TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2019-04-29, n. 201900413
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Pubblicato il 29/04/2019
N. 00413/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da F B, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, corso Magenta 69;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
del decreto Cat. A12/2018/Immig/II Sez/18BS037734 adottato dalla Questura di Brescia in data 10 settembre 2018, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell'istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per attesa occupazione,
nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Con i motivi aggiunti :
del decreto Cat. A.12/2019/Immig/II Sez/18BS037734-bis adottato dal Questore di Brescia in data 12 febbraio 2019 con il quale, a seguito di riesame, è stata rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per attesa di occupazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il 9 febbraio 2016 il ricorrente, cittadino kosovaro entrato clandestinamente in Italia pochi mesi prima della maggiore età (che avrebbe raggiunto il successivo 5 maggio 2016), chiedeva alla Questura di Trieste il rilascio di un permesso di soggiorno sul territorio nazionale per minore età. Venivano -quindi- avviate le procedure di tutela previste dalla legge ed il Tribunale per i minorenni di Trieste, con decreto del 26 febbraio 2016, disponeva l’affidamento del minore al Comune di Cividale del Friuli.
Il successivo mese di luglio l’esponente presentava alla Questura di Trieste richiesta di conversione del permesso per minore età (peraltro mai materialmente rilasciato perché -durante l’istruttoria- egli era divenuto maggiorenne) in permesso per attesa occupazione. La Questura con provvedimento di data 9 aprile 2018 archiviava l’istanza per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata presentazione dell’integrazione documentale richiesta e dell’irreperibilità dell’istante presso i recapiti forniti.
L’11 giugno 2018 lo straniero, nel frattempo trasferitosi, reiterava la medesima istanza di conversione del titolo di soggiorno alla Questura di Brescia, che dichiarava l’inammissibilità della domanda richiamando il precedente provvedimento adottato dalla Questura di Trieste. Il rigetto veniva impugnato con ricorso depositato il 13 dicembre 2018.
All’esito della Camera di consiglio convocata per l’esame dell’istanza di sospensione del provvedimento gravato presentata dal ricorrente, questa Sezione adottava l’ordinanza n. 13 di data 17 gennaio 2019, così motivata: “ ai fini dell’adozione del provvedimento gravato la Questura di Brescia non ha condotto alcuna attività istruttoria, né ha dato preavviso di rigetto fissando all’istante un termine per la produzione di osservazioni. Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame, da parte della Questura di Brescia, dell’istanza predetta, verificando la sussistenza dei requisiti normativamente previsti ed adottando un nuovo provvedimento motivato, da depositare presso la segreteria di questo Tribunale entro il 10 marzo 2019. A tal fine è fatto onere al ricorrente di fornire a detta Amministrazione, entro il termine del 15 febbraio 2019, la documentazione atta a comprovare l’attualità della titolarità di un contratto di lavoro .”
Il ricorrente produceva -quindi- alla Questura la documentazione atta a provare il rapporto di impiego in essere con la ditta Bitfox S.r.l., con sede di lavoro a Rovato (BS), nonché, su richiesta dell’amministrazione, il decreto n. 143/16 con cui il Tribunale per i Minorenni aveva disposto il suo affidamento all’ente locale.
Sulla scorta di tali allegazioni la Questura di Brescia, con provvedimento di data 12 febbraio 2019, rigettava l’istanza di conversione del titolo di soggiorno considerato che l’istante “ ancora minorenne ha fatto ritorno in patria dove in data 19.04.2016 ha ottenuto il passaporto kosovaro P00767867;che lo straniero ha lasciato il territorio nazionale anche in concomitanza della richiesta di conversione presentata presso la Questura di Trieste (risulta aver fatto nuovo ingresso in Italia in data 9.05.2018 attraverso la frontiera aerea di Verona, in data 15.05.2018 ha fissato domicilio a Rovato e in data 21.05.2018 la Questura di Trieste gli ha notificato il proprio provvedimento);che lo straniero, dalla visione dei numerosi timbri di ingresso/uscita apposti sul passaporto kosovaro n. P00767967 risulta aver mantenuto forti legami con il paese d’origine ” e ritenuto quindi che “ non vi sono i presupposti per il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in quanto lo straniero, già affidato al comune di Cividale del Friuli, ha fatto volontariamente rimpatrio in Kosovo, facendo così venir meno le condizioni per l’affido rappresentate dal Tribunale dei Minorenni di Trieste ”.
Detto diniego veniva impugnato con motivi aggiunti depositati in data 2 aprile 2019.
Alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2019, rilevata la sussistenza dei presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. e dato di ciò avviso alle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.
Dispone infatti il richiamato articolo 60 c.p.a. che “ In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione . (…)”.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’affidamento del ricorrente è stato disposto a titolo provvisorio, al fine di ovviare ad un’esigenza di tutela urgente, nel rispetto del divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati previsto dall’articolo 19, comma 1 bis del d.lgs. 286/98. Non è stato disposto né un affidamento familiare ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 184 del 1983 né l’esponente ha seguito un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente abilitato. Non ricorrono pertanto le condizioni di automatica conversione del permesso per minore età previste dal d.lgs. 286/98.
L’articolo 32 del d.lgs. 286/98, nel testo da ultimo novellato dalla legge 132 del 2018, prevede -infatti- che:
“