TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-23, n. 202100498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-23, n. 202100498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100498
Data del deposito : 23 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2021

N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eredi Raimondo Bfarini S.r.l. - Servizi Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Macerata, via Velluti n. 19;

contro

Ministero dell'Interno, Comitato Tecnico Regionale delle Marche, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (attualmente Ministero per la Transizione Ecologica), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Coordinamento per l’uniforme applicazione sul Territorio Nazionale, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Regione Marche, Loris Calcina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di diffida ex art. 28 D.Lgs. 105/2015, adottato dal Comitato Tecnico Regionale delle Marche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Comitato Tecnico Regionale delle Marche e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società Eredi Raimondo Bfarini S.r.l. - Servizi Ambientali (nel prosieguo anche solo “ditta Bfarini”) espone quanto segue.



1.1. Da oltre 40 anni essa ricorrente gestisce in Falconara Marittima, Contrada Saline, un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, attualmente assistito dall’autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Ancona e in seguito più volte aggiornata.

In base alla predetta autorizzazione, la ditta Bfarini può stoccare (operazione D15) fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi identificati con vari codici EER e può trattare (operazioni D8-D9) fino a 200 t/g dei medesimi rifiuti.

Durante il lungo arco temporale di attivazione dell’impianto, nonostante l’attiva partecipazione dei Vigili del Fuoco ai vari procedimenti autorizzatori di competenza della Regione (prima) e della Provincia (poi) e nonostante i numerosissimi controlli effettuati da pressoché tutti gli organi competenti, l’impianto di Contrada Saline non è mai stato assoggettato alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 175/1988 (recante il recepimento della prima direttiva Seveso n. 82/501/CEE), al D.Lgs. n. 334/1999 (recante il recepimento della direttiva Seveso-bis n. 96/82/CE) e al D.Lgs. n. 105/2015 (recante il recepimento della direttiva Seveso-ter n. 2012/18/UE), i quali, nel loro complesso, vengono comunemente denominati “normativa Seveso” (dal nome della località lombarda in cui nel 1976 si verificò il primo e drammatico “incidente rilevante” di portata extranazionale, dal quale prese poi avvio a livello europeo una riflessione che è sfociata nelle varie direttive che hanno disciplinato negli anni il settore).

Infatti, per l’impianto della ditta Bfarini, così come per tutti gli altri impianti di trattamento dei rifiuti, è sempre invalso il principio secondo il quale, a prescindere dai quantitativi autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o ai sensi della normativa in materia di A.I.A., i gestori potessero implementare procedure interne di verifica circa il non superamento delle soglie di sostanze pericolose previste dalla c.d. normativa Seveso.

A riprova di ciò, attualmente in tutto il territorio nazionale sono solo 22 gli impianti di trattamento di rifiuti soggetti alla c.d. normativa Seveso, a fronte di oltre 10.000 impianti autorizzati.



1.2. A ottobre del 2019 la ditta Bfarini ha richiesto il riesame della propria A.I.A. ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili di settore approvate dalla Commissione Europea con Decisione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018. Nell’ambito della documentazione progettuale allegata alla domanda di riesame dell’A.I.A., l’odierna ricorrente includeva anche un’apposita relazione volta a confermare il non assoggettamento dell’impianto alla c.d. normativa Seveso.

Nel frattempo, a seguito di richiesta avanzata nell’agosto 2019 da un consigliere comunale di Falconara Marittima, quale rappresentante di alcune liste civiche, il direttore generale dei VV.FF. delle Marche, nella sua qualità di presidente del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 105/2015, con nota prot. 14108 del 7 novembre 2019 istituiva un Gruppo di Lavoro (G.d.L.), composto da cinque membri, al fine di sottoporre al plenum dello stesso C.T.R. una relazione sulla assoggettabilità o meno dello stabilimento Bfarini alla c.d. normativa Seveso.

Quindi, con nota prot. 18966 del 23 novembre 2019, il comandante provinciale dei VV.FF. di Ancona formulava alla ditta Bfarini una richiesta di chiarimenti in ordine a quanto riportato nella relazione dalla stessa allegata nell’ambito del procedimento di riesame dell’A.I.A.

In allegato a nota prot. 113/19 del 2 dicembre 2019, la ditta Bfarini produceva una relazione aggiornata, nell’ambito della quale forniva anche i chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Ancona.

