TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201006764

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201006764
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201006764
Data del deposito : 16 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00092/2010 REG.RIC.

N. 06764/2010 REG.SEN.

N. 00092/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2010, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dagli avv. A C, F C, L S, con domicilio eletto presso F C in Firenze, via San Gallo n. 76;

contro

ANAS S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. M R V, con domicilio eletto presso M R V in Firenze, Lungarno Corsini n. 6;

nei confronti di

Provincia di Firenze e Regione Toscana, non costituite;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di sgombero in via amministrativa del 10.11.2009, a firma del Capo Compartimento Viabilità per la Toscana dell'

ANAS

SpA, notificata il 2.12.2009, con la quale si " ordina a Ciulli Paolo, residente nella Casa Cantoniera sita in 50013 Campi Bisenzio (FI) - località Capalle - alla via Fibbiana e, comunque, a chiunque abbia abusivamente occupato la Casa Cantoniera indicata, di renderla libera da persone e/o cose entro giorni 30 dalla notifica del presente atto ";

- della nota dell'

ANAS

SpA Compartimento della Viabilità per la Toscana del 29.10.2008 prot. CFI-0030169-P, pervenuta al ricorrente il 20.11.2009, con la quale si comunica a quest'ultimo che, a seguito del nuovo Regolamento emanato in materia, lo stesso non ha più titolo ad occupare l'alloggio di servizio e con la quale gli si intima di lasciare libero quest'ultimo entro 10 giorni, salvo richiesta di proroga per gravi esigenze personali e/o familiari da inoltrare entro il termine di 10 gironi;

- dei provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di

ANAS

Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ordinanza datata 10/11/2009 ANAS s.p.a. ha ordinato al sig. P C, già dipendente della predetta società, transitato nei ruoli della Provincia di Firenze a seguito del DPCM n. 448 del 22/12/2000, di liberare entro 30 giorni dalla notifica di tale atto l'alloggio di servizio (precedentemente assegnatogli) esistente presso la casa cantoniera sita in Campi Bisenzio – località Capalle - alla via Fibbiana, non avendo il predetto più titolo per occuparlo.

Contro tale provvedimento l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

Per resistere al gravame si è costituita in giudizio ANAS s.p.a.

Nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 questo Tribunale, con ordinanza n. 213, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Le parti hanno successivamente depositato memorie.

All'udienza del 17 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

2) L'ordinanza impugnata è stata adottata dall'ANAS nel presupposto che l'alloggio di cui si tratta (presso una casa cantoniera) sia rimasto nella titolarità della predetta società e sia, allo stato, occupata abusivamente dall'ex dipendente sig. P C;
di qui l'ordine di lasciarlo libero, con l'avvertenza che, in caso contrario, si procederà allo sgombero coattivo ai sensi dell’art. 823 comma 2 cod.civ.

Nel ricorso si deduce, in sintesi:

a) la casa cantoniera di cui si controverte è afferente alla ex S.S. n. 325, trasferita al demanio regionale in attuazione di quanto previsto dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 1998 (si vedano i

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