TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-04-29, n. 202400299
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Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 00299/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L B di R O & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E N e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G L e G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia del Demanio e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo, sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del Comune di Sanremo prot. n. 99162 del 6.10.2023, recante l’indicazione della scadenza della concessione demaniale marittima n. 3/2010 al 31 dicembre 2023;
- della delibera della Giunta comunale n. 321 del 21.11.2023, recante l’indirizzo favorevole al differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e sportivo al 31 dicembre 2024;
nonché per la condanna del Comune di Sanremo a rilasciare alla ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav., nei quali sia previsto il rinnovo senza soluzione di continuità;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente all’Agenzia del Demanio ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 5 dicembre 2023 e depositato il 7 dicembre 2023 la società L B di R O & C. s.a.s. (d’ora innanzi, L B) ha impugnato la nota del Comune di Sanremo prot. n. 99162 del 6 ottobre 2023, recante l’indicazione della scadenza della concessione demaniale marittima n. 3/2010 al 31 dicembre 2023, nonché la delibera della Giunta comunale n. 321 del 21 novembre 2023, con cui è stato espresso l’indirizzo favorevole al differimento della durata delle concessioni a scopo turistico-ricreativo e sportivo fino al 31 dicembre 2024. La ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione civica al rilascio in suo favore di titoli che prevedano il rinnovo ininterrotto del rapporto concessorio.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione del protocollo n. 1 CEDU; violazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, segnatamente, del principio del legittimo affidamento . Sostiene, in sintesi, che:
- poiché l’originaria concessione demaniale marittima risale al 1998, allorquando era in vigore il c.d. diritto di insistenza di cui all’art. 37, comma 2, cod. nav., il rapporto concessorio della deducente avrebbe durata indeterminata o infinita;
- il d.l. n. 194/2009 e la legge n. 118/2022 violerebbero l’art. 1 del protocollo n. 1 CEDU, che tutela l’aspettativa del privato a mantenere un bene, perché spoglierebbero il concessionario sia del godimento del cespite demaniale, sia della proprietà dell’azienda balneare e delle opere realizzate sul sedime pubblico, senza corresponsione di un giusto indennizzo;
- il principio eurounitario di legittimo affidamento proteggerebbe il titolare di una concessione temporalmente risalente, che aneli al rinnovo sine die del rapporto;
- gli artt. 41 e 46 cod. nav. avrebbero rafforzato in capo all’operatore economico esponente il convincimento di vantare un’aspettativa legittima a conservare la propria azienda sulla superficie demaniale per un periodo indeterminato;
- dalla sentenza europea “ Promoimpresa ” si desumerebbe la doverosità di un trattamento differenziato dei rapporti concessori sorti anteriormente all’affermazione del principio di trasparenza da parte della pronuncia “ Telaustria Verlags GmbH ”, che, pertanto, risulterebbe derogabile per consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti;
- dovrebbe chiedersi alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, se la concessione demaniale marittima di cui è titolare L B faccia sorgere un rapporto pluriennale a durata infinita, nonché se la CEDU ed i principi unionali ostino a provvedimenti normativi che dispongano la cessazione dei titoli in essere.
II) Violazione dell’art. 44 della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Ulteriore violazione degli artt. 46 e 49 TFUE, nonché dei principi eurounitari di certezza del diritto, di rispetto del legittimo affidamento, nonché di proporzionalità . La direttiva 2006/123/CE non sarebbe applicabile ai rapporti concessori sorti anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione nell’ordinamento interno (28 dicembre 2009), in quanto insuscettibile di produrre effetti retroattivi. Ciò si evincerebbe anche dalla giurisprudenza unionale secondo cui il contratto di appalto stipulato prima del recepimento di una direttiva armonizzante continuerebbe a regolare i rapporti inter partes . Pertanto, dovrebbe sottoporsi al Giudice europeo, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la questione relativa all’applicabilità dell’art. 12 della direttiva servizi alle concessioni costituite antecedentemente allo spirare del termine di recepimento.
III) Ulteriore violazione del protocollo n. 1 CEDU. Ulteriore violazione dell’art. 17 della Carta di Nizza . Nel caso in esame opererebbero i principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-235/17 “ Commissione / Ungheria ”, la quale ha sancito la contrarietà alla CEDU ed alla Carta di Nizza della legge ungherese che aveva soppresso i diritti di usufrutto agrario costituiti tra estranei: ciò in quanto, analogamente ai titolari dei diritti di usufrutto ungherese sui terreni agricoli, la ricorrente subirebbe la privazione coatta e definitiva del diritto di sfruttamento del bene acquistato dietro pagamento di un corrispettivo. In particolare, difetterebbe una causa di pubblica utilità; inoltre, l’art. 49 cod. nav. escluderebbe l’indennizzo per la perdita del compendio aziendale insistente sull’area demaniale, incluso il bene immateriale dell’avviamento commerciale, in violazione delle citate fonti sovranazionali, che imporrebbero il versamento di una giusta indennità a coloro che vengono spogliati di facoltà dominicali. L’esigenza di salvaguardare il diritto del concessionario discenderebbe anche dall’art. 345 TFUE, secondo cui i Trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Dovrebbe, allora, interpellarsi la Curia europea sulla compatibilità con l’art. 17 CDFUE e con l’art. 345 TFUE della normativa italiana che sopprime i diritti di sfruttamento sulla zona demaniale marittima e trasferisce alla mano pubblica le utilità di proprietà del concessionario sorte sul sedime pubblico.
IV) Violazione degli artt. 49 e 56 TFUE . Gli artt. 49 e 56 TFUE, concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, osterebbero alla cessione gratuita allo Stato, al termine del rapporto concessorio, dell’azienda balneare e delle opere costruite dal concessionario. Pertanto, dovrebbe sottoporsi alla Corte UE il quesito inerente al contrasto tra le citate norme europee e l’art. 49 cod. nav., che prevede il trasferimento obbligatorio, a titolo non oneroso e senza indennizzo, dei beni materiali e immateriali che compongono l’impresa balneare.
V) Violazione