TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-01-18, n. 201600028
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N. 00028/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2014, proposto da:
- R V, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
pro tempore
della Vibres s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. G B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, alla via San Remo n. 67;
contro
- Comune di Calvello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. V B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Potenza, alla via del Gallitello n. 116/b;
per l’annullamento
- del silenzio serbato dal Comune di Calvello in ordine all’atto di significazione e diffida del 6 marzo 2014, notificato dal ricorrente in data 12 marzo 2014, volto ad ottenere l’emanazione un provvedimento espresso di trasferimento del lotto assegnato ed a risarcire i danni;
- nonché per l’accertamento dell’inadempimento, da parte del Comune di Calvello, di “obblighi strumentali” rispetto all’esecuzione del rapporto di concessione e contrastanti con l’obbligo di assicurare l’idoneità del bene assegnato rispetto allo scopo per il quale era stato inserito nel piano da destinare agli insediamenti produttivi, non onorando l’impegno assunto per poter trasferire in proprietà il lotto;
- nonché, ancora, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione all’istanza, mediante l'adozione: 1) in via principale di un provvedimento espresso di trasferimento del lotto assegnato al ricorrente;2) ove le procedure sin qui poste in essere dal Comune di Calvello, la situazione, e gli atti sottostanti, non consentano il trasferimento immediato della proprietà del lotto, per la nullità, ovvero per l’annullamento o per la risoluzione dell’assegnazione del lotto n. 11 del piano PIP del Comune di Calvello, con conseguente condanna del Comune di Calvello al risarcimento danni subiti e subendi dal ricorrente con tutte le voci indennitarie e o risarcitorie espressamente previste;
- nonché per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, n. 3, cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Calvello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il referendario B N e uditi per le parti l’avv. Rocco Brienza, per dichiarata delega dell’avv. G B, e l’avv. V B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 4 luglio 2014, depositato il successivo 8 di luglio, il sig. R V è insorto avverso il silenzio serbato dal Comune intimato nei confronti dell’atto di diffida del 6 marzo 2014, volto ad ottenere il trasferimento della proprietà del lotto n. 11, ricadente nella zona p.i.p., nonché a risarcire ogni danno.
1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
- con deliberazione n. 5524 del 31 dicembre 1985 del Commissario del Governo della Cassa per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno è stata approvata la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture dell’area desinata ad insediamenti produttivi in agro del Comune di Calvello, ne è stata affidata a quest’ultimo la realizzazione, ed è stata, contestualmente, dichiarata la pubblica utilità, l’urgenza ed indifferibilità delle stesse opere;
- il medesimo Comune, con istanza del 20 aprile 1988, ha chiesto alla Prefettura di Potenza di autorizzare l’occupazione temporanea ed in via d’urgenza degli immobili interessati dalla realizzazione delle predette opere;
- con decreto del 27 maggio 1988, la Prefettura di Potenza ha autorizzato l’occupazione d’urgenza dei predetti immobili, individuati negli allegati piani parcellari grafici e descrittivi;
- successivamente, la Giunta del Comune intimato, con deliberazione n. 144 del 1° aprile 1994, ha disposto a sua volta l’occupazione d’urgenza dei beni immobili interessati dalla realizzazione delle opera di ampliamento del proprio p.i.p., dando mandato al Sindaco di adottare i provvedimenti conseguenti,
- con decreto sindacale prot. 2121N/F del 5 aprile 1994 è stata disposta l’occupazione d’urgenza dei predetti immobili, tra cui taluni fondi intestati catastalmente alla “Intendenza di Finanza di Potenza”;
- in seguito, il medesimo Comune, con nota prot. n. 3242 del 25 maggio 1994, ha chiesto alla competente Direzione compartimentale del Ministero delle Finanze la cessione a trattativa privata dei terreni distinti in catasto al foglio 41, particelle 104, 105 e 106, oltre a “parte dell’area interessata catastalmente da torrente fiumicello”, per una superficie complessiva di ha 1.82.88, in virtù di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1993, n. 579, recante norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato;
