TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-02-05, n. 201000135

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-02-05, n. 201000135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000135
Data del deposito : 5 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01397/2002 REG.RIC.

N. 00135/2010 REG.SEN.

N. 01397/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2002, proposto da:
CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA di C D & C., s.a.s., in persona della legale rappresentante I D, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via G. Deledda n.74;



contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato regionale igiene e sanita' e assistenza sociale - Direttore Servizio assistenza sanitaria territoriale, non costituitasi in giudizio;



per l'annullamento

determinazione del Direttore IV Serv. dell’Assessorato regionale della sanità del 22.8.2002 recante la “REVOCA dell’AUTORIZZAZIONE all’ APERTURA e all’ESERCIZIO del CENTRO DI FISIOTERAPIA alla società S. Lucia di C D sito in Assemini via Madrid n. 21 (piano terra)”

e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle resistenti amministrazioni al RISARCIMENTO DEI DANNI, “da liquidarsi in separato giudizio”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/12/2009 il Consigliere dott. G F e udito per la parte ricorrente l’avv. Lai;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

La società ricorrente s.a.s. Santa Lucia fu autorizzata, l’ 1/8/1997, dalla Regione Sardegna (Assessore alla sanità) ad "aprire e porre in esercizio un centro di fisioterapia in Assemini, in via Madrid n. 21" (cfr. DAIS n. 1940/22001 del 1997).

Con tale autorizzazione il centro Santa Lucia veniva abilitato ad "erogare" prestazioni di fisioterapia con oneri esclusivamente a carico degli utenti, non essendo il centro titolare (anche) di "convenzione" con la ASL territorialmente competente.

Diversa la situazione di altro Studio (D Antonio &C. s.a.s. –studio di radiologia, ecografia e fisioterapia), titolare di autorizzazione e (anche) di convenzione concernenti le prestazioni di “terapia fisica” (ma non anche di quelle di “fisioterapia”).

A seguito di ispezione svolta dai NAS di Cagliari (cfr. relazione del Comando dei carabinieri per la sanità del 18/12/2000, esaminata dall’Amministrazione regionale) risultava che il centro Santa Lucia, in realtà, svolgeva l'attività di “terapia fisica” in favore di altra società (del dott. D), la quale era convenzionata con la ASL.

I rapporti tra le due società erano in origine disciplinati da due contratti, entrambi del 29/6/1998:

-un contratto di "comodato", con durata a tempo indeterminato, con il quale la società Santa Lucia concedeva alla società s.a.s. del dottor D i locali siti al piano terra e al piano seminterrato dello stabile di via Madrid;

-un contratto di "associazione in partecipazione”, con durata dal 1°/3/1998 al 28/2/1999, con rinnovo annuale per tacito consenso salvo disdetta, tramite il quale la società Santa Lucia è stata "associata in partecipazione" dalla società di radiologia e fisioterapia del dottor D s.a.s. ai sensi dell'articolo 2549 e ss. del codice civile, con l'obbligo di apportare attività lavorativa e di servizio in favore di D in cambio di una partecipazione agli utili. In particolare (punto 2 del contratto) l'associante (D) attribuiva all'associato (S. Lucia), quale corrispettivo per i suddetti apporti, una “partecipazione agli utili” derivanti dall'attività di “fisioterapia” nella misura del 90% .

La regione ritenendo che tale intreccio societario avrebbe consentito, di fatto, al centro riabilitativo Santa Lucia di erogare surrettiziamente “prestazioni di fisioterapia e di terapia fisica” con oneri a carico del servizio sanitario regionale pur in carenza dei presupposti contemplati dalla legge, vale a dire la titolarità di una convenzione/accreditamento con la ASL competente, riteneva di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni regionali (ambedue):

-per D revoca e chiusura del 29/4/2002 (provvedimento impugnato con il ricorso al Tar 862/2002 ed annullato con sentenza n. 128 del 28/1/2003, con accoglimento anche della domanda “generica” risarcitoria);

-per Santa Lucia revoca dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio disposta con provvedimento dirigenziale del 22/8/2002 (provvedimento impugnato con il presente ricorso n. 1397/2002).

Le norme poste a base del provvedimento impugnato sono:

D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm. ii.;

-art. 194 del RD 27.7.1934 n. 1265;

-LR 13.10.1998 n. 30.

