TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2020-02-26, n. 202000307
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Pubblicato il 26/02/2020
N. 00307/2020 REG.PROV.CAU.
N. 04939/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4939 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R C, F M S, L D, M Q, S M, C U, F E, rappresentati e difesi dall'avvocato G F, con domicilio digitale eletto in Giustizia, Pec Registri;
contro
A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosue' Carducci n. 61;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione n. 465 del 22.11.2019 con cui il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale NA 2 NORD ha indetto “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 45 posti di collaboratore amministrativo professionale Catg. D - di cui n. 13 posti riservati ai volontari in ferma prefissata e n. 9 posti riservati al personale interno”;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSTANZO RAFFAELLO il 2\2\2020 :
Deliberazione n. 465 del 22.11.2019 con cui il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale NA 2 NORD ha indetto immotivatamente “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 45 posti di collaboratore amministrativo professionale Catg. D - di cui n. 13 posti riservati ai volontari in ferma prefissata e n. 9 posti riservati al personale interno”;2) Deliberazione n. 593 del 13.12.2019 con cui il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale NA 2 NORD integra i requisiti di partecipazione del bando approvato con la delibera di cui sub capo 1) consentendo l’accesso con laurea triennale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 2 Nord;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, in punto di fumus e fatta salva la più approfondita valutazione riservata alla fase di merito, che le censure articolate con i proposti motivi aggiunti, cui è limitata l’odierna disamina, non appaiano supportati dalla necessaria fondatezza, atteso che non possa ritenersi assoluta la prevalenza delle procedure di scorrimento sull'indizione di un nuovo concorso;
Rammentato al riguardo che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è assoluta ed incondizionata, nel senso che esistono alcune ipotesi di fatto in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione;
Rammentato, ancora, che tra queste ipotesi rientra soprattutto il caso in cui le nuove procedure concorsuali prevedano significative diversità rispetto a quella conclusasi con la graduatoria approvata, quanto – come nella specie - a requisiti di partecipazione ed in particolare al titolo di accesso;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la proposta domanda cautelare, potendo, stante la rilevanza degli interessi coinvolti, disporsi l’integrale compensazione delle spese della presente fase;