TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300719
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 00719/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01046/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2022, proposto da
-ricorrente- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B C, A S, S V, A D F, E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

della delibera n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte della -ricorrente- S.p.A., dell’art. 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, irrogando nei confronti della stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di € 82.050,00;

nonché degli atti tutti presupposti (in particolare le note dell'Autorità di richiesta di informazioni prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, nonché le relative note di sollecito dell'Autorità prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS-, nonché la Delibera n. -OMISSIS- di avvio del procedimento sanzionatorio doc. n. 33, nonché ancora la nota prot. ART n. -OMISSIS- doc. n. 34 e le “Risultanze istruttorie” ad essa allegate, antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge;

nonché per la rideterminazione ex art. 134, co. 1, lett. c) delle sanzioni irrogate a -ricorrente- nei sensi e nei termini indicati in ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Nel ricorso si riferisce che la società ricorrente, -ricorrente- S.p.A. è un’azienda operante nel settore del trasporto marittimo dei passeggeri, che sino a luglio 2019 aveva la disponibilità di un Ufficio affari legali e societari composto da 9 risorse e dal responsabile per un totale di 10 unità, nonché di un Ufficio contenzioso e reclami avente a disposizione n. 4 risorse di cui un capoufficio, due risorse dedicate ai reclami dei passeggeri e n. 1 risorsa ai reclami merci.

Nel gravame si evidenzia che, in seguito ad una grave crisi finanziaria, la ricorrente aveva presentato in data -OMISSIS- una richiesta di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Milano e di aver proceduto alla chiusura della sede amministrativa di Napoli, destinando il relativo personale alla sede di Livorno, ma che il suddetto trasferimento fu rifiutato da numerose risorse in età lavorativa avanzata che preferirono collocarsi in quiescenza. Pertanto, l’organico dell’Ufficio affari legali e societari si era ridotto a 5 unità e successivamente a 3 unità, di cui una risorsa destinata sia ai reclami dei passeggeri, sia ai reclami merci, la quale veniva posta in congedo straordinario dal 4 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022. Si riferisce altresì che, nel periodo di altissima stagione dell’anno 2021, le navi della flotta subivano talune avarie e numerose ispezioni da parte della Autorità marittime, che comportavano cancellazioni di viaggi, inevitabili disservizi all’utenza e conseguenti molteplici reclami.

Nel periodo ottobre/dicembre 2021 l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti trasmetteva alla ricorrente n. 19 note di richiesta di informazioni relative alla tutela dei passeggeri del trasporto marittimo: prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Olbia-Civitavecchia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia in partenza programmata al -OMISSIS-, ore 20:00, partenza effettiva dell’-OMISSIS-, ore 20:00), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Porto Torres Genova del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia dell’-OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Genova Porto Torres del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente ai viaggi Porto Torres Genova del -OMISSIS-, prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Cagliari del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia in partenza programmata al -OMISSIS-, ore 20:00, partenza effettiva dell’-OMISSIS-, ore 13:00), prot. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del 1-OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Genova Porto Torres del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Genova Porto Torres del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS-(inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Civitavecchia Olbia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Olbia Civitavecchia del -OMISSIS-), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente al viaggio Cagliari Civitavecchia del -OMISSIS-, in partenza programmata alle ore 20:00, partenza effettiva alle ore 23:00), prot. ART n. -OMISSIS- (inerente ai viaggi Civitavecchia Olbia del -OMISSIS- (andata) e Olbia Civitavecchia (ritorno) del -OMISSIS-), relative all’attività preistruttoria da effettuare in ordine ai reclami pervenuti, da fornire entro i termini ivi indicati, con la precisazione che in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti forniti non fossero stati veritieri, l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera l), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Non avendo ricevuto riscontro alcuno, l’Autorità rinnovava le richieste di informazioni con le seguenti note di sollecito: prot. ART n. -OMISSIS-, rammentando che, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non fossero stati veritieri, l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta delle imprese interessate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con successiva delibera dell’Autorità n. -OMISSIS-veniva avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità, quantificando, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che avrebbe potuto essere irrogata all’esito del procedimento, nell’importo pari ad euro di € 6.000,00 per ognuna delle diciannove violazioni commesse, e così per complessivi € 114.000,00, ammettendo la ricorrente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla data di notifica della suddetta delibera, al pagamento in misura ridotta della sanzione pari a € 2.500,00 per ognuna delle diciannove violazioni commesse, e conseguentemente di € 47.500,00.

