TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-02-14, n. 202200462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-02-14, n. 202200462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200462
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00462/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Caronte & Tourist Isole Minori Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, prot. n. 25434 del 12 giugno 2020, avente ad oggetto “ contratto di servizio Rep. 11328 del 15.3.2016 Lotto I collegamenti navi ro-ro Eolie CIG 6359250B1A – applicazione penali ex art. 18, p. 1, lett. d) capitolato di gara ”;

- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali: (i) il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 agosto 2015; (ii) il Capitolato d’Appalto relativo al Lotto I Isole Eolie e, in particolare, l’art. 18, co. 1, lett. d), del Capitolato stesso; (iii) l’Allegato tecnico al Capitolato; (iv) il contratto di servizio Rep. 11328 del 15 marzo 2016 e, in particolare, la previsione dell’art. 8, co. 1, n. 4 del contratto stesso;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti prot. n. 15658 del 29 marzo 2021, notificato in data 30 marzo 2021, avente ad oggetto “ contratto di servizio Rep. 11328 del 15.3.2016 Lotto I collegamenti navi ro-ro Eolie CIG 6359250B1A – applicazione penali ex art. 18, p. 1, lett. d) capitolato di gara. Seguito contestazione n. 25434/2020 ”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti;

Vista l’ordinanza cautelare n. 278/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Caronte & Tourist Isole Minori spa - essendo subentrata nel contratto di trasporto marittimo di pubblico interesse verso le Isole Eolie, stipulato nell’anno 2016 da altro vettore con la Regione Siciliana - gestisce in atto il collegamento marittimo tra la Sicilia e le isole minori.

Con provvedimento della Regione Siciliana prot. n. 25434 del 12 giugno 2020, è stato sostanzialmente contestato a Caronte & Tourist di aver utilizzato sulla linea di collegamento con le Isole Eolie alcune imbarcazioni (la nave Helga, la nave Bridge, e talvolta la nave Ulisse) non idonee al trasporto delle “Persone a Mobilità Ridotta”; conseguentemente è stata intimata l’“ immediata immissione in servizio di mezzi rispondenti alle caratteristiche tutte previste dal bando di gara ”, e sono state applicate ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. d) del Capitolato, penali quantificate in € 8.944.709,00; contestualmente, è stato assegnato alla società il termine di venti giorni per eventuali controdeduzioni.

L’art. 4 ter del d. lgs. n. 45 del 2000 (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 43 del 2020) detta le disposizioni da attuare sulle navi da passeggeri, adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire l’accesso senza discriminazioni alle Persone a Mobilità Ridotta (di seguito, PMR). La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10/2007, emanata per dare attuazione al dettato normativo, ha introdotto il Piano d’azione nazionale, imponendo agli armatori delle navi interessate di predisporre, per ciascun mezzo, una relazione tecnico-economica dettagliata circa gli adeguamenti effettuati a bordo per rendere le navi conformi ai requisiti previsti, ma nel rispetto dei seguenti limiti: a) quello della ragionevolezza e possibilità in termini economici; b) quello per cui non è sempre necessario attuare interventi strutturali sui locali (ad esempio installando una scala per l’imbarco o allargando il vano di una porta), atteso che in molti casi, sono sufficienti misure alternative, ovvero modalità differenziate per il servizio al cliente disabile.

Prima della modifica normativa apportata con il D. Lgs. 43 del 12 maggio 2020, il controllo circa la conformità ed adeguatezza degli interventi effettuati su ciascuna nave, per il profilo qui in rilievo, era affidato a soggetti differenziati: a) l’Ente tecnico di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 314/98, per quanto concerne le modifiche strutturali e costruttive sulle navi esistenti; b) le Commissioni di visita locali di cui all’art. 25 della L. 616/1962, per quanto attiene al rispetto delle direttive indicate nel Piano d’azione nazionale per interventi diversi da quelli strutturali.

Con il D. Lgs. 43/2020, al fine di garantire uniformità di giudizio e di valutazione, è stata soppressa la competenza delle Commissioni locali, e tutti gli accertamenti sono stati concentrati in capo all’organismo di cui alla precedente lettera a).

