TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202300776
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, via Aldo Moro n. 17;
contro
Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
di Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliatario in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha imposto al medesimo il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento afflittivo si basa sulla querela sporta nei suoi confronti per il reato di minaccia grave, di cui all’art. 612, comma 2, c.p., indirizzata ad alcuni soggetti.
Avverso tale provvedimento è insorto quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità per violazione delle garanzie procedimentali, degli artt. 30, 39, R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere, deducendo inoltre che la querela è stata rimessa,
2. Resiste la p.a. intimata, che chiede il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 3 maggio 2023, in prossimità della quale è stata depositata dall’esponente una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va disattesa la doglianza con cui è prospettata la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto per costante giurisprudenza “ i procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e sono caratterizzati da un'urgenza di procedere in re ipsa, data la situazione di particolare pericolo che gli stessi mirano a prevenire e che, proprio in ossequio all'art. 7 della legge n. 241/1990, giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ” ( ex plurimis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 3 giugno 2022, n. 3781).
4.1. Con la seconda censura il ricorrente, privo di precedenti giudiziari e possessore di porto d’armi da oltre trent’anni, lamenta quindi che il provvedimento avversato è stato emanato pur in assenza di condanne e a fronte della remissione della querela in origine presentata, risultando altresì il provvedimento sfornito di adeguata motivazione.
L’assunto va disatteso.
Dalle emergenze documentali risulta il deducente ha profferito minacce di morte nei confronti di -OMISSIS- per problemi di vicinato, risultando di conseguenza sporta nei suoi confronti una querela per minacce aggravate, successivamente rimessa da una dei due denunzianti.
Tanto chiarito, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone, all’ultimo comma, che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 39, comma 1 stabilisce che “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
In particolare, dalla portata dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi;né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595;T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente.
La valutazione compiuta del Prefetto, infatti, è ragionevole e coerente, avuto riguardo alla condotta tenuta del ricorrente -consistita in una grave frase minacciosa- che ha indotto la resistente p.a. a dubitare, stante la natura non vincolante della rimessione di una delle due querele, dell’affidabilità dell’esponente, a fronte dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche rispetto all’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo.
5. La domanda di annullamento va pertanto respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.