La società ricorrente decideva di non avvalersi della facoltà prevista dalla delibera n. -OMISSIS- di estinguere il procedimento mediante il pagamento in misura ridotta;
pertanto, il procedimento proseguiva con il rito ordinario come disciplinato dal Regolamento sanzionatorio.

In particolare, la ricorrente comunicava all’Autorità, con lettera in data 22 febbraio 2022, la propria disponibilità a dare riscontro alle richieste di informazioni rimaste inevase o con contenuti incompleti, proponendo una pianificazione delle scadenze per lo smaltimento dell’arretrato, cui l’Autorità dava seguito nella medesima data con nota prot. ART n. -OMISSIS-, concordando con la società il piano delle scadenze.

La Società faceva pervenire all’Autorità un’ulteriore memoria difensiva nella quale evidenziava nuovamente la situazione di grave carenza di personale verificatasi a seguito della soppressione della sede di Napoli e dei pensionamenti degli addetti all’Ufficio reclami, deducendo che, sebbene le contestazioni sollevate dall’Autorità facessero riferimento a plurime e distinte richieste rimaste inevase, le stesse dovevano essere considerate come un’unica violazione, in quanto verificatesi in tempi ravvicinati ed essendo riconducibili ad un’unica causa, chiedendo altresì di essere ascoltata dall’Autorità.

In accoglimento della richiesta della ricorrente, l’Autorità disponeva l’audizione del Responsabile dell’Ufficio reclami, nel corso della quale i rappresentanti della ricorrente ribadivano le circostanze eccezionali che avevano cagionato il mancato riscontro alle richieste dell’Autorità e che tutte le richieste oggetto di sanzione erano state seppur tardivamente debitamente riscontrate. All’esito dell’audizione, l’Autorità, su richiesta della ricorrente, assegnava un ulteriore termine per presentare memorie integrative e produrre nuovi documenti, successivamente prorogato al 15 aprile 2022.

Con memoria del 15 aprile 2022, la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni, insistendo per l’archiviazione del procedimento ovvero, in subordine, per la non applicabilità del cumulo materiale delle sanzioni, con applicazione alle condotte omissive contestate di un’unica sanzione pecuniaria contenuta nel minimo edittale.

Con nota prot. ART n. -OMISSIS-, l’Autorità comunicava alla società le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del Regolamento sanzionatorio, indicando il termine del 20 giugno 2022 per l’invio di ulteriori memorie difensive, nonché per la richiesta di audizione innanzi al Consiglio.

Segnatamente, l’Autorità riteneva che le carenze di personale sofferte dalla ricorrente non fossero idonee ad escluderne la responsabilità “ atteso che afferisce ad aspetti organizzativi e gestionali dell’impresa senza che possa costituire una causa di giustificazione giuridicamente rilevante ” e che le avarie delle navi e le ispezioni delle Autorità marittime non avrebbero escluso la responsabilità della ricorrente in riferimento al mancato o incompleto riscontro alle richieste di informazioni perché, in assenza di specifiche e puntuali ragioni di imputazioni a cause eccezionali o calamità, le avarie erano imputabili a carenze manutentive e confermavano una asserita carenza organizzativa e gestionale della ricorrente nella gestione dei reclami. L’Autorità comunicava altresì che le richieste di informazioni non avrebbero potuto essere valutate unitariamente, in quanto relative a reclami aventi diverse scadenze, riferiti a viaggi svolti in tempi diversi, a rapporti di utenza individuali intervenuti con soggetti distinti e che la disponibilità della ricorrente ad ottemperare, ancorché tardivamente, alle richieste di informazioni in precedenza non riscontrate non poteva escludere la sua responsabilità ma costituiva, al più, un elemento valutabile nella quantificazione della sanzione, attenendo all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

