TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-09-11, n. 202313714
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Testo completo
Pubblicato il 11/09/2023
N. 13714/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08328/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8328 del 2016, proposto da
Italgas Reti s.p.a. (già Società Italiana per il Gas s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole e U N, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via in Arcione, n. 71;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato E M, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;
per l'annullamento
- del “ Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale” e relativi allegati, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 21/2016 del 31 marzo 2016;
- di ogni altro atto antecedente, previo o successivo o comunque presupposto e/o connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, Italgas Reti s.p.a. (già Società Italiana per il Gas s.p.a., di seguito anche semplicemente “Italgas”) impugna la deliberazione in epigrafe n. 21/2016, di approvazione e adozione del “ Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale” (c.d. “ Regolamento Scavi ” di seguito, anche semplicemente “Regolamento”), sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90 e della l. n. 15/2005 anche in relazione all'art. 97 della Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento in tema di garanzie partecipative in favore di cittadini, in relazione all’essere stato approvato il Regolamento senza la previa consultazione della società ricorrente;
II. Violazione del principio di riserva di legge in relazione all'art. 23 della Costituzione; Violazione di legge in relazione agli artt. 21 e 27 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, con riferimento al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento, nella parte in cui subordina il rilascio delle autorizzazioni agli scavi al versamento del deposito cauzionale ivi previsto;
III. Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà; Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti e travisamento dei fatti; Violazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 1 della l. n. 689/1981, contestando le norme regolamentari relative all'esecuzione dei lavori ed, in particolare, quelle afferenti ai ripristini provvisori e definitivi di strade e marciapiedi;
IV. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, illogicità e/o irragionevolezza, contraddittorietà tra le premesse della motivazione ed il contenuto dell'atto, difetto di motivazione e di istruttoria, con riferimento al punto delle premesse ove è dato leggere “ Che con successivo provvedimento di Giunta Capitolina si procederà all’approvazione dello schema di convenzione previsto dell’art. 6 comma 6 del Regolamento da allegare al provvedimento