TAR Pescara, sez. I, sentenza 2010-06-25, n. 201000724

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2010-06-25, n. 201000724
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201000724
Data del deposito : 25 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00032/2010 REG.RIC.

N. 00724/2010 REG.SEN.

N. 00032/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale =32/2010=, proposto dal Comune di PRETORO, rappresentato e difeso dall'avv. L V M, con domicilio eletto presso Elvira Nicolaj in Pescara, via Venezia, n.25;

contro

Ente

PARCO

Nazionale della MAJELLA, rappresentato e difeso dagli avv. G e F I, con domicilio eletto presso Giuseppe De Dominicis in Pescara, p.zza Duca D'Aosta,50;

nei confronti di

Societa' Camping Majelletta S.r.l.;

per l'annullamento



DELLE ORDINANZE DAL N.

2 AL N.101

TUTTE IN DATA

10

SETTEMBRE

2009 CON CUI L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA ORDINA AL COMUNE RICORRENTE LA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL CAMPING GESTITO DALLA SOCIETA' CONTROINTERESSATA CONCESSIONARIA DELL'AREA, E IL PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;
DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE O CONNESSO.


Visti il ricorso con i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale della Maiella, le memorie difensive e gli atti della causa;

relatore all'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il cons. D N e uditi per le parti i difensori specificati nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Pretoro ha avuto notificate n.100= ordinanze, datate 10.9.2009 e di identico contenuto (tutte elencate in gravame dal n.2 al n.101), con le quali l’Ente Parco ha ingiunto la demolizione-rimozione dei manufatti (roulotte con pre-ingressi in legno e lamiere) posti nel Camping Majelletta, nella sua qualità di proprietario dei terreni, ritenendo che essi sarebbero tutti abusivi.

I rilievi fatti sono: a) l’area sarebbe vincolata (paesaggio ed ambiente) e disciplinata dall’art. 46 NTA del piano urbanistico;
b) la zona sarebbe soggetta ad uso civico;
c) le strutture sarebbe fisse e non mobili;
d) la necessità la previa autorizzazione da parte del Parco, che deve applicare la propria normativa.

Le ordinanze sono ritenute illegittime perché avrebbero ignorato la sentenza del Tribunale n. 963/2008, che ha annullato analoghe ordinanze del Comune di Pretoro e posto, quale presupposto erroneo, che trattasi di zona destinata a “Parco di Campeggio” dal piano comunale (art. 46 NTA), fatto che escluderebbe le strutture fisse.

L’Ente Parco ignorerebbe che il Camping esiste fin dal 1976 e che solo con la LRA n. 33/2000, la nozione “Parco di campeggio” ha assunto un suo valore distinto dal “Campeggio”;
due tipologie mantenute distinte anche dalla LRA n.16/2003.

Altro erroneo presupposto è che si tratti di terreni ad uso civico, mentre sono stati sclassificati, e che i cd. pre-ingressi necessiterebbero di autorizzazione e di nulla osta del Parco.

Questioni queste che sarebbero state tutte già risolte dalla sentenza citata e che il Parco ha impugnato in appello.

La difesa dell’Ente, infatti, conferma che la zona sia un “Parco di campeggio”, con tutte le limitazioni di tempo per l’uso del territorio, mentre, nel caso in esame, le roulotte ed i pre-ingressi costituirebbero manufatti fissi da rimuovere, in quanto la sclassificazione del 2008 non opererebbe per il passato;
si insiste sulla corresponsabilità da parte del Comune.

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

IL Comune di Pretoro è stato coinvolto nella vicenda quale proprietario dei terreni, anche se dal 1976 non ha più il possesso materiale degli stessi e, come dimostrato dalla sentenza n. 963/2008, che è comunque esecutiva, ha, già prima dell’intervento del Parco, intimato al Camping ed ai campeggiatori di rimuovere i manufatti dalla zona interessata.

L’interesse del Comune all’impugnazione è, pertanto, palese ed esige un esame della controversia, non potendosi ignorare che l’intervento repressivo dello stesso Comune di Pretoro è stato annullato da questo Tribunale.

Gli atti ingiuntivi emessi dal direttore del “Parco Nazionale della Majella” sono volutamente ampi e complessi, sia nelle premesse (pp.1/3), sia nella parte motiva (pp.4/14);
la sintesi è che sono stati fatti accertamenti da parte del personale del Comando Stazione Forestale di Pretoro, relativamente a manufatti “in legno inglobanti una roulotte”, insistenti sulle piazzole locate;
si precisa, altresì, che l’insieme roulotte – manufatto è coperto da falde a lamiera, con tettoia a copertura dell’ingresso principale, piano calpestio “presumibilmente sopraelevato dal terreno” e coperto da fascia perimetrale che “non rende possibile accertare le modalità di appoggio/ancoraggio al suolo”.

I manufatti hanno varie dimensioni, ma non è chiaro se la volumetria rilevata concerne l’intera struttura, roulotte compresa, ovvero il solo pre-ingresso.

