima, 9 febbraio 2010, n. 1780;
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sezione seconda, 12 gennaio 2010, n. 20).

Tale situazione si è venuta a verificare nel caso all’esame ove, a fronte del provvedimento n. 149 del 26.11.2003, notificato il 14.01.2004, è stata proposta successivamente, da parte dello stesso ricorrente sig. P B, istanza di sanatoria (in data 29.01.2004, recante il numero di prot. n. 954) ai sensi della legge n. 326/2003 che, allo stato, il Comune di Barano d’Ischia non risulta avere ancora esitato e che riguarda, come attestato nella allegata relazione tecnica asseverata a firma del geometra Sessa Antonio, depositata in data 30.05.2012, le opere oggetto della proposta impugnativa, il che non è contestato dall’amministrazione intimata.

In presenza della descritta situazione non resta che far luogo alla preannunciata dichiarazione di improcedibilità del ricorso, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione in sede di definizione dell’istanza di condono.

Alla luce della definizione in rito della complessiva controversia per la descritta ragione, le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.

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