TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-03-24, n. 201500713
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Testo completo
N. 00713/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da M N e M L, rappresentati e difesi dall'avv. V C, con domicilio eletto in Palermo, Via M. Stabile, 200, presso lo studio dell’Avv. F P G;
contro
- il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
a) della determina n. 01 del 4/10/2012 di presa d'atto della nullità della concessione edilizia in sanatoria n. 11 del 9/6/1984 e diniego della richiesta di sanatoria presentata il 10/6/1982, prot. n. 20786, con riferimento al fabbricato sito in Marsala nella contrada Berbaro Rina, in catasto al foglio 298, p.lle 959 e 1720;
b) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con espresso riferimento al verbale del 26/1/2012;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza n. 47 del 25.7.2013 concernente la demolizione del manufatto di cui sopra.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n.4 dell’8 gennaio 2014, di rigetto della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, riformata in sede di appello dal C.G.A. ai soli fini dalla sollecita trattazione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014, per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d’udienza;
PREMESSO che così come risulta dagli atti di causa:
- il Comune di Marsala, con determinazione dirigenziale n. 1 del 4 ottobre 2012:
1. ha preso atto della “nullità” della concessione edilizia in sanatoria n. 11 del 9 giugno 1984, avente a oggetto il fabbricato di civile abitazione di piano terra e primo, con una volumetria di mc 2.100, sito in contrada Berbaro Rina, in catasto al foglio 298, p.lle 959 e 1720, in quanto basata sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa, in data 9 giugno 1982, dalla proprietaria del tempo, sig.ra Provvidenza Marino, secondo la quale l’immobile al rustico era stato realizzato nel 1975.
Si spiega, nella motivazione, che “a seguito di inchiesta giudiziaria scaturita dalla notizia di alcuni quotidiani” è stata effettuata una nuova verifica in esito alla quale è stato accertato che l’immobile oggetto della sanatoria non era visibile nella rilevazione aerea effettuata nel 1978 trasmessa dalla Regione Siciliana in data 13 gennaio 2012.
2. ha conseguentemente denegato la sanatoria richiesta il 10 giugno 1982, poiché l’immobile di che trattasi sarebbe stato edificato successivamente all’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15, lett. a) della legge regionale 12 giugno 1976, n.78;
CONSIDERATO che
- con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i coniugi L M e N M in qualità, rispettivamente di usufruttuaria e nudo proprietario dell’immobile oggetto di lite, hanno impugnato la predetta determinazione dirigenziale n. 1 del 4 ottobre 2012, al fine dell’annullamento, deducendone l’illegittimità per i motivi di:
1. “