Con ricorso notificato alla regione il 12-13 novembre 2002 e depositato il successivo 27/11, la società centro Santa Lucia ha impugnato il provvedimento n. 1405 /4° del 22/8/2002 di revoca dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del proprio centro fisioterapico, formulando le seguenti censure:

1) difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 8 ter del decreto legislativo 502/1992 e ss. mm. ii. e d.p.r. 14/1/1997 - eccesso di potere per carenza di presupposti - errore di fatto e sviamento - carenza di potere;

2) eccesso di potere per illogicità manifesta, errore di fatto sui presupposti e carenza della motivazione;

3) difetto di istruttoria e di motivazione - violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e ss. del decreto legislativo 502/2002 - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2551 del codice civile - eccesso di potere per errore di fatto e sui presupposti, violazione del DAIS 1957/1998 e della delibera della giunta regionale 26/21 del 1998;

4) violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 241/1990 e dell'articolo 12 della legge regionale 40/1990 per difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento - violazione del principio del giusto procedimento;

5) difetto di motivazione - eccesso di potere.

Con il ricorso non è stata presentata anche istanza cautelare.

Invece la ricorrente ha formulato, con il ricorso, una domanda risarcitoria “generica” formulata con richiesta di condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno cagionato da provvedimento illegittimo "da liquidarsi in separato giudizio" (cfr. le conclusioni del ricorso originario).

Con successiva memoria conclusionale depositata il 4 dicembre 2009, in prossimità dell'udienza di trattazione, il difensore della ricorrente, dopo aver illustrato lo svolgimento dei fatti intervenuti (in particolare il contenzioso sorto in merito alla medesima questione sia presso la Corte dei conti sia presso il tribunale penale e la Corte di appello penale), ha richiesto al Tar, in applicazione dell'articolo 35 comma 2° del decreto legislativo 80/1998 e ss.mm., la fissazione di specifici "criteri" per la quantificazione delle somme da offrire in pagamento a titolo di risarcimento dei danni scaturiti dal provvedimento illegittimo, tenendo conto:

per "l'utile d'impresa" dei fatturati relativi agli anni 1998 (Lire 597.700.559, relativi a soli 6 mesi di attività) -1999 (Lire 1.348.048.827) e 2000 (Lire 1.667.283.585), considerati quali seri indici presuntivi del danno patito dal centro Santa Lucia per l'impossibilità di utilizzare economicamente la struttura autorizzata, con richiesta di riconoscimento del 10% delle somme lorde attribuite dall'associante in partecipazione – il 90% degli utili - (e quindi pari a Lire 107.586.100 per l'anno 1998 - Lire 121.324.394 per l'anno 1999 - Lire 150.053.722 per l'anno 2000) – nulla si dice invece relativamente al 2001 ed alla prima parte del 2002 -; in sostanza il danno patito viene quantificato, per ciascun anno successivo alla revoca dell'autorizzazione (e quindi dall'agosto 2002 fino alla pronuncia della sentenza), in una somma compresa tra lire 107.586.100 (€ 55.563) e lire 150.053.722 (€ 77.496); la correttezza della suddetta quantificazione del danno subito emergerebbe, inoltre, dall'analisi del valore di locazione della struttura che, dal 2002, non è stato più possibile utilizzare (locali di recente costruzione, arredati e attrezzati con macchinari di ultima generazione -dell'epoca-); richiamando le tabelle redatte dalla CCIAA di Cagliari relative ai prezzi di locazione degli immobili ad uso commerciale, per i locali situati in Cagliari nella zona Viale Monastir/Viale Elmas, ove risulta che il prezzo di locazione è compreso tra € 5,50 ed € 13 a metro quadro per mese; secondo la ricorrente il valore locativo dei locali (situati peraltro nella periferia di Assemini), aventi una superficie di 320 m², sarebbe quantificabile in € 49.920 annui (frutto del valore massimo di € 13 x 320 mq. x 12 mesi) tale valore dovrebbe poi essere incrementato in ragione del fatto che la struttura era modernamente attrezzata con tutti i macchinari e gli arredi necessari per l'esercizio dell'attività sanitaria, con specifica autorizzazione regionale, giungendo in tal modo a risultati sostanzialmente sovrapponibili a quelli emergenti dal 10% dell'utile (di cui al criterio precedente).

Su tutte le somme liquidate ai sensi di quanto sopra indicato la parte richiede la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, trattandosi di debito di valore, da computarsi dalla revoca/interruzione dell'attività fino al deposito della sentenza.

L'Amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 16 dicembre 2009 il collegio ha evidenziato un possibile profilo di inammissibilità della domanda “ specifica” di risarcimento del danno, con richiesta di quantificazione delle somme (successivamente al ricorso, con memoria non notificata all'amministrazione), in considerazione del fatto che il contraddittorio costituito con l'amministrazione (con il ricorso originario) si limitava ad un "petitum" connaturato da richiesta “generica” di condanna, con quantificazione da compiersi in separato giudizio. Veniva così assegnato alla parte un termine di 20 giorni per illustrare, con memoria,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi