TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2019-05-10, n. 201900541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2019-05-10, n. 201900541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201900541
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2019

N. 00893/2019 REG.RIC.

N. 00541/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00893/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2019, proposto da:


R B, rappresentato e difeso dall'avvocato I S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Puccini, 3 e con domicilio pec come in atti;


contro

Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio pec come in atti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del nuovo provvedimento di “estinzione della Fondazione DNArt per impossibilità di raggiungere lo scopo”, adottato - a seguito dell’Ordinanza con cui la Sez. I di Codesto Ecc.mo Tribunale aveva disposto il riesame del precedente provvedimento del 13 giugno 2018 - con atto recante prot. 14.12.626 del 21.01.2019, notificato via pec in data 28.01.2019;

- di tutti gli altri atti a questo premessi, connessi o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

- il provvedimento impugnato, adottato dall’amministrazione all’esito del riesame disposto dal Tribunale, si basa su un articolato quadro istruttorio e motivazionale, tale da evidenziare la sussistenza dei presupposti di adozione del decreto di estinzione della persona giuridica per impossibilità di raggiungere lo scopo;

- la ricorrente non ha dimostrato, in sede di riesame, l’effettiva disponibilità di un patrimonio e di una capacità finanziaria adeguati rispetto al raggiungimento dello scopo dell’Ente;

- del resto, anche in sede di riesame è rimasto oggettivamente ingiustificato l’ingente valore appostato in bilancio per le voci immobilizzazioni e crediti per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nelle loro diverse articolazioni;

- parimenti, al di là dell’impiego di formule generiche, non sono stati esplicitati dalla ricorrente i criteri di valutazione adottati e la concreta consistenza delle immobilizzazioni e dei crediti;

- similmente, sono rimaste del tutto generiche le deduzioni afferenti all’asserita percezione di contributi, all’asserita soddisfazione delle principali posizioni debitorie dell’Ente e alla proposizione di azioni giudiziarie a tutela di crediti asseritamente vantati.

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