TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300154
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00154/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della scheda valutativa -OMISSIS- datata -OMISSIS-, relativa al periodo dal 01/12/2018 al 24/11/2019, redatta dal Maggiore -OMISSIS-, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bologna Centro (Compilatore) e dal Colonnello -OMISSIS-, Comandante pro-tempore del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna (Revisore), notificata in data 04/03/2020,

nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame il-OMISSIS-, in qualità di Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva l’annullamento della scheda valutativa -OMISSIS- datata -OMISSIS-, relativa al periodo dal 01/12/2018 al 24/11/2019, contenente il giudizio finale di “Superiore alla Media”, inferiore rispetto alle valutazioni di “Eccellente” riconosciutegli nei precedenti anni di servizio, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

In data 25 maggio 2020 si costituiva in giudizio l’Amministrazione convenuta, la quale, successivamente, depositava le relazioni stilate dal Comandante Magg. -OMISSIS-, del Comando di Bologna Centro, in qualità di Compilatore, e dal Col. t.ISSMI -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, in qualità di Revisore della scheda impugnata, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Giova premettere che, secondo costante giurisprudenza, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole. Da tale premessa discende che i limiti entro i quali sono sindacabili i giudizi di valutazione del personale, come quello in esame, essendo caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, sono decisamente ristretti, ammessi solo con riferimento ai parametri della abnormità, della manifesta illogicità, del travisamento dei presupposti di fatto.

La natura del potere esercitato comporta, altresì, che il giudizio complessivo espresso possa essere anche estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono le singole voci, analiticamente elencate nella scheda valutativa e raggruppate in specifiche <parti>
[...]. Inoltre, sotto il profilo diacronico, le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato, senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in diverse schede o rapporti informativi (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n.

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