TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202300776
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Masciari, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, via Aldo Moro n. 17;
contro
Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
di Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliatario in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha imposto al medesimo il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento afflittivo si basa sulla querela sporta nei suoi confronti per il reato di minaccia grave, di cui all’art. 612, comma 2, c.p., indirizzata ad alcuni soggetti.
Avverso tale provvedimento è insorto quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità per violazione delle garanzie procedimentali, degli artt. 30, 39, R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere, deducendo inoltre che la querela è stata rimessa,
2. Resiste la p.a. intimata, che chiede il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 3 maggio 2023, in prossimità della quale è stata depositata dall’esponente una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va disattesa la doglianza con cui è prospettata la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto per costante giurisprudenza “ i procedimenti in materia di