Nel caso oggi in esame, le navi Helga, Bridge e Ulisse sono state nel corso degli anni sempre considerate idonee e rispettose della specifica normativa in esame, fino a quando non è stato formulato un giudizio di segno opposto con il provvedimento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, prot. n. 25434 del 12 giugno 2020. Tale atto si fonda sulle verifiche effettuate dalle Commissioni locali istituite presso le Capitanerie di porto, ed in particolare: a) per la nave Helga, sul certificato di sicurezza rilasciato dalla Capitaneria di porto di Milazzo nel luglio 2019, laddove l’ha “ ritenuta non sufficientemente idonea al trasporto marittimo delle persone a mobilità ridotta ”; b) per la nave Bridge, sul certificato di sicurezza rilasciato dalla Capitaneria di porto di Milazzo nel giugno 2019, laddove è stato formulato analogo giudizio di non sufficiente idoneità; c) per la nave Ulisse, sul verbale redatto dalla Capitaneria di porto di Palermo nel gennaio 2018, attestante che “ l’unità non è inidonea al trasporto marittimo di personale a mobilità ridotta ”.

In conseguenza dei rilievi effettuati, l’Assessorato Regionale ha ordinato “ la immediata immissione in servizio di mezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche tutte previste dal bando di gara ”, ed ha contestato al vettore l’applicazione di penali, a partire dall’anno 2017, di ammontare complessivo pari ad euro 8.944.709,00 assegnando il termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

Entrambe le prescrizioni dell’Assessorato sono state impugnate dalla Caronte & Tourist col ricorso in epigrafe, nel quale si sollevano le seguenti censure:

1.- per un primo aspetto, l’ordine di immettere in servizio mezzi navali idonei sarebbe illegittimo laddove riferito alla nave Ulisse, dato che questa non viene utilizzata sulla linea di collegamento con le isole Eolie; con riferimento alle altre due navi, l’illegittimità dell’atto impugnato discenderebbe dal fatto che nei dieci anni antecedenti al controllo in questione del 2018/2019, esse sono state sempre ritenute idonee dalle varie Capitanerie di porto, che hanno sempre rilasciato certificati di sicurezza positivi. In aggiunta, viene rilevato che recentemente – nei mesi di giugno e luglio 2020 - sono state effettuate nuove visite ispettive da parte dell’Ente tecnico nazionale (RINA spa, oggi designato a svolgere tale incarico a seguito della novella introdotta col D. Lgs. 34/2020), all’esito delle quali le navi Helga e Bridge sono state dichiarate idonee al trasporto delle persone con mobilità ridotta, con la sola specificazione che quelle “non deambulanti” potranno essere trasportate a condizione che siano messe al corrente di una serie di informazioni circa alcune limitazioni nella fruizione dei servizi di bordo;

2.- La prospettata irrogazione delle penali è illegittima sia perché non sussisterebbe alcun inadempimento da parte del vettore, sia perché la quantificazione è stata fatta in violazione delle norme di legge e con eccesso di potere. Infatti, le navi, come già detto, sono state sempre giudicate idonee al servizio negli anni antecedenti ed in quello successivo al controllo del 2018/2019. In ogni caso, poi, il giudizio di non idoneità espresso dalla Capitaneria di porto di Milazzo esclusivamente nell’anno 2019 non può essere esteso alle annualità precedenti (2017 e 2018), nelle quali al contrario era stata rilevata dai competenti organi l’assenza di qualunque criticità. Ulteriormente, la penale applicata - che è determinata nella misura di euro 62 per ogni miglio percorso – riguarda l’ipotesi, grave, in cui sia stato utilizzato un mezzo navale con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dall’allegato tecnico, da valutare in termini di classe, dimensioni, portata, velocità, sistema di stabilità, etc.; essa quindi non potrebbe adattarsi alla vicenda in questione nella quale, a tutto voler concedere, possono essere rilevate delle deficienze tollerabili, riguardanti solo l’accesso e la permanenza a bordo senza discriminazioni delle PMR “non deambulanti”. A giudizio della ricorrente, quindi, potrebbe trovare applicazione, al più, l’articolo 18, lett. l), del capitolato, laddove pone una penale di € 15.000 per la violazione di vincoli o prescrizioni non sanzionate dalle precedenti lettere.

Ulteriormente, viene contestata l’entità della sanzione, giacché non sarebbero stati indicati i dati utilizzati per calcolarla, tenuto anche conto del fatto che a volte le navi hanno effettuato delle tratte assolutamente prive di passeggeri, in quanto adibite al trasporto di sostanze pericolose, e che la nave Ulisse è stata usata solo occasionalmente per le tratte in esame, sfuggendo così, ai sensi degli articoli 4 e 18 del capitolato, ad ogni intervento sanzionatorio.

Sotto altro profilo, viene rilevato che in base alla normativa sulla contrattualistica pubblica (artt. 117 del DPR 554/1999, 298 del DPR 207/2010, 113 bis, co. 4, del D. Lgs. 50/2016), nonché in base all’articolo 18, co. 3 del capitolato di gara, le penali non possono essere complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale, ossia all’importo di €

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