- con nota prot. n. 3242 del 15 giugno 1994, la predetta Amministrazione comunale ha trasmesso alla richiamata Direzione compartimentale la copia della planimetria catastale dell’area interessata all’intervento di ampliamento del p.i.p.;
- il 21 novembre 1994, in esecuzione del cennato decreto di occupazione d’urgenza del 5 aprile 1994, il Comune di Calvello ha preso possesso dei relativi immobili;
- in data 19 luglio 1996 è stata ultimata la realizzazione delle opere di ampliamento dell’area p.i.p.;
- con nota prot. n. 327 del 21 gennaio 1997, il Comune resistente, atteso il lasso di tempo trascorso dall’invio della prima richiesta, ha sollecitato il Ministero delle Finanze ad adottare il decreto di cessione a trattativa privata dei terreni in questione, chiedendo altresì, nelle more, di essere autorizzato a: “ cedere il possesso dei terreni agli assegnatari affinché gli stessi non perdano l’interesse concreto alla realizzazione delle opere e dare nel contempo la possibilità di produrre nuova occupazione con effetti positivi per l'economia dell'intero circondario ”;
- l’Ente comunale resistente ha quindi proceduto, con deliberazioni consiliari nn. 20 del 30 giugno 1997 e 27 del 18 giugno 1998, all’assegnazione dei lotti disponibili ed in particolare alla concessione del lotto n.11, di estensione pari a mq. 1.500, insistente sulle particelle nn.104, 105 e 106 del foglio 41, in favore dell’odierno ricorrente, per la realizzazione di un opificio per la produzione di calze;
- in particolare, con la deliberazione n. 27/1998 sono stati stabiliti i seguenti oneri in capo al ricorrente, nella qualità di concessionario del predetto lotto di terreno: “ 1) pagamento del 50% della somma dovuta per l'acquisizione del terreno entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di assegnazione;2) presentazione della progettazione esecutiva dell'opera da realizzare entro quattro mesi dalla data di ricezione della nota di esecutività dell'atto deliberativo di assegnazione;3) pagamento del restante 50% all'atto di rilascio della concessione edilizia;4) inizio dei lavori entro un anno dalla data di ricezione della nota di esecutività dell'atto deliberativo di assegnazione ”, e si è nel contempo precisato che: “ l’inosservanza anche ad una sola delle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4 comporta la decadenza automatica dell’assegnazione ”;
- il ricorrente ha adempiuto ai predetti oneri, ed ha realizzato il fabbricato industriale e le sue pertinenze;
- nonostante reiterate richieste e la trasmissione di ampia documentazione, l’ iter procedimentale per l’acquisizione da parte del Comune intimato della proprietà dei fondi in questione non si è tuttora concluso;
- all’esito di accesso ai relativi atti procedimentali, espletato nel 2013, il ricorrente: “ ha potuto evincere che il Comune di Calvello allo stato non può procedere al trasferimento del lotto, atteso che ebbe a predisporre il piano P.I.P. ed a concedere ai richiedenti il lotto senza aver acquisito la proprietà dei terreni ”;
- lo stesso ricorrente, con nota dell’11 marzo 2014, ha diffidato il Comune intimato a perfezionare, nel termine di giorni trenta dalla sua ricezione, la vendita in suo favore del lotto n. 11 dell’area p.i.p.;
- l’Amministrazione comunale intimata ha riscontrato la predetta diffida con nota prot. n. 2749 dell’11 aprile 2014.
1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt. 1, 2, 3 e 11 della legge n. 241/90;artt. 4 e 97 Cost.;artt. 823, 1337, 1338 cod. civ.) e l’eccesso di potere (mancato esercizio dell’azione amministrativa;mancata valutazione degli interessi in gioco;sviamento;omessa considerazione dei presupposti giuridici;violazione dell’agire amministrativo;ingiustizia manifesta).
2. Si è ritualmente costituita l’Amministrazione intimata, eccependo, in rito, l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, nonché, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio del 26 novembre 2014, con ordinanza n. 809/2014, sul rilievo della proposizione di più azioni connotate da riti differenti, è stata disposta, ex art. 32 cod. proc. amm., la trattazione del ricorso col rito ordinario, ed è stato, altresì, fissato un incombente istruttorio a carico del Comune resistente.
4. Parte resistente ha adempiuto in parte al predetto incombente in data 27 gennaio 2015.
5. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015, previo deposito di documenti, memorie e repliche, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In limine , il Collegio ritiene di dover dare atto della sussistenza, nelle questioni sottese al presente ricorso, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., venendo in considerazione sia il preteso silenzio della pubblica amministrazione, sia atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.
2. Il ricorrente ha in primo luogo impugnato il silenzio serbato dal Comune di Calvello nei confronti della propria diffida datata 6 marzo 2014, volta ad ottenere il perfezionamento della “ vendita all'assegnatario […] del lotto n. 11 P.I.P. Calvello, sul quale insiste opificio di proprietà dell'indicato assegnatario, edificato a seguito di regolare concessione edilizia n. 26/2000 (Prot. 3552/2000), garantendo la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità comunale di quanto venduto, esente da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e da qualunque altro onere o vincolo straordinario ”.
2.1. Il ricorso, per tale profilo, è inammissibile, come puntualmente eccepito da parte resistente. Invero, la sussistenza del silenzio rifiuto da parte della pubblica amministrazione non può genericamente riconnettersi al mero inoltro di un’istanza da parte del privato, ed al successivo decorso infruttuoso del termine per l’adozione del provvedimento espresso di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, dovendo essere anche adeguatamente considerate le peculiarità che connotano la vicenda sottesa all’istanza stessa. Ebbene, nel caso di specie emerge dagli atti di causa che il ricorrente, all’esito di accesso agli atti, ha acquisito contezza della mancata conclusione del procedimento volto al trasferimento al Comune della proprietà dei terreni di cui è questione, e della conseguente impossibilità per parte resistente, in difetto di detta cessione, di addivenire al richiesto “ perfezionamento della vendita ” in suo favore del ripetuto lotto 11. Ne consegue l’insussistenza di un preciso obbligo di provvedere sull’istanza del ricorrente, difettandone i presupposti di fatto e di diritto.
2.2. Fermo quanto innanzi, il silenzio, nel caso di specie, non può neppure dirsi sussistente. Invero, l’Amministrazione comunale, con nota prot. n. 2749 dell’11 aprile 2014 ha risposto alla predetta diffida, richiamando l’attività sollecitatoria posta in essere al fine del superamento dell’empasse nell’ iter procedimentale di trasferimento dei predetti beni immobili, ai sensi della ripetuta legge n. 579/1993, ed ha comunicato che: “ sono in corso di definizione le procedure con l’Agenzia del Demanio di Matera per la sdemanializzazione dell’area ”. Quindi, sebbene in modo non satisfattivo della pretesa dell’interessato, l’Amministrazione comunale ha espressamente riscontrato la richiesta del ricorrente, sicché alcuna inerzia è dato ravvisare in relazione ad essa.
3. Il ricorrente ha poi agito per l’accertamento del preteso inadempimento, da parte del Comune di Calvello, di “ obblighi che sono strumentali rispetto all'esecuzione del rapporto di concessione ”, in quanto il “ mancato esercizio provvedimentale ” contrasterebbe con “ il dovere di assicurare l'idoneità del bene assegnato rispetto allo scopo per il quale era stato inserito nel piano da destinare agli insediamenti produttivi, non onorando l'impegno assunto per poter trasferire in proprietà il lotto ”.
3.1. Il ricorso, per tale versante, risulta privo di pregio. In disparte il pur basilare rilievo in ordine alla genericità di tale domanda, posto che il ricorrente neppure ha indicato quali siano tali obblighi e le fonti da cui essi discenderebbero, va rilevato che l’assegnazione in concessione del lotto n. 11 ha avuto piena esecuzione, tant’è che il ricorrente dopo averne acquisito il possesso fin dal 1998, ha ottenuto i relativi titoli edilizi e vi ha edificato il previsto opificio. In tal senso, il bene assegnato in concessione appare pienamente idoneo allo scopo di consentire la realizzazione di una nuova attività imprenditoriale, non rilevando a tal fine, in ragione dell’intervenuto conseguimento dei prescritti titoli autorizzativi, il fatto che il ricorrente non ne abbia conseguito la proprietà.
Peraltro, quest’ultimo non risulta aver compulsato in tal senso l’Ente comunale intimato quantomeno fino all’anno 2013.
3.2. Del resto, la richiamata deliberazione consiliare n. 27/1998 è chiara nel disporre che l’assegnazione del lotto comporta la sola “ acquisizione a titolo di possesso ” di tali beni immobili, mentre il trasferimento della proprietà degli stessi è stato subordinato al “ previo espletamento di tutte le procedure previste per legge ”.
3.3. Va ancora osservato come dagli atti di causa risulti che il Comune di Calvello, a partire dal 1994 e nel corso degli anni successivi si sia adoperato per conseguire il trasferimento in proprietà delle superfici di cui è questione, sia riscontrando le ridondanti richieste documentali formulate dall’Amministrazione statale, sia sollecitando in più occasioni la positiva definizione del trasferimento della titolarità dei beni immobili su cui si controverte, sicché la mancata cessione in proprietà di tali fondi non appare ascrivibile alla lamentata inerzia di parte resistente.
