TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2019-05-10, n. 201900541
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Pubblicato il 10/05/2019
N. 00541/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00893/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2019, proposto da:
R B, rappresentato e difeso dall'avvocato I S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Puccini, 3 e con domicilio pec come in atti;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio pec come in atti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del nuovo provvedimento di “estinzione della Fondazione DNArt per impossibilità di raggiungere lo scopo”, adottato - a seguito dell’Ordinanza con cui la Sez. I di Codesto Ecc.mo Tribunale aveva disposto il riesame del precedente provvedimento del 13 giugno 2018 - con atto recante prot. 14.12.626 del 21.01.2019, notificato via pec in data 28.01.2019;
- di tutti gli altri atti a questo premessi, connessi o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:
- il provvedimento impugnato, adottato dall’amministrazione all’esito del riesame disposto dal Tribunale, si basa su un articolato quadro istruttorio e motivazionale, tale da evidenziare la sussistenza dei presupposti di adozione del decreto di estinzione della persona giuridica per impossibilità di raggiungere lo scopo;
- la ricorrente non ha dimostrato, in sede di riesame, l’effettiva disponibilità di un patrimonio e di una capacità finanziaria adeguati rispetto al raggiungimento dello scopo dell’Ente;
- del resto, anche in sede di riesame è rimasto oggettivamente ingiustificato l’ingente valore appostato in bilancio per le voci immobilizzazioni e crediti per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nelle loro diverse articolazioni;
- parimenti, al di là dell’impiego di formule generiche, non sono stati esplicitati dalla ricorrente i criteri di valutazione adottati e la concreta consistenza delle immobilizzazioni e dei crediti;
- similmente, sono rimaste del tutto generiche le deduzioni afferenti all’asserita percezione di contributi, all’asserita soddisfazione delle principali posizioni debitorie dell’Ente e alla proposizione di azioni giudiziarie a tutela di crediti asseritamente vantati.