Con ulteriore memoria acquisita dall’Autorità in data 20 giugno 2022, la ricorrente contestava le risultanze dell’istruttoria, evidenziando che, nel caso, ricorreva un caso di forza maggiore, secondo la definizione della Corte di Giustizia U.E. e che tutte le violazioni contestate erano conseguenza di un’unica causa di forza maggiore, segnatamente, “ la temporanea assenza di personale qualificato a rispondere alle richieste di informazioni della Autorità, imprevisto quanto eccezionale epilogo di una drastica riduzione del personale amministrativo della nostra azienda, incluso quello dell’ ufficio legale, avviato nell’aprile del 2021 ”. La ricorrente insisteva quindi per l’archiviazione del procedimento o, in via subordinata, per la non applicazione del cumulo materiale, ovvero ancora per la comminatoria di sanzioni contenute nel minimo edittale.

A conclusione del procedimento illustrato, l’Autorità adottava la delibera n. -OMISSIS-, con la quale accertava definitivamente l’inottemperanza nei termini per ognuna delle citate richieste di informazioni e procedeva all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari complessivamente ad euro 82.050,00, così determinata: importo base della sanzione nella misura di € 7.500,00 per ognuna delle n. 19 violazioni relative alle richieste di informazioni non riscontrate nei termini;
maggiorazione pari ad € 100,00 per la reiterazione delle violazioni successive alla prima e quindi per n. 18 richieste di informazioni non riscontrate nei termini;
riduzione di € 1.875,00, in considerazione delle azioni attuate dall’agente volte all’eliminazione o all’attenuazione delle conseguenze della violazione consistenti nell’adempimento tardivo in riferimento alle 18 richieste di informazioni riscontrate tardivamente;
ulteriore riduzione di € 1.500,00, in considerazione delle condizioni economiche, per ciascuna delle 19 violazioni;
conseguentemente, sanzione di € 4.125,00 per l’omesso riscontro nei termini alla prima richiesta di informazione prot. ART n. -OMISSIS-, sanzione di € 4.225,00 per le successive 17 richieste di informazioni e sanzione di € 6.100,00 per l’omesso riscontro alla richiesta di informazioni prot. ART n. -OMISSIS-.

Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2022 e depositato in data 21 ottobre 2022, corredato da istanza sospensiva, la società ricorrente -ricorrente- S.p.A. ha adito questo Tribunale, chiedendo l’annullamento della delibera n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte della ricorrente, dell’art. 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, irrogando nei confronti della stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di € 82.050,00, degli atti presupposti, della delibera n. -OMISSIS-di avvio del procedimento sanzionatorio, nonché della nota prot. ART n. -OMISSIS- e delle “Risultanze istruttorie” ad essa allegate e di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento, chiedendo altresì la rideterminazione ex art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a. delle sanzioni irrogate nei sensi e nei termini indicati in ricorso.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha formulato le seguenti censure: I) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, co. 2, lett. l) del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 nonché dell’art. 25 Cost., dell’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale (Preleggi) e dell’art. 1 della L. n. 689/1981. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta, sviamento dell’atto dal fine tipico ”;
II) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, co. 2, lett. l) del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta, sviamento dell’atto dal fine tipico. ”;
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, co. 2, lett. l) del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta ”.

Nell’ipotesi in cui questo Tribunale avesse dovuto ritenere che la delibera in questa sede impugnata avesse fatto corretta applicazione dell’art. 37, co. 2, lett. l) del d.l. n. 201/2011, la ricorrente evidenza con il quarto motivo di censura “ IV) Illegittimità dell’art. 37, co. 2, lett. l) del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, per contrasto con il c.d. “diritto al silenzio” protetto dagli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 6 della C.E.D.U. ”, ritenendo che la suddetta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 6 della C.E.D.U., così come interpretati dalla Corte di Giustizia U.E. nella recente pronuncia 2 febbraio 2021, n. 481 D.B. c. CONSOB, per violazione del diritto al silenzio che pur non espressamente menzionato negli artt. 47 e 48 della Carta e nell’art. 6 C.E.D.U. è protetto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto costituisce una norma internazionale generalmente riconosciuta, che si trova al centro della nozione di equo processo, ponendo l’imputato al riparo da una coercizione abusiva da parte delle autorità, contribuendo ad evitare errori giudiziari e a garantire il risultato a cui mira il citato articolo 6. Nel caso di specie, ad avviso della ricorrente, come nella fattispecie analoga affrontata dalla Corte di Giustizia U.E., nell'ambito di un'indagine amministrativa svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta disposizione interna, direttiva o di detto regolamento, la società non avrebbe potuto temporaneamente fornire a tale autorità risposte che avrebbero potuto far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale;
la ricorrente si sarebbe dunque venuta a trovare di fronte all’alternativa tra fornire informazioni che avrebbero potuto essere utilizzate dall’Autorità per accertare, in base ad interpretazioni dei fatti non sempre condivisibili, una sua responsabilità con le conseguenti sanzioni amministrative e pecuniarie anche di rilevante entità, ovvero subire una altrettanto rilevante sanzione per la volontà di non “autoincriminarsi”, non essendole riconosciuto alcun diritto al silenzio, in violazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 6 della C.E.D.U.

Di conseguenza, la ricorrente chiede, in subordine, di annullare il provvedimento impugnato, previa disapplicazione della norma nazionale di cui all’art. 37, comma 2, lett. l), del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 per contrasto con gli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 6 della C.E.D.U., così come interpretati dalla Corte di Giustizia U.E., per violazione del diritto al silenzio.

In via di ulteriore subordine, previa sospensione del presente giudizio, la ricorrente chiede di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione: “ se contrasta con i principi comunitari di cui agli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 6 della C.E.D.U., una normativa nazionale che commini sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti esercenti l’attività di vettori nel settore dei trasporti per la mancata ottemperanza ad una richiesta di informazioni o di documentazione, nel caso in cui da tali informazioni e documenti l’Autorità richiedente possa trarre elementi di prova per fondare la responsabilità del vettore ed irrogare sanzioni amministrative e pecuniarie ”.

Il quinto nucleo di censure verte sulla qualificazione delle sanzioni ed è rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 20, lett. c) della L. n. 481/1995, degli artt. 8, 8 bis e 11 della L. n. 689/1981, degli artt. 4 e 13 del D.Lgs. n. 129/2015, dell’art. 11 della L. n. 689/1981, dell’art. 14 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014 (doc. n. 56), nonché delle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (doc. n. 57). Violazione del principio di proporzionalità della sanzione. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta ”.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, anche con riferimento all’istanza cautelare.

Nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022, questo Tribunale, con ordinanza n. 1065 dell’11 novembre 2022, rilevato che il ricorso richiedeva, per la complessità della questione oggetto della controversia, di essere trattato sollecitamente nel merito, e ritenuto di dover sospendere, nelle more, l’esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato, in considerazione del dedotto pregiudizio, onde pervenire alla decisione re adhuc integra , ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 31 maggio 2023, sospendendo, nelle more, l’esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 31 maggio 2023, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1.1. - Con la prima censura, la ricorrente lamenta in primis che al momento dell’adozione della delibera n. -OMISSIS- tutte le richieste erano state riscontrate dalla ricorrente, ancorché oltre i termini fissati dall’Autorità, con la conseguenza che difetterebbero i presupposti per l’irrogazione delle sanzioni, avendo la ricorrente comunque ottemperato alle richieste entro il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, in quanto la sanzione per l’omessa ottemperanza alla richiesta non potrebbe essere estesa anche al caso di specie di ritardata e/o incompleta ottemperanza alla richiesta, trattandosi di fattispecie diverse non previste dal legislatore tra quelle oggetto di possibili sanzioni ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. l) del d.l. n. 201/2011, per le quali sarebbe necessaria una norma ad hoc , ai sensi dell’art. 25 Cost., allo stato insussistente.

1.2. - Anche la sanzione per l’omesso riscontro alla richiesta di informazioni prot. ART n. -OMISSIS- risulterebbe priva dei presupposti, in quanto se è pur vero che la nota di che trattasi non è stata formalmente riscontrata, tuttavia il mancato riscontro sarebbe dovuto unicamente al fatto che, nelle more del riscontro alla richiesta, con delibera n. -OMISSIS-, l’Autorità aveva avviato il procedimento sanzionatorio conclusosi con la delibera n. -OMISSIS-, impugnata dinanzi a questo Tribunale con ricorso n. -OMISSIS-, ancora pendente. Al momento della delibera n. -OMISSIS-, pertanto, anche per la nota prot. ART n. -OMISSIS-, sarebbero venuti meno i presupposti di legge, avendo la ricorrente comunque ottemperato alla richiesta prima dell’adozione della sanzione.

Con riferimento alla censura di cui al punto 1.1., l’Autorità sostiene di non essere incorsa in alcuna interpretazione analogica o estensiva dell’art. 37, comma 2, lett. l) del d.l. n. 201/2011, ma, al contrario, di essersi limitata a farne fedele applicazione.

L’Autorità specifica che, in questo caso, non viene in gioco il principio del raggiungimento dello scopo, ma l’esigenza di garantire l’efficienza dell’attività cui la stessa Autorità è preposta ovvero, nel caso di specie, l’esercizio delle funzioni di vigilanza a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo, così come previste dal Regolamento (CE) 1177/2010. L’Autorità evidenzia che, d’altronde, a livello generale, è la stessa legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo a stabilire che, salvo il caso di diverse disposizioni di legge, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni;
consentire ai soggetti interlocutori dell’Autorità di disporre dei termini procedimentali a piacimento, condurrebbe l’Amministrazione a rimanere esposta sine die all’esercizio delle facoltà che la legge riconosce ai privati, vanificando così le più basilari esigenze di certezza del diritto, oltre che i canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

In ogni caso, l’Autorità segnala di aver preso in considerazione e valutato positivamente la condotta della ricorrente volta all’eliminazione o all’attenuazione delle conseguenze della violazione, sotto il profilo della quantificazione della sanzione inflitta, fornendone puntuale motivazione al punto 3 della delibera n. -OMISSIS-, concludendo il procedimento, a fronte della previsione fornita con la delibera di avvio del procedimento circa l’irrogazione di una sanzione pari ad euro 114.000,00, irrogando una sanzione che ammonta ad euro 82.050,00.

Con riferimento alla censura 1.2., secondo l’Autorità, il fatto che nelle more del riscontro alla richiesta in questione, la stessa, con delibera n. -OMISSIS-, abbia avviato e poi concluso il relativo procedimento sanzionatorio, attualmente sub iudice , non esimerebbe la ricorrente dal corretto adempimento di quanto stabilito all’art. 37 comma 2, lett. l). L’Autorità chiarisce altresì che il procedimento di cui alle delibere di avvio e conclusione n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- sarebbe altro e distinto rispetto a quello di cui alle delibere n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, che si fonda su presupposti differenti, diverse fattispecie e a presidio del quale è prevista una diversa disciplina sanzionatoria che trova il proprio fondamento nel d.lgs. n. 129/2015.

