TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-01-11, n. 201900066
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Pubblicato il 11/01/2019
N. 00066/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2018, proposto da
A V, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Stellato in Salerno, via Diaz 53;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per la declaratoria dell'illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni sull' istanza di cui alla nota prot. 51798 del 22/09/2017, formulata dal ricorrente per richiedere l'adozione del provvedimento del Consiglio Comunale con il quale si dà atto della sussistenza del prevalente interesse pubblico alla non demolizione del manufatto ubicato alla Loc. Pella n. 2- Fraz. S.Arcangelo di Cava de' Tirreni in esecuzione dell'art. 31 comma 5 TUE e della L.R.C. n. 5/2013 ed in attuazione della deliberazione di C.C. n. 32/2016;
nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Cava de' Tirreni di provvedere nei sensi richiesti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente proponeva il ricorso in epigrafe inteso alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cava dé Tirreni sull’istanza da esso ricorrente proposta e finalizzata all’assunzione, da parte dell’Ente comunale, dell’atto contemplato dall’art. 31, comma 5. TUE, di dichiarazione di prevalente interesse pubblico al mantenimento del manufatto abusivo già acquisito al patrimonio dell’Ente, e tanto al dichiarato fine di vedersi destinatario di assegnazione del medesimo immobile in applicazione della delibera comunale n.32 del 2016, a sua volta emanata sulla base di quanto previsto dalla L.R. Campania n.5/2013;
Considerato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la nota comunale del 4.12.2018 (cfr. all. 001 della in produzione di parte resistente in data 5.12.2018), che ha riscontrato espressamente la richiesta di parte ricorrente, concludendo nel senso dell’inaccoglibilità della stessa in ragione della sopravvenuta revoca della delibera di C.C. n.32 del 2016, cui l’Amministrazione si è determinata anche alla luce della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2018;detta sentenza, in particolare, ha dichiarato incostituzionale in parte qua la L.R. Campania n. 19/2017 (titolata “Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai comuni in materia di governo del territorio”), per quanto rileva, nella parte in cui (art.2, comma 2) abilita la giunta regionale a fissare linee guida finalizzate a supportare i Comuni nell’adozione di atti regolamentari e di indirizzo regolanti, in alternativa alla demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, la locazione e l’alienazione degli immobili stessi anche con preferenza per gli occupanti;l’Amministrazione ha, dunque, preso atto della sostanziale riproposizione, nell’atto comunale, del contenuto delle linee guida ritenute, dalla Corte costituzionale, non conformi alle pertinenti norme di principio in materia, revocato la delibera n. 32/2016, che consentiva la invocata “preferenza”, in sede di assegnazione degli immobili acquisiti, agli occupanti, e dichiarato inaccoglibile l’istanza;
Ritenuto, sotto un primo profilo, che l’intervenuto espresso riscontro comunale esclude la configurabilità del persistente preteso silenzio dell’Ente sull’istanza formulata da parte ricorrente, con conseguente esito di improcedibilità del presente ricorso;
Considerato che, anche alla stregua della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, che richiama al rispetto delle disposizioni di principio espresse dal TUE, gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei Comuni, devono essere demoliti e, solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati, e tale facoltà che deve implicare “un’analisi puntuale delle caratteristiche di ognuna di esse rispettosa dei canoni individuati dalla legge statale” (cfr. Corte cost., cit.);
Ritenuto, pertanto, che - una volta revocata la delibera di C.C. n.32 del 2016, che, come detto, attribuiva ai soggetti già proprietari dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale precedenza nell’assegnazione in caso di mantenimento dell’opera, previa dichiarazione di prevalente interesse pubblico, e dovendosi ritenere venuta meno tout court, nel rispetto della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, la stessa possibilità, giuridicamente apprezzabile, di configurare un meccanismo di favore per gli occupatori degli immobili abusivi nel procedimento di assegnazione - deve, conseguentemente, ritenersi venuta meno perfino la loro legittimazione a proporre un’istanza volta alla detta assegnazione e, prima ancora, deve ritenersi venuta meno una posizione legittimante a richiedere la pronuncia del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 5, del TUE, avendo il ricorrente espressamente individuato il suo interesse unicamente nell’eventuale successiva assegnazione preferenziale (cfr. istanza in atti);
Ritenuto, con più chiari termini, che il procedimento (eventuale) di dichiarazione di prevalente interesse pubblico, successivo all’acquisizione al patrimonio comunale, non contempla (più, ormai) la possibile partecipazione dell’esecutore materiale dell’abuso e dell’eventuale occupante, che non hanno alcun titolo a pretendere la definizione dello stesso;
Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso debba dichiararsi improcedibile.
Ritenuto, in ragione della peculiarità della vicenda, di dover compensare le spese di lite, sussistendo eccezionali motivi connessi alle sopravvenienze di cui si è sopra dato conto, salva l’irripetibilità del contributo versato;