TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400323

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400323
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00217/2024 REG.RIC.

N. 00323/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00217/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2024, proposto da


N C e M A, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Terlizzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Costruzioni De Chirico s.r.l., Vendola Costruzioni s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi 23;
Michele Tuberoso, Giuseppe Tuberoso e Francesco Tuberoso, non costituiti in giudizio;

“per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera di Consiglio comunale n. 32 del 20.5.2022, recante il seguente oggetto: “Accordo ex art. 11 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) L. n. 241/90 e ss.mm.ii. per cessione di aree per realizzazione di strada di P.R.G. (prolungamento di viale Papa Giovanni II) e standard urbanistici ricadenti nel piano di lottizzazione C1/A1 e realizzazione di volumetrie conseguenziali da parte dei privati”;

- dell'accordo ex art. 11 L. 241/90 eventualmente stipulato;

- dei permessi di costruire convenzionati eventualmente rilasciati in esecuzione della predetta delibera di approvazione dello schema di convenzione;

- della nota del dirigente del Settore comunale “Urbanistica” prot. n. 29262 del 20.11.2023, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela della delibera consiliare n. 32/2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi, della Costruzioni De Chirico s.r.l. e della Vendola Costruzioni s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati G V e R V, per la ricorrente, l'avv. Roberto D'Addabbo, per il Comune, e l'avv. Luigi D'Ambrosio, per i controinteressati;


Ritenuto che il pericolo di un grave pregiudizio prospettato dai ricorrenti non sia ravvisabile allo stato degli atti, posto che:

-non sembra dimostrato in modo convincente come il rilascio del permesso di costruire convenzio-nato - con le connesse cessioni di aree e la realizzazione di opere di urbanizzazione, tutte previste nel predetto strumento convenzionale – influisca in modo deteriore sui diritti degli altri proprietari dell’area;

-come risulta dall’art. 3 della bozza dell’atto di convenzione allegato alla deliberazione di C.C. n. 32 del 20/05/2022, integralmente recepito nel corrispondente articolo della convezione ex art. 11 L. 241/1990 a rogito del Notaio Salvatore D’Alesio in Terlizzi del 15/05/2023 rep. n. 87869 - Racc. n. 27212 registrato a Bari in data 23/05/2023 al n. 21864 (all.ti 2 e 3 della produzione documentale del 08/08/2024), i controinteressati si sono espressamente e formalmente impegnati « per quanto di rispettiva competenza e comunque per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a conservare la qualità di soci del consorzio Edificatorio “Lago dei fiori 1”, al fine di partecipare alle spese occorrenti, compresi i contributi di costruzione relativi alle esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal PUE del sub comparto C1.a1, ciascuno nella misura proporzionale alla volumetria edificabile di propria spettanza, scomputando gli oneri delle opere che saranno realizzate dai soggetti attuatori con la sottoscrizione della seguente convenzione »;

-nella citata deliberazione è riferito che la proposta presentata dalle parti controinteressate prevede, previa cessione al Comune delle aree necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, la «possibilità di realizzare la volumetria ad essi spettante , in applicazione degli indici previsti dallo strumento urbanistico, in aree comunque destinate alla edificazione, di proprietà degli stessi » (pag. 4 della deliberazione n. 32/2022).

Considerato, ancora, che sempre nella deliberazione consiliare si specifica che il progetto presentato dai controinteressati prevede « oltre la cessione al Comune di Terlizzi delle aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione (di proprietà degli istanti), la realizzazione di due fabbricati residenziali denominati rispettivamente “Edificio residenziale ambito

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