TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2023-09-11, n. 202301253
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Testo completo
Pubblicato il 11/09/2023
N. 01253/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, N L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff. Scolastico Reg. Veneto Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza S. Marco, 63, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
Commissione d'Esame -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del verbale n. 20 della riunione della Commissione d'esame -OMISSIS- relativa all'attribuzione del voto finale della Classe -OMISSIS-, nella parte in cui ha stabilito il mancato superamento dell'Esame di Stato di Liceo per l'anno scolastico 2022/2023 nei confronti di -OMISSIS-, nonché delle griglie di valutazione delle prove d'esame della ricorrente e dei provvedimenti prodromici, successivi e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff. Scolastico Reg. Veneto Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. A O e udito per le parti il difensore N L B;
Sentita la stessa parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, studentessa della classe quinta del Liceo -OMISSIS-, al termine dell’anno scolastico 2022/2023 ha sostenuto l'esame di Stato conclusivo del corso di studi, ma non lo ha superato. In particolare la candidata non ha raggiunto il punteggio minimo di sessanta centesimi, avendo essa conseguito la valutazione di undici punti su venti sia nella prova di italiano, sia in quella di matematica (e quindi ventidue punti nelle prove scritte), la valutazione di sei punti su venti nella prova orale e avendo essa ottenuto il riconoscimento di ventotto crediti formativi. Il punteggio totale raggiunto dalla candidata è stato quindi pari a cinquantasei centesimi (22+6+28=56.)
2. Con il ricorso in epigrafe indicato, -OMISSIS- ha impugnato il verbale della commissione d’esame recante il giudizio di mancato superamento dell’esame di Stato. Essa ha impugnato anche le griglie di valutazione delle prove d’esame.
In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
“1) Violazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 19 dell'Ordinanza ministeriale n. 45/2023 – Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto nonché per insufficienza, illogicità ed irragionevolezza della motivazione” . La ricorrente riprende il contenuto della prova di scritta di italiano e ne contesta la valutazione della commissione, sotto i profili dei seguenti indicatori predefiniti nelle griglie valutative: “correttezza grammaticale” , “ricchezza e padronanza lessicale” , “ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali” , “correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali” ;
“2) Violazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 22 dell'Ordinanza ministeriale n. 45/2023 – Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto nonché per insufficienza, illogicità ed irragionevolezza della motivazione.” La ricorrente utilizza la trascrizione dell’audio registrazione della propria prova orale per contestarne la valutazione della commissione. Essa sostiene che tale valutazione contrasterebbe con l’effettivo andamento del colloquio, con le valutazioni dell’ultimo triennio scolastico, con quelle delle prove scritte dell’esame di Stato e con la valutazione del test di ammissione alla facoltà di -OMISSIS-.
Nella narrativa in fatto, la ricorrente pare lamentare la non corretta valutazione dei crediti formativi, ma la doglianza non si è tradotta in un motivo di ricorso specifico.
Essa non ha mosso contestazioni circa la valutazione della prova scritta di matematica.
Il ricorso è infondato.
3. In via generale, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi:
- “i giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sono l’espressione di una discrezionalità tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti” (Cons. Stato, Sez. VII, 11 luglio 2023 n. 6780);
- “il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio” (cfr. Cons. Stato Sez. II, 2 agosto 2021, n. 5658;Consiglio di Stato sez. V, 30 novembre 2015, n.5407);
- “l’applicazione delle griglie esaurisce l’obbligo motivazionale a carico della commissione e, ciò, anche considerando come queste ultime prevedono l’applicazione di diversi indicatori e descrittori, traducendoli in valori numerici.” (TAR Toscana, Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1473).
4. Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che il giudizio espresso dalla commissione sulla prova di lingua italiana non risulti affetto dai vizi dedotti con il primo motivo di ricorso.
Osserva al riguardo il Collegio che la commissione ha correttamente rilevato un grave errore di ortografia ( “neccessario ”, con due “c”) e l’impiego di strumenti lessicali e di termini che - pur se non del tutto scorretti - non appartengono al linguaggio corrente che un liceale deve dimostrare di possedere al completamento dei propri studi.
