TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-01-05, n. 202400115
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2024
N. 00115/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02350/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2023, proposto da
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli n. 444/20 depositato il 03.03.2020, reso a definizione del procedimento RG. n. 3137/2020 concernente l’equa riparazione (Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui al decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli in epigrafe indicato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente in epigrafe indicati, della “somma di euro 6.600, oltre interessi legali dalla domanda” nel giudizio per la violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 l. n. 89/2001 (Legge Pinto).
In particolare, lamenta che pur avendo ritualmente notificato in data 09.07.2020 il decreto in questione munito di formula esecutiva al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione passato in giudicato, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai