TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-04-02, n. 201900089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-04-02, n. 201900089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900089
Data del deposito : 2 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2019

N. 00089/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, F F, B C e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Libera Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A v W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via della Rena, n. 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) del decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano n. -OMISSIS-, pubblicato all'albo e sul sito web della Libera Università di Bolzano il -OMISSIS-, con cui il Rettore ha disposto la conclusione della procedura di valutazione interna di un -OMISSIS-nel settore -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS--OMISSIS- non ha raggiunto il punteggio minimo per una valutazione positiva;

2) del verbale n. -OMISSIS-, contenente la valutazione del Rettore della Libera Università di Bolzano sull'attività -OMISSIS-del -OMISSIS-, nonché sulla sua partecipazione all’attività accademica, recante la data del -OMISSIS-, di cui si è avuta conoscenza solo in data -OMISSIS-, a seguito di istanza di accesso agli atti del procedimento;

nonché di tutti gli altri atti preparatori, presupposti, conness-OMISSIS- conseguenti;

e per la condanna della LUB al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Libera Università di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Rettore della Libera Università di Bolzano (di seguito LUB) indiceva, con decreto n.-OMISSIS-, “Procedure valutative interne per la copertura di -OMISSIS- di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240”, di cui -OMISSIS-destinato alla -OMISSIS-, Settore -OMISSIS-(-OMISSIS-), Settore -OMISSIS-(-OMISSIS-) (doc. 5 del ricorrente).

Con domanda dell’-OMISSIS- il dott. -OMISSIS- chiedeva alla LUB d-OMISSIS-ssere ammesso a partecipare alla sopra citata procedura di valutazione interna, in quanto in possesso del titolo di -OMISSIS- presso la LUB, nonché dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore interessato e per la -OMISSIS-di professore. Nella domanda il ricorrente dichiarava d-OMISSIS-ssere in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per l’ammissione alla procedura interna (Opzione: 1a lingua C1;
2a lingua B2;
3a lingua B1) e allegava i pareri individual-OMISSIS- collegial-OMISSIS-spressi dalla Commissione giudicatrice ministeriale nell’ambito dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché copia degl-OMISSIS-siti delle valutazioni degli studenti dei corsi di insegnamento tenuti dal candidato presso la LUB (doc. 6 del ricorrente).

Con l’impugnato decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-il Rettore della LUB disponeva “la conclusione della procedura di valutazione interna per un -OMISSIS-nel settore -OMISSIS-(-OMISSIS-) presso la -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS-Dr. -OMISSIS- non ha raggiunto il punteggio minimo per una valutazione positiva” (doc. 1 del ricorrente).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per carenza di motivazione, nonché degli artt. 18.3 del Regolamento e 6 del Bando. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto dei presuppost-OMISSIS- di istruttoria. Difetto di motivazione”;

2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e degli artt. 18.3 del Regolamento e 6 del Bando. Violazione dei giusto procedimento e dei principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto dei presuppost-OMISSIS- di istruttoria. Contraddittorietà tra att-OMISSIS- illogicità manifesta. Difetto di motivazione”;

3. “Violazione dell’art. 18.3 del Regolamento e dell’art. 6 del Bando per avere adottato il Decreto -OMISSIS- senza sentire i due Prorettori. Eccesso di potere. Difetto di motivazione”;

4. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 1, della Legge 7.8.1990, n. 241, sotto il profilo della violazione dei criteri d-OMISSIS-fficacia ed imparzialità iv-OMISSIS-nunciati. Eccesso di potere pe illogicità del provvedimento di chiusura della procedura e per carenza di istruttoria. Illegittimità derivata”;

5. “Violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e del giusto procedimento. Eccesso di potere per erroneità nei presuppost-OMISSIS- nelle valutazioni”.

In via istruttoria, in caso di dubbio sulle sue attività scientifiche, didattiche e accademiche, il ricorrente ha chiesto al Collegio di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della LUB al risarcimento dei danni subiti per effetto della asserita illegittimità degli atti impugnati, con riserva di quantificarli in corso di giudizio.

Si è costituita in giudizio la LUB, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e comunque infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente fossero sufficientemente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

In vista dell’udienza pubblica fissata per il-OMISSIS-, le parti hanno depositato memorie (anche di replica), a sostegno delle rispettive difese.

All’udienza pubblica del-OMISSIS-, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Va vagliata anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della LUB, sul rilievo che oggetto della controversia sarebbe un’attività di diritto privato posta in essere dalla LUB, anche se riguardante personale docente e ciò anche in base a un’interpretazione adeguatrice dell’art. 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si riferisce chiaramente alle università statali. Anche da un punto di vista soggettivo, i docenti della LUB sarebbero equiparati al personale di impiego pubblico privatizzato.

L’eccezione non è fondata.

E’ bene premettere che la presente controversia ha per oggetto una procedura di valutazione interna , alla quale sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, “ professori di seconda fascia e -OMISSIS- a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 ”.

Dunque si tratta di una procedura interna, riservata a chi è già in servizio presso la LUB.

Il ricorrente, nella domanda di partecipazione alla procedura in esame, ha infatti dichiarato di “prestare servizio presso la Libera Università di Bolzano in qualità di -OMISSIS-” e di “essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale” di cui si tratta “e per la -OMISSIS- ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010” (cfr. doc. 6 del ricorrente).

Così inquadrata la controversia, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “ sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 ”.

Il comma 4 dell’art. 63 precisa poi che “ restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.

La giurisprudenza ha chiarito che gli atti di procedure concorsuali interne, riservate ai dipendenti delle amministrazioni per una progressione verticale, è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo: “ L'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165 del 2001, va interpretato nel senso che per procedure concorsuali di assunzione debbono intendersi non solo quelle che determinano la instaurazione del rapporto di lavoro con un ente pubblico, ma anche quelle che, a rapporto già instaurato, comportano il passaggio, all'interno dell'ente, da una posizione funzionale ad un'altra qualitativamente diversa, secondo la strutturazione di categorie e qualifiche previste dalla contrattazione collettiva di settore ” (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 17 dicembre 2014;
nello stesso senso, vedi anche

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