Sotto questo aspetto, avuto riguardo a quanto specificamente sostenuto nel ricorso, l’interessata sembra non avere dimostrato padronanza nell’impiego della “d” eufonica, né nell’impiego dell’articolo partitivo “delle” ;essa ha poi utilizzato l’espressione non più corrente “tutt’ora” in luogo di “ tuttora” e, nel testo narrativo, per indicare un numero, essa ha fatto uso di cifre anziché di lettere ( “100 anni” anziché “cento anni”. Peraltro, il riferimento temporale alla prima guerra mondiale avuto di mira dalla candidata, anziché declinarsi nell’espressione generica “poco più di 100 anni fa” , avrebbe potuto e dovuto essere più preciso, in considerazione del livello culturale esigibile da uno studente di quinta liceo. In proposito, la griglia valutativa prevedeva proprio il criterio inerente la “correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali”. ) Rispetto alla non corretta citazione del pensiero di S ( “la forza motrice della realtà è dettata da un continuo alternarsi tra attesa e dolore” , mentre nell’opera “Il mondo come volontà e rappresentazione” il filosofo tedesco fa riferimento a “un pendolo, tra il dolore e la noia ”), non appare riferibile all’interessata l’acuta analisi esposta nel motivo ricorso sul significato filosofico del termine Langenweile impiegato da S, considerato che dal curriculum della studentessa non si evince la conoscenza della lingua tedesca,.
In altri termini, ad avviso del Collegio le opinioni tecniche sulle quali si fonda il primo motivo di ricorso non sono idonee a dimostrare che la valutazione della commissione sia affetta da illogicità, e/o irrazionalità e/o travisamento dei fatti.
5. Quanto al secondo motivo di ricorso, in via preliminare il Collegio dubita della utilizzabilità (e comunque dell’attendibilità) della trascrizione della registrazione audio della prova orale della candidata, che pare essere avvenuta in assenza di autorizzazione sia dell’Istituto scolastico, sia delle persone componenti della commissione, esse stesse titolari del diritto alla protezione dei dati personali.
Comunque, anche volendo prescindere da questo aspetto, il giudizio che la commissione ha espresso sulla prova orale non appare affetto dai vizi dedotti con il secondo motivo ricorso.
Al riguardo assume rilievo decisivo la discrezionalità tecnica riservata alla commissione che, per inciso, si è espressa all’unanimità nel valutare tutte le prove dell’esame di Stato che la ricorrente ha sostenuto.
Da questo punto di vista, la valutazione della prova orale è in linea con la valutazione delle due prove scritte, non sufficienti, di italiano e di matematica.
Sotto altro punto di vista, non appare sintomatico di eccesso di potere il confronto tra l’esito negativo dell’esame di Stato e i voti finali della pagella nelle materie di indirizzo (cinque in scienze naturali;sei in italiano, latino, storia, matematica, fisica, disegno;sette in inglese e filosofia.) Tanto più che nel secondo quadrimestre la studentessa aveva ottenuto valutazioni in parte peggiorative rispetto al primo quadrimestre allorché essa era stata valutata con sette in italiano e latino e con sei in scienze naturali. Va poi osservato che la finalità, il contenuto, le competenze oggetto di indagine e i criteri di valutazione della prova orale dell’esame di Stato non sono identici a quelli riferibili alle verifiche (scritte e orali) svolte in corso d’anno nelle singole discipline. Infatti queste ultime sono principalmente finalizzate a saggiare il progredire dello studente in parallelo allo svolgimento dei singoli segmenti del programma scolastico previsto per ciascuna materia. La prova orale dell’esame di stato sembra invece mirare a saggiare la competenza del candidato a individuare argomenti collegati da un nesso interdisciplinare, a evidenziare le ragioni del collegamento e a trattare detti argomenti in modo sufficientemente approfondito.
Concludendo l’esame del secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene irrilevante ai fini del decidere l’avvenuto superamento da parte della ricorrente del test di accesso al corso di laurea in economia aziendale -OMISSIS-, atteso che essa non ha dimostrato la comparabilità tra il complesso delle conoscenze richieste agli studenti del liceo scientifico e quelle viceversa richieste ai fini del superamento del test di accesso (cfr. al riguardo