TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-03, n. 202400532

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-03, n. 202400532
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400532
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2024

N. 00532/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01138/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2023, proposto da:
Consorzio fra cooperative - Consocoop, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura C.I.G. 9569523C30, rappresentato e difeso dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di San Donato di Ninea, non costituito in giudizio;



nei confronti

di P consorzio stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Sirimarco, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

riguardo al ricorso principale presentato da Consocoop:

- della determina n. 313 del 19.06.2023 avente ad oggetto l''aggiudicazione definitiva disposta in favore di P Consorzio Stabile della gara d''appalto dei lavori di “ Recupero-adeguamento sismico, energetico, impiantistico e ambientale di due fabbricati ”;

- della determinazione 161 del 28.03.2023 con la quale è stata disposta l''aggiudicazione provvisoria della gara in favore di P, nonché del verbale di gara nella parte è ammessa alla procedura di gara, del verbale di gara n. 3 in seduta riservata nella parte in cui attribuisce il punteggio alle offerte tecniche presentate dai concorrenti;

per la condanna della p.a. a confermare l''aggiudicazione in favore del ricorrente quale legittimo aggiudicatario, nonché il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia dello stesso.

riguardo al ricorso incidentale presentato da P:

- delle determinazioni di ammissione di Consocoop alla procedura selettiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del consorzio P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Consocoop agisce per l’annullamento della determina n. 313 del 19.06.2023, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di P consorzio stabile s.c. a r.l. della gara, indetta dal Comune di San Donato di Ninea, di appalto dei lavori di “ Recupero-adeguamento sismico, energetico, impiantistico e ambientale di due fabbricati ”, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, nonché il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato.

Alla procedura selettiva -finanziata dall’Unione Europea per un importo di euro 2.368.000,00 e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- hanno partecipato il consorzio ricorrente e il controinteressato.

Con determina n. 161 del 28.03.2023 il Comune ha approvato le risultanze di cui ai verbali di gara e proposto l’aggiudicazione dei lavori al consorzio P.

A seguito di accesso agli atti, l’esponente ha sollecitato l’annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione, ritenendo che i verbali di gara fossero viziati per carenza di motivazione.

Con nota del 4.05.2023 l’Ente ha però respinto l’istanza sulla scorta di un parere legale fornito da Asmecomm.

È quindi seguita la gravata determina di aggiudicazione n 313/2023, della quale il ricorrente lamenta l’illegittimità per violazione del D. Lgs. n. 50/2016, della lex specialis e per vizio di eccesso di potere.

1.1. Resiste il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

1.2. Si è costituito il consorzio aggiudicatario, confutando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso.

2. Il consorzio P ha proposto ricorso incidentale escludente, lamentando l’illegittima ammissione alla procedura selettiva di Consocoop.

2.1. La ricorrente principale confuta gli assunti dell’aggiudicatario, chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio e concludendo per il rigetto del gravame incidentale.

3. Con ordinanza n. 482/2023, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente principale e dichiarata improcedibile la richiesta di tutela interinale della prima graduata.

4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024, in vista della quale la controinteressata ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In rito, va disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa erariale di carenza di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto ai sensi dell’art. 12- bis D.L. n. 68/2022, convertito in L. n. 108/2022, “ Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, …, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato… ” e nella fattispecie all’intimato Ministero è ascrivibile la titolarità dell’intervento.

6. Rileva quindi il Collegio, in ordine al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente, che l’evoluzione giurisprudenziale registratasi a livello eurounitario e del diritto interno ha determinato un mutamento del precedente orientamento, che era teso a conferire priorità logico giuridica al vaglio del gravame incidentale escludente rispetto al ricorso principale.

L’eventuale

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