TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-07-02, n. 201203129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-07-02, n. 201203129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203129
Data del deposito : 2 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03080/2011 REG.RIC.

N. 03129/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03080/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3080 del 2011, proposto da:
TO DO, MA AN LI, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele M. Miranda, con domicilio eletto presso NA PR in Napoli, Traversa via Nuova Marina N. 8;



contro

Fondazione Teatro S. Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santoni, con domicilio eletto presso Francesco Santoni in Napoli, p.zza della Repubblica, 2;



per l'annullamento

DEL BANDO DI SELEZIONE "AUDIZIONE ARTISTI DEL CORO 2011", INDETTO IL 25/03/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Teatro S. Carlo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorso – volto a contestare le modalità di svolgimento della selezione per “audizione artisti del corso 2011” nella parte in cui genericamente valorizza l’indefinito criterio del “curriculum artistico” e contrasta con le previsti del CCNL per il persona dipendente delle fondazioni liriche e sinfoniche (art. 2 lett. k) – è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

La vicenda della trasformazione degli enti lirici prende le mosse dalla L. 14 agosto 1967, n. 800, art. 5 (recante il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) secondo cui gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate avevano personalità giuridica di diritto pubblico. Successivamente il D.L. 11 settembre 1987, n. 374, art. 3, comma 1, primo periodo convertito in legge,

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