TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-23, n. 202201122
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 01122/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Spadola, via Carlo V n. 2;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del provvedimento n. Cat. 6F/PAS/Prot. -OMISSIS-del 27.07.2016 del Questore di Vibo Valentia di rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione di licenza di porto fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente;
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 12.12.2016 del Prefetto di Vibo Valentia e notificato in data 19.12.2016 e successivamente rinotificato il 11.02.2017, di rigetto del ricorso gerarchico promosso dal -OMISSIS-avverso il provvedimento del Questore;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 14.06.2017, notificato in data 26.06.2017, con il quale il Prefetto di Vibo Valentia ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022 il dott. G I;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato il 15 marzo 2017, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 27 luglio 2016 del Questore di Vibo Valentia, con cui è stato disposto il diniego del rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.
Con lo stesso ricorso ha impugnato, altresì, il decreto del 12 dicembre 2016 del Prefetto di Vibo Valentia, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego adottato dal Questore.
Il ricorrente ha esposto che, in seguito alla presentazione dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile, la Questura di Vibo Valentia ha comunicato la sussistenza di circostanze ostative al rinnovo della licenza richiesta.
Le ragioni del diniego sono consistite nella presenza di una situazione di rischio nel buon uso delle armi, tale da impedire il rinnovo del porto di fucile ai sensi degli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
Il -OMISSIS-ha prodotto le proprie controdeduzioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.
Con il decreto sopra indicato il Questore di Vibo Valentia ha negato il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, in considerazione della presenza di:
- sentenza di condanna, in data 18 ottobre 1982, per il reato, ora depenalizzato, di emissione continuativa di assegni a vuoto;
- denuncia, in data 20 maggio 1991, per il reato di omessa custodia di armi (procedimento poi archiviato il 2 luglio 1991);
- decreto di divieto di detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto della Provincia di Catanzaro in data 29 maggio 1991;
- sentenze di condanna, in data 22 giugno 2010, 26 novembre 2012, 1° marzo 2013, 31 dicembre 2013 e 5 gennaio 2015 per il reato di omesso versamento continuato delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
- denuncia ai sensi dell’art. 483 c.p. per il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico, in data 22 giugno 2016, per falsa attestazione relativa al numero dei familiari conviventi.
Il -OMISSIS-ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Vibo Valentia avverso tale atto.
Il Prefetto di Vibo Valentia ha respinto il ricorso gerarchico, confermando le determinazioni della Questura in ordine all’assenza dei presupposti richiesti dal T.U.L.P.S per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi e munizioni.
Avverso i suddetti provvedimenti il ricorrente ha proposto impugnazione, lamentando la loro illegittimità per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, violazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 10 bis , l. 241/1990, poiché con il preavviso di rigetto non sarebbero stati indicati alcuni dei motivi posti a base del provvedimento di diniego.
L’amministrazione, omettendo di comunicare dette circostanze, avrebbe leso il diritto del privato a presentare controdeduzioni nel