Al fine di valutare le censure sollevate con il primo motivo di gravame, il Collegio, ritiene opportuno partire dall’analisi dell’art. 37, comma 2, lett. l), d.l. n. 201/2011, il quale recita: “ l’Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee ”.

La norma richiama due condotte diverse e alternative: l’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli dell’Autorità.

Nel caso di specie, dagli atti depositati in giudizio, emerge che la ricorrente abbia mancato di ottemperare alle richieste di informazioni dell’Autorità entro il termine stabilito, integrando pertanto gli estremi della violazione di cui all’art. 37, comma 2, lett. l), d.l. n. 201/2011.

Sul punto, l’Autorità ha osservato che sostenere, come vorrebbe la ricorrente, che il dovere di ottemperare alla richiesta di informazioni presentato dall’Autorità sia rispettato, benché l’adempimento sia tardivo, in quanto avvenuto oltre i termini previsti, sarebbe come sostenere, sul piano civilistico, che il tardivo adempimento di una prestazione oggetto di un’obbligazione equivalga all’esatto adempimento di questa, precisando che, diversamente da quanto avviene sul piano negoziale, nel quale i termini sono posti nell’interesse delle parti del rapporto, nel diritto amministrativo la disciplina dei termini procedimentali, è posta a presidio di principi di rango costituzionale.

Sul punto, si richiama quanto evidenziato dal Consiglio di Stato: “ Non può, del resto, ragionevolmente sostenersi, come pare adombrato nel motivo in scrutinio, che il valore della certezza dei tempi dell'azione amministrativa sia sostanzialmente disponibile da parte dell'istante costituendo esso declinazione del più principio generale di buona andamento ex art. 97 Cost. il quale vede come tendenzialmente prevalente l'interesse alla pronta definizione della vicenda amministrativa e che soffrirebbe un vulnus, anche rispetto alla posizione di eventuali controinteressati, se il corso del procedimento fosse sempre paralizzabile su iniziativa del privato ” (Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2023, n.1848).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene esente dai profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente l’operato dell’Autorità che, pur considerando l’adempimento tardivo della ricorrente, lo ha valutato come circostanza attenuante, riducendo pertanto in modo significativo l’ammontare della sanzione.

Non è pertanto ravvisabile alcuna interpretazione estensiva e/o analogica dell’art. 37, comma 2, lett. l), d.l. n. 201/2011 da parte dell’Autorità.

Per quanto riguarda la seconda censura sollevata con il primo motivo di ricorso, secondo cui anche la sanzione per l’omesso riscontro alla richiesta di informazioni prot. ART n. -OMISSIS- risulterebbe priva dei presupposti, in quanto, se è pur vero che la nota di che trattasi non è stata formalmente riscontrata, tuttavia il mancato riscontro sarebbe dovuto unicamente al fatto che, nelle more del riscontro alla richiesta, con delibera n. -OMISSIS-, l’Autorità aveva avviato il procedimento sanzionatorio conclusosi con la delibera n. -OMISSIS-, impugnata dinanzi a questo Tribunale, con il ricorso n. -OMISSIS- ancora pendente, si osserva quanto segue.

Il Collegio condivide quanto affermato dall’Autorità. Il fatto che l’Autorità con delibera n. -OMISSIS- avesse avviato e poi concluso il procedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 29 luglio 2015, n. 129 “ Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ”, attualmente sub iudice , non esimeva la ricorrente dal corretto adempimento di quanto stabilito all’art. 37 comma 2, lett. l) d.l. n. 201/2011.

Peraltro, il procedimento di cui alle delibere di avvio e conclusione, rispettivamente n. -OMISSIS- “ Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ” e n. -OMISSIS- “ Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. -OMISSIS- nei confronti di -ricorrente- S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 129/2015, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 2, 18, paragrafo 3, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 ”, differisce da quello di cui alle delibere n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, che si fonda su presupposti differenti, diverse fattispecie e a presidio del quale è prevista una diversa disciplina sanzionatoria.

