TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202300776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202300776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300776
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01279/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Masciari, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, via Aldo Moro n. 17;



contro

Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



nei confronti

di Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliatario in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha imposto al medesimo il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Il provvedimento afflittivo si basa sulla querela sporta nei suoi confronti per il reato di minaccia grave, di cui all’art. 612, comma 2, c.p., indirizzata ad alcuni soggetti.

Avverso tale provvedimento è insorto quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità per violazione delle garanzie procedimentali, degli artt. 30, 39, R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere, deducendo inoltre che la querela è stata rimessa,

2. Resiste la p.a. intimata, che chiede il rigetto del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 3 maggio 2023, in prossimità della quale è stata depositata dall’esponente una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Va disattesa la doglianza con cui è prospettata la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto per costante giurisprudenza “ i procedimenti in materia di

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