I rilievi fatti in diritto sono i seguenti: a) i manufatti ricadono in zona “Parco di Campeggio”, per la quale l’art. 46 delle NTA del piano urbanistico comunale prevedono una rotazione per periodi un superiore a =7= anni, per la cd. rigenerazione ambientale, e la permanenza da parte di uno stesso campeggiatore non superiore a =40= giorni, mentre nella fattispecie si tratterebbe di strutture fisse, anche se non è certo il tipo di ancoraggio al terreno;
b) l’area in oggetto sarebbe vincolata, in quanto gravata da uso civico, e necessitava, quindi, di autorizzazione dell’Ente, non potendosi applicare l’art. 12, commi 5 e 6, LRA. n. 16/23.10.2003, tipico per i “Campeggi”;
c) i cd. pre-ingressi – roulotte costituirebbero un unico manufatto immobile.

IL dato giuridico non contestato è che il Comune di Pretoro ha concesso l’uso dell’area a terzi fin dal 1976 e da allora il possesso materiale è stato del Camping e dei singoli campeggiatori;
questo Tribunale ha già esaminato tale annosa vicenda (sentenza n. 963/2008), chiarendo che il vigente PRE del Comune, preso atto della LRA n. 16/2003, ha considerato la zona in questione classificata come “Parcheggio”;
la stessa normativa preesistente (LRA n. 57/1979) non faceva alcuna distinzione sostanziale tra “Campeggi” e “Parchi di campeggio”, avendo quest’ultimi ottenuto una propria configurazione normativa con la LRA n. 33/2000 (art. 1), quali campeggi didattico – educativi, gestiti senza scopo di lucro;
proprio tale legge veniva anche ad escludere automaticamente l’area in esame dalla possibilità di collocarla in una categoria che fosse diversa dai “Campeggi”, stante l’oggettiva e duratura incompatibilità, per il solo fatto di essere stata data in uso a privati, che pagano annualmente un canone di affitto per il bene locato.

La LRA n. 16/2003, attualmente vigente, recepisce la distinzione di cui si è detto, rinviando (art.11) per i “Parchi di campeggio” alla LRA n. 33/2000, confermando, quindi, che il Camping Majelletta” è un “Campeggio”, fino a quando resta strutturato così com’è.

La disciplina urbanistica del Comune (PRE – approvato nel 1999) non ha considerato la LRA n. 33/2000 e, non essendo stato lo stesso adeguato entro =90= dalla entrata in vigore della LRA n. 16/2003, i privati hanno avuto salvaguardato la loro posizione (art.23), tanto è vero che la variante al PRE, adotta con delibera comunale n. 43/27.11.2008, rubrica la zona come “Campeggi”, eliminando l’abbinamento al “Parco di campeggio”;
essa è una conferma della scelta già fatta all’avvento della LRA n. 16/2003.

Lo stesso Piano dell’Ente Parco (G.U. n. 119/17.7.2009), nello elencare i singoli Comuni del suo territorio, indica per Pretoro solo “Campeggi” e tale Comune ha in realtà un solo Camping che è la “Majelletta”.

Chiarito tale aspetto, perde valore il richiamo fatto all’art. 46 delle NTA, inapplicabile alla fattispecie, così come non ha più senso rifarsi alla preesistenza degli usi civici, una volta che i terreni sono stati classificati (art. 10 LRA n. 10/1988) ed assegnati al Comune di Pretoro (Dirigenziale regionale 24.9.2007 n.DH7/729/Usi civici e del 18.2.2008 n. DH7/122/Usi civici).

Per quanto concerne i “pre-ingressi”, che presuppongono una misurazione separata dalla roulotte, sempre la sentenza n. 963/2008, in cui era parte anche l’Ente Parco, ha escluso, considerate le dimensioni, che per essi necessitasse un permesso e/o autorizzazione, né il vincolo ambientale poteva rappresentare un ostacolo, proprio per la loro conformazione ed ubicazione in struttura ricettiva;
l’art.7, dell’all.to A del reg,to istitutivo dell’Ente Parco (DPR. n. 181/1995) e l’art. 13 L. n. 394/1991 (L.Q. aree protette), infine, prevedono una autorizzazione solo per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio non ancora avviati, ovvero il nulla-osta per le opere da eseguire all’interno del Parco.

I manufatti di cui si tratta non possono essere considerati tali, non solo per il dato temporale, ma perché sia qualitativamente, sia quantitativamente rappresentano installazioni e mezzi mobili, collocabili anche permanentemente entro una struttura turistico – ricettiva regolarmente funzionante, che, ai sensi dell’art. 3, comma 9^, L. n. 99/2009, non “costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.”;
tale normativa sopravvenuta, che ha anche un suo valore interpretativo, viene in effetti ad azzerare la controversia in favore di parte ricorrente e rende superflua ogni ulteriore discussione.

Le spese seguono la soccombenza.

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