TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300719
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 00719/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01046/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2022, proposto da
-ricorrente- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B C, A S, S V, A D F, E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;



per l'annullamento

della delibera n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte della -ricorrente- S.p.A., dell’art. 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, irrogando nei confronti della stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di € 82.050,00;

nonché degli atti tutti presupposti (in particolare le note dell'Autorità di richiesta di informazioni prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, nonché le relative note di sollecito dell'Autorità prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, nonché la Delibera n. -OMISSIS- di avvio del procedimento sanzionatorio doc. n. 33, nonché ancora la nota prot. ART n. -OMISSIS- doc. n. 34 e le “Risultanze istruttorie” ad essa allegate, antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge;

nonché per la rideterminazione ex art. 134, co. 1, lett. c) delle sanzioni irrogate a -ricorrente- nei sensi e nei termini indicati in ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Nel ricorso si riferisce che la società ricorrente, -ricorrente- S.p.A. è un’azienda operante nel settore del trasporto marittimo dei passeggeri, che sino a luglio 2019 aveva la disponibilità di un Ufficio affari legali e societari composto da 9 risorse e dal responsabile per un totale di 10 unità, nonché di un Ufficio contenzioso e reclami avente a disposizione n. 4 risorse di cui un capoufficio, due risorse dedicate ai reclami dei passeggeri e n. 1 risorsa ai reclami merci.

Nel gravame si evidenzia che, in seguito ad una grave crisi finanziaria, la ricorrente aveva presentato in data -OMISSIS- una richiesta di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Milano e di aver proceduto alla chiusura della sede amministrativa di Napoli, destinando il relativo personale alla sede di Livorno, ma che il suddetto trasferimento fu rifiutato da numerose risorse in età lavorativa avanzata che preferirono collocarsi in quiescenza. Pertanto, l’organico dell’Ufficio affari legali e societari si era ridotto a 5 unità e successivamente a 3 unità, di cui una risorsa destinata sia ai reclami dei passeggeri, sia ai reclami merci, la quale veniva posta in congedo straordinario dal 4 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022. Si riferisce altresì che, nel periodo di altissima stagione dell’anno 2021, le navi della flotta subivano talune avarie e numerose ispezioni da parte della Autorità marittime, che comportavano cancellazioni di viaggi, inevitabili disservizi all’utenza e conseguenti molteplici reclami.

Nel periodo ottobre/dicembre 2021 l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti trasmetteva alla ricorrente n. 19 note di richiesta di informazioni relative alla tutela dei passeggeri del trasporto marittimo: prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Olbia-Civitavecchia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia in partenza programmata al -OMISSIS-, ore 20:00, partenza effettiva dell’-OMISSIS-, ore 20:00), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Porto Torres Genova del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia dell’-OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Genova Porto Torres del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente ai viaggi Porto Torres Genova del -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Cagliari del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia in partenza programmata al -OMISSIS-, ore 20:00, partenza effettiva dell’-OMISSIS-, ore 13:00), prot. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del 1-OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Genova Porto Torres del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Genova Porto Torres del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS-(inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Olbia Civitavecchia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia del -OMISSIS-, in partenza programmata alle ore 20:00, partenza effettiva alle ore 23:00), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente ai viaggi Civitavecchia Olbia del -OMISSIS- (andata) e Olbia Civitavecchia (ritorno) del -OMISSIS-), relative all’attività preistruttoria da effettuare in ordine ai reclami pervenuti, da fornire entro i termini ivi indicati, con la precisazione che in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti forniti non fossero stati veritieri, l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera l), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Non avendo ricevuto riscontro alcuno, l’Autorità rinnovava le richieste di informazioni con le seguenti note di sollecito: prot. ART n. -OMISSIS-, rammentando che, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non fossero stati veritieri, l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta delle imprese interessate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con successiva delibera dell’Autorità n. -OMISSIS-veniva avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità, quantificando, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che avrebbe potuto essere irrogata all’esito del procedimento, nell’importo pari ad euro di € 6.000,00 per ognuna delle diciannove violazioni commesse, e così per complessivi € 114.000,00, ammettendo la ricorrente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla data di notifica della suddetta delibera, al pagamento in misura ridotta della sanzione pari a € 2.500,00 per ognuna delle diciannove violazioni commesse, e conseguentemente di € 47.500,00.

La società ricorrente decideva di non avvalersi della facoltà prevista dalla delibera n. -OMISSIS- di estinguere il procedimento mediante il pagamento in misura ridotta; pertanto, il procedimento proseguiva con il rito ordinario come disciplinato dal Regolamento sanzionatorio.

In particolare, la ricorrente comunicava all’Autorità, con lettera in data 22 febbraio 2022, la propria disponibilità a dare riscontro alle richieste di informazioni rimaste inevase o con contenuti incompleti, proponendo una pianificazione delle scadenze per lo smaltimento dell’arretrato, cui l’Autorità dava seguito nella medesima data con nota prot. ART n. -OMISSIS-, concordando con la società il piano delle scadenze.

La Società faceva pervenire all’Autorità un’ulteriore memoria difensiva nella quale evidenziava nuovamente la situazione di grave carenza di personale verificatasi a seguito della soppressione della sede di Napoli e dei pensionamenti degli addetti all’Ufficio reclami, deducendo che, sebbene le contestazioni sollevate dall’Autorità facessero riferimento a plurime e distinte richieste rimaste inevase, le stesse dovevano essere considerate come un’unica violazione, in quanto verificatesi in tempi

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