4. Il ricorrente ha anche agito per il risarcimento del danno che sarebbe derivato dal mancato conseguimento della proprietà del ridetto lotto n. 11. In particolare, è stata in primo luogo lamentata la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., in quanto il Comune intimato avrebbe violato il generale dovere di buona fede, non essendosi adoperato per far conseguire la proprietà del fondo in capo al ricorrente, ed avendo taciuto una causa di invalidità del contratto ovverosia il fatto che predetto lotto non fosse di proprietà del Comune.
4.1. In senso contrario alla prospettazione del ricorrente, va tuttavia rilevato che la deliberazione consiliare n. 27/1998, nel disporre l’assegnazione in concessione al ricorrente del lotto in questione, ha tra l’altro conferito mandato: “ al Sindaco pro-tempore per la stipula dell’atto di acquisto dei terreni insistenti sulle partt. 104 - 105 e 106 per gli ettari che risulteranno dai frazionamenti di proprietà del demanio pubblico dello Stato ”. La deliberazione di assegnazione, dunque, è chiara nel precisare l’appartenenza al demanio dello Stato delle particelle 104, 105 e 106, su cui insiste il lotto concesso al ricorrente, sicché alcuna violazione dell’art. 1338 è ravvisabile nella fattispecie. Neppure è dato riscontrare, per quanto già osservato al precedente paragrafo 3.3., l’asserita violazione del dovere di buona fede che sarebbe derivata dall’inerzia del Comune intimato.
4.2. Nel ricorso si poi sostenuto che il mancato conseguimento della proprietà del lotto n. 11 avrebbe: “ costituito un ostacolo insormontabile a qualunque iniziativa finanziario-creditizia perseguita dal ricorrente per far fronte all'insorgere di improvvise carenze di liquidità, cosi costringendo lo stesso a desistere definitivamente dai tentativi di permanenza nel mercato produttivo, sempre più concorrenziale: tentativi certamente ardui, ma caparbiamente tesi a mantenere sul territorio locale una realtà economica viva, capace soprattutto di sostenere una dignitosa offerta di posti di lavoro ”. In altri termini, il mancato conseguimento della proprietà del lotto n. 11 avrebbe determinato la rinuncia: “ all’intrapresa iniziativa economica con il licenziamento delle maestranze, atteso che l'impossibilità del trasferimento della proprietà del lotto ha reso impossibile ogni forma di accesso al credito necessario, soprattutto in un momento di grave crisi economica, per ottenere l'indispensabile liquidità per far fronte all'approvvigionamento delle materie prime ed agli oneri e stipendi per le maestranze assunte ”.
4.3. Sul punto, osserva il Collegio che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’onere della prova del danno ricade interamente sulla parte che si assume danneggiata (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4293). Nel caso di specie, il ricorso reca unicamente le affermazioni del ricorrente testé riportate, senza allegazione di alcun elemento di prova né in ordine alle “iniziative finanziario-creditizie” del ricorrente, né in ordine al loro infruttuoso esito, né in ordine al fatto che tale indimostrata impossibilità di accesso al credito sarebbe dipesa dal mancato conseguimento della proprietà del lotto. A ben vedere, anzi, il ricorrente non ha neppure allegato elementi di prova in ordine alla intervenuta cessazione dell’attività economica esercitata nell’opificio insistente sul lotto di cui è cenno ed al licenziamento delle maestranze. La domanda risarcitoria risulta, pertanto, basata soltanto sulla generica e apodittica affermazione dell’esistenza di un danno, senza tuttavia essere supportata da prova alcuna in ordine all’evento lesivo ed al nesso di causalità. Ciò anche in relazione al fatto che è incontestato che parte ricorrente, per effetto della deliberazione consiliare n. 27/1998 ha conseguito il pieno possesso del lotto di cui è questione e ha realizzato il predetto opificio, ove ha svolto l’attività imprenditoriale programmata.
4.3.1. Speculari rilievi vanno formulati in relazione al richiesto danno emergente, che sarebbe costituito dal pagamento dell’importo per l’acquisto del lotto n. 11, per come individuate nella deliberazione consiliare n. 27 del 1998, nonché dalle spese per la realizzazione dell’opificio stesso.
5. Dalle considerazioni che precedono discende in parte la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, per il resto, il suo rigetto.
6. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.