Nei giorni 7 e 22 gennaio 2020, il G.d.L. designato dal presidente del C.T.R. effettuava delle visite presso lo stabilimento Bfarini, acquisendo ulteriori chiarimenti e documenti, mentre in data 28 gennaio 2020 convocava il consulente incaricato dalla ditta Bfarini al fine di porgli specifici quesiti, ai quali veniva fornita immediata risposta.



1.3. All’esito dell’istruttoria, il G.d.L., con verbale conclusivo del 18 febbraio 2020, riteneva che lo stabilimento della ricorrente non potesse essere escluso dal campo di applicazione della c.d. normativa Seveso, in quanto:

- non era stata “ …rilevata in azienda l’esistenza di una procedura di controllo del rispetto dei limiti di soglia di cui al Decreto 105/2015, in termini di quantitativi stoccati e tipologia di pericolo assunta… ” (il monitoraggio delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento era affidato ad un foglio di calcolo gestito internamente dall’azienda);

- nel corso degli accertamenti era emerso che la ditta aveva utilizzato, per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso, un serbatoio diverso rispetto a quelli indicati nella relazione;

- sempre nel corso degli accertamenti era emersa una diversa valutazione della categoria di pericolo da attribuire a taluni rifiuti (E1 anziché E2).

Le conclusioni del G.d.L. venivano recepite dal C.T.R., il quale, con determinazione assunta in data 28 maggio 2020 e trasmessa alla ditta Bfarini in allegato a nota della Direzione Regionale dei VV.F. prot. 7376 del 12 giugno 2020, diffidava la stessa ditta a presentare, entro 60 giorni, la notifica prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 105/2015.



1.4. A fronte di tale diffida, la ditta Bfarini provvedeva a redigere una nuova procedura di controllo delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, all’uopo formalizzando un’apposita istruzione operativa nell’ambito del proprio sistema di gestione ambientale ISO 14001.

In particolare, essendo in itinere il procedimento di riesame dell’A.I.A. ed essendo normativamente previsto dall’art. 29- quater , comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 un coordinamento tra l’autorità competente ai fini A.I.A. e quella competente ai fini dell’applicazione della c.d. normativa Seveso, la ditta Bfarini, in allegato a nota prot. 64/20/g del 10 luglio 2020, trasmetteva alla Provincia di Ancona la nuova procedura operativa di controllo delle sostanze pericolose rilevanti ai fini Seveso, chiedendo alla stessa Provincia di convocare alla conferenza di servizi già fissata per il 28 luglio 2020 anche il rappresentante del C.T.R. Nella richiamata missiva la ditta Bfarini osservava in particolare che:

- la nuova procedura operativa aziendale tiene conto di tutti i rilievi formulati dal C.T.R. e consente non solo al gestore, ma anche agli organi di controllo, di poter verificare in maniera agevole, oggettiva e costante il non superamento della soglia inferiore prevista dalla colonna 2 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015. Pertanto, recependo tale prescrizione operativa all’interno del quadro prescrittivo dell’A.I.A., è possibile garantire che lo stabilimento Bfarini rispetti la soglia inferiore sia in termini di presenza “reale” di sostanze pericolose (cosa di cui nessuno ha mai dubitato), sia in termini di presenza “prevista”, per tale dovendosi intendere quella che è imposta all’impianto da limiti materiali e/o legali;

- nell’ambito della diffida di cui all’art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015 è possibile impartire al gestore le “necessarie misure” e, all’interno di queste, ben può essere ricompresa non solo l’attivazione degli adempimenti di cui agli artt. 13 e ss. dello stesso decreto legislativo, ma anche l’adozione di una procedura oggettiva e verificabile volta a garantire il non superamento della soglia inferiore;

- il recepimento della procedura aziendale all’interno dell’A.I.A. potrebbe dunque consentire di superare il provvedimento di diffida prot. 7376 del 12 giugno 2020 del direttore regionale dei VV.FF. delle Marche;

- qualora si ritenesse invece che una prescrizione autorizzatoria non possa assumere rilevanza ai fini della determinazione del quantitativo previsto di sostanze pericolose all’interno dello stabilimento, si aprirebbe uno scenario nuovo che imporrebbe, di fatto, l’assoggettamento per la prima volta alla c.d. normativa Seveso di un gran numero di impianti di trattamento di rifiuti pericolosi presenti nella Regione Marche e in tutto il territorio nazionale.

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