TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300076
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00076/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01085/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108-OMISSIS- del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P P e F P, con domicilio presso lo studio dell’avvocato P P in Venezia-Mestre, via Miranese 2-OMISSIS--OMISSIS-, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, -OMISSIS- San Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) del provvedimento -OMISSIS- ha irrogato alla ricorrente la sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna;

B) del -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale il -OMISSIS- “-OMISSIS-” ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso la sanzione disciplinare irrogatale dal -OMISSIS-, sub a) impugnata;

C) di ogni altro atto agli stessi pregresso, connesso o successivo, ivi compresi gli accertamenti istruttori effettuati dal -OMISSIS- ed il diniego di effettuare l'attività istruttoria richiesta dalla incolpata nei propri iscritti difensivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con -OMISSIS- comunicava alla ricorrente, -OMISSIS- in servizio presso la -OMISSIS-, l’avvio del procedimento disciplinare, finalizzato all’eventuale irrogazione di una sanzione di corpo, “ precipuamente ” per violazione dell’art. 729, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 90 del 2010, “ per non aver adempiuto in maniera pronta, senso di responsabilità ed esattezza alle disposizioni di servizio, astenendosi altresì da ogni osservazione ”, e per violazione dell’art. 732, comma -OMISSIS-, lett. d), del medesimo d.P.R. n. 90 del 2010, “ per non aver mantenuto un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari ”.

Con tale nota venivano contestate alla ricorrente quattro condotte e segnatamente:

a) “ In data -OMISSIS- il responsabile -OMISSIS-, relativamente alla valutazione delle condizioni di benessere degli animali ed ambientali riscontrate presso un'azienda agricola, la S.V. si allontanava dai luoghi del sopralluogo stesso, senza motivo apparente. Veniva raggiunta dal-OMISSIS-, che le spiegava cosa fare e, dopo aver detto che non era in grado di disegnare o di fare la S.V. raggiungeva l'architetto per redigere la planimetria ”;

b) “ In data -OMISSIS-, con riferimento alla disposizione di servizio di procedere all'inserimento di una notizia di reato in -OMISSIS-, che avrebbe dovuto effettuare insieme al collega-OMISSIS-, preposto a tale compito presso il -OMISSIS-, si verificava quanto segue. Per l'inserimento della prima notizia di reato a -OMISSIS-, la S.V. rispondeva che l'aveva già fatto e, in merito alla richiesta di effettuare quanto predetto con il collega -OMISSIS-la S.V. diceva di non essere capace di inserirla. Di poi, la S.V. non dava seguito con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza all'inserimento di una seconda notizia di reato insieme al collega-OMISSIS-, ribadendo di non essere in grado di farlo ”;

c) “ In data-OMISSIS- - durante il turno mattutino con il-OMISSIS- - la S.V., avendo un servizio già programmato per il turno mattutino del giorno successivo, chiedeva al -OMISSIS- se avesse dovuto partecipare anche lei l'indomani. Alla richiesta dello stesso in merito ad eventuali suoi problemi a partecipare all'attività programmata, la S.V. alzando le spalle rispondeva che avrebbe dovuto decidere lui ”;

d) “ In data -OMISSIS-- durante il turno mattutino con il-OMISSIS-- alle ore 7.30 circa, essendo in procinto di uscire per l'appuntamento fissato alle 08.30 presso la-OMISSIS- -OMISSIS- per l'attività delegata dalla -OMISSIS-, la S.V. diceva al -OMISSIS- della -OMISSIS- che preferiva non uscire. Alla domanda fattale dal -OMISSIS- se stesse male rispondeva che preferiva non uscire e avrebbe dovuto decidere il -OMISSIS-, La S.V. decideva di uscire dopo aver tergiversato un pochino. Inoltre, alla notizia che il -OMISSIS-avrebbe preso un giorno di ferie, durante la giornata successiva, esclamava "Meglio!" alla presenza dell'altra collega della -OMISSIS- ”.

1.1. La ricorrente presentava le sue osservazioni in cui evidenziava la genericità delle contestazioni e rilevava l’insussistenza e comunque l’irrilevanza delle condotte che le venivano attribuite.

1.2. Con provvedimento -OMISSIS- il -OMISSIS- del -OMISSIS- respingeva le osservazioni e, richiamando le contestazioni di cui alla nota del -OMISSIS- irrogava alla ricorrente la sanzione della consegna di tre giorni ai sensi dell’art. 13-OMISSIS--OMISSIS- del d.lgs. n. 66 del 2010.

1.3. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso gerarchico, che veniva respinto dal -OMISSIS- -OMISSIS- con determinazione-OMISSIS-

2. Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento di irrogazione della sanzione e quello di rigetto del ricorso gerarchico sulla base di plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la tardività della contestazione degli addebiti in relazione all’art. 1397 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la genericità delle contestazioni che le erano state mosse, con conseguente lesione del suo diritto difesa, e altresì l’insussistenza e in ogni caso l’irrilevanza disciplinare dei fatti contestati.

In particolare in ordine alla condotta del-OMISSIS-, la ricorrente sostiene di non essersi allontanata immotivatamente dai luoghi del sopralluogo, ma di essersi semplicemente recata verso l’auto di servizio, per depositarvi un fascicolo acquisito dal titolare della azienda sottoposta a controllo.

In ordine alla condotta del -OMISSIS-, la ricorrente ribadiva di avere correttamente provveduto insieme ad un collega all’inserimento in -OMISSIS- di notizie di reato.