La censura dedotta con il primo motivo di ricorso pertanto non coglie nel segno.

2. – Con la seconda censura, la difesa della ricorrente si duole del fatto che con nota prot. ART n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2022, l’Autorità, concordando con la ricorrente il piano delle scadenza, abbia fissato nuove scadenze per ottemperare alle richieste, con la conseguenza che non avrebbe poi potuto concludere il procedimento sanzionatorio irrogando le sanzioni per cui è ricorso, avuto riguardo al fatto che gli originari termini non rispettati dalla ricorrente erano stati sostituiti dai nuovi termini concordati tra le parti, ingenerando nella ricorrente il legittimo affidamento sulla circostanza che, ove i nuovi termini fossero stati rispettati, non sarebbe stata inflitta alcuna sanzione.

Il Collegio condivide quanto affermato dall’Autorità. Invero, il mero atteggiamento collaborativo dimostrato dell’Autorità non poteva essere interpretato come la tacita volontà di operare retroattivamente, facendo venir meno una violazione che ormai si era perfezionata e le conseguenze da questa scaturite;
né l’Autorità avrebbe mai dato adito, con i propri comportamenti, a ingenerare nella controparte il convincimento che siffatta genere di ipotesi potesse verificarsi.

Anche tale censura pertanto risulta priva di pregio.

3. – Con la terza censura, la ricorrente lamenta il fatto che l’Autorità abbia respinto le deduzioni dalla stessa presentate, ritenendo non sussistente, nel caso di specie, alcuna causa di forza maggiore, tale da elidere la responsabilità della -ricorrente- per il tardivo riscontro alle richieste di informazioni;
viceversa, secondo la ricorrente, sarebbero da ricondurre sotto la sfera di operatività della forza maggiore l’insieme delle seguenti circostanze: la riduzione di personale, la gravissima crisi del settore navale conseguente alla pandemia da Covid-19, le avarie e le ispezioni effettuate alle navi con i conseguenti disservizi, il collocamento in congedo straordinario per gravi motivi di famiglia dell’unica ricorsa rimasta all’Ufficio reclami.

Con riferimento al terzo nucleo di censure, l’Autorità ritiene non ravvisarsi, nel caso di specie, circostanze estranee, anomale e imprevedibili, la verificazione delle quali occorrerebbe affinché possa operare la causa di forza maggiore. L’Autorità nemmeno ritiene ravvisabili minimi comportamenti attraverso i quali l’operatore avrebbe dovuto premunirsi contro le conseguenze di un asserito evento anormale. Segnatamente, la scelta di intraprendere una ristrutturazione aziendale finalizzata a ridurre i costi e le relative modalità con le quali attuare tale operazione, tra le quali quella di concentrare le risorse in un’unica sede, chiudendo la sede amministrativa di Napoli e destinando il relativo personale alla sede di Livorno, sarebbe frutto di un’autonoma e discrezionale valutazione dei vertici aziendali;
peraltro, avrebbe dovuto ritenersi probabile e prevedibile che risorse lavorative in età avanzata, a fronte della prospettazione di un trasferimento di sede, avrebbero ritenuto preferibile un anticipato collocamento in quiescenza.

Inoltre, l’evolversi degli accadimenti illustrati dalla ricorrente si sviluppa in un arco temporale che va dal luglio 2019 all’ottobre 2021, per un totale di più di due anni;
non sarebbe dunque plausibile, secondo l’Autorità, che la ricorrente, stante le sue dimensioni, non abbia avuto modo di sopperire alle descritte carenze di organico, riorganizzando le proprie risorse, al fine di garantire la continuità dell’attività aziendale. Peraltro, ad avviso dell’Autorità, la società avrebbe potuto sfruttare gli avvenimenti legati alla pandemia da

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