TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-12-18, n. 201501740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-12-18, n. 201501740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501740
Data del deposito : 18 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01214/2014 REG.RIC.

N. 01740/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01214/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di ES (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2014, proposto da:
TT ON, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio eletto in ES presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e Universita' degli Studi di ES, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in ES, Via S. Caterina, 6;



per l'annullamento

- della nota 28 agosto 2013 prot. n. 19826, conosciuta in data imprecisata, con la quale il Responsabile della Segreteria Medicina dell’Università degli studi di ES ha denegato il nullaosta al trasferimento dall’Università RN SS di Porto (Repubblica del Portogallo) al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;

- delle disposizioni interministeriali concernenti l’accesso degli studenti stranieri ai corsi presso le università nazionali;

- del D.R. 298/2014, ove ritenuto applicabile;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento richiesto e in subordine al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Universita' degli Studi di ES;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente censura il provvedimento con cui l’Università di ES ha respinto la sua istanza, finalizzata ad ottenere l’assegnazione di uno dei posti risultati vacanti nel terzo anno del corso di Odontoiatria (anno scolastico 2014/2015), in quanto lo stesso è proveniente da ateneo straniero e non ha superato l’esame di ammissione al Corso di laurea in parola.

Avverso il provvedimento così adottato, il ricorrente ha dedotto:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 21 octies della legge n. 241/90 e, dunque, della possibilità, per il ricorrente, di partecipare al procedimento e rappresentare la propria peculiare situazione, anche alla luce della mancanza di un regolamento interno all’Università in proposito;

2. violazione degli artt. 10 e 12 del R.D. n. 1269/1938, del DM 22 ottobre 2004, n. 270 e della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari, di natura eccezionale nella parte in cui subordina l’accesso ai corsi universitari al superamento di un test di ammissione, anche in rapporto agli artt. 3, 14, 17, 21 e 165

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