Le condotte del -OMISSIS- e del-OMISSIS-riguarderebbero fatti sostanzialmente irrilevanti in cui la ricorrente si sarebbe limitata a chiedere al proprio superiore un chiarimento in relazione ai compiti che le venivano affidati.

Con il terzo motivo la ricorrente ha sostenuto che i provvedimenti impugnati sarebbero stati assunti in presenza di situazioni di conflitto di interessi o di grave inimicizia, che avrebbero imposto sia al -OMISSIS-, che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato, sia il -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso gerarchico, di astenersi. La ricorrente avrebbe segnalato di avere subito molestie di carattere sessuale da parte di un collega sia al suo diretto superiore, sia al-OMISSIS-, i quali, non solo non sarebbero intervenuti per porre fine a tali gravi comportamenti - “ con l’asserito proposito di salvaguardare il buon nome del corpo” - ma a fronte della sua insistenza avrebbero assunto nei suoi confronti vari comportamenti “ mobbizzanti ”, tra cui l’abbassamento delle note di qualifica, l’invio alla -OMISSIS- per visita psichiatrica e l’applicazione di sanzioni disciplinari. In relazione a tali circostanze in data -OMISSIS- la ricorrente avrebbe presentato un esposto al -OMISSIS-, da cui sarebbe conseguito, da parte della -OMISSIS-, l’avvio di un procedimento penale nei confronti dei tre ufficiali coinvolti nell’irrogazione della sanzione disciplinare impugnata.

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio depositando gli atti del procedimento e una relazione del -OMISSIS--OMISSIS- di contestazione nel merito delle censure proposte.

4. In vista della discussione del ricorso la ricorrente ha depositato una memoria e ha prodotto la-OMISSIS-’ha assolta per il reato di “ disobbedienza aggravata e continuata ” in relazione alle condotte contestate del-OMISSIS- e del -OMISSIS- “ perché il fatto non sussiste ”.

In relazione al terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha altresì prodotto la trascrizione di un verbale del giudizio penale promosso nei suoi confronti e l’avviso di conclusione delle indagini relative al procedimento penale avviato nei confronti dei suoi superiori.

-OMISSIS-. All’udienza pubblica del 16 novembre 2022, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In applicazione del principio di economia processuale e della ragione più liquida, intesa come ragione più evidente (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 201-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, capo -OMISSIS-.3), il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta l’insussistenza e in ogni caso l’irrilevanza disciplinare dei fatti contestati.

6.1. Il motivo è fondato.

Come già esposto con -OMISSIS-ha assolto la ricorrente per il reato di “ disobbedienza aggravata e continuata ” in relazione alle condotte contestate del-OMISSIS- e del -OMISSIS- “ perché il fatto non sussiste ”.

In particolare, in relazione alla condotta contestata del-OMISSIS- – il sostenuto allontanamento nel corso del sopralluogo presso un’azienda agricola – la sentenza del -OMISSIS- afferma che nessuno dei soggetti presenti ( il -OMISSIS- ”) “ interrogati in merito, avrebbe rilevato l'allontanamento della -OMISSIS- e la stessa al riguardo ha precisato che mentre si recava a lasciare in macchina dei documenti ricevuti, fu raggiunta [dal] superiore che le ordinò di consegnargli i documenti ed assieme tornarono da dove si erano mossi ”.

In relazione alla condotta contestata del -OMISSIS- – il mancato inserimento “di una notizia di reato in -OMISSIS-” – la sentenza rileva che “ l'imputata ha dichiarato di aver eseguito quanto richiesto il -OMISSIS-. Nei giorni successivi -OMISSIS- la convocò e le contestò che lei nell'inserimento dei dati cui aveva provveduto vi erano degli errori ed il -OMISSIS- le chiese di fare delle modifiche, cosa alla quale provvede dopo aver atteso il ritorno del-OMISSIS-, dalle ferie alla presenza del quale le era stato di operare.quanto sopra risulta documentato in apposito carteggio della -OMISSIS- di -OMISSIS-.… in verità dalla pur consistente istruttoria in ordine ai fatti di cui si discute… Non è emerso alcun elemento, oltre all'accusa il -OMISSIS- -OMISSIS-, che possa far ritenere essersi verificata l'inosservanza di un ordine. Il predetto -OMISSIS- che sostiene essersi verificato un momentaneo allontanamento della subordinata, senza che tale fatto sia stato da altri, pure presenti, rilevato.… Alla luce di tali in equivoche risultanze deve pertanto essere la -OMISSIS- assolta perché il fatto non sussiste. Ad analoga soluzione questo collegio ritiene di dover pervenire con riguardo all'altro addebito. In effetti risulta documentalmente che effettivamente la -OMISSIS- avesse dato esecuzione a quanto ordinatole da -OMISSIS-… Addirittura in data -OMISSIS-: ciò corrisponde al vero in quanto risulta tale operazione annotata in apposito registro. Il superiore in data -OMISSIS-avendo avuto da ridire sulla bontà dell'operazione ne dispose il rinnovo sotto la s-OMISSIS-come ordinatole provvede a dare esecuzione a quanto disposto dal superiore. Per tali evidenti regioni anche in questo caso essa va mandata assolta perché il fatto non sussiste ”.

In definitiva la sentenza del -OMISSIS- ha accertato che la ricorrente non ha posto in essere le condotte per le quali è stata “ precipuamente ” sanzionata.

6.2. Le ulteriori condotte contestate del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, anche nello schema logico del provvedimento impugnato, risultano chiaramente non sufficienti, di per sé, a giustificare l’adozione del provvedimento disciplinare.

7. Stante il carattere integralmente satisfattivo dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, le ulteriori censure possono essere assorbite.

8. Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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