TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 2016-04-06, n. 201600266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 2016-04-06, n. 201600266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600266
Data del deposito : 6 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01231/2010 REG.RIC.

N. 00266/2016 REG.PROV.PRES.

N. 01231/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ente Nazionale Giovanni Boccaccio Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. M P C, con domicilio eletto presso M P C in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico N. 83;

contro

Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
Agenzia del Demanio Filiale Toscana e Umbria, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 2010/9066 del 3.5.2010, pervenuta all’Ente ricorrente in data 14.5.2010, dell’Agenzia del Demanio - Filiale Toscana e Umbria;
- della nota, di estremi e data ignota, con cui la Direzione Area Operativa dell’Agenzia del Demanio ha ritenuto non accoglibile l’istanza ex art. 2 co. 398-400 l. 244/2007 avanzata dall’Ente Boccaccio;- nonché, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché ad oggi ignoto alla ricorrente, nella parte in cui fosse confermativo della legittimità degli atti qui impugnati;e, per l’effetto, per l’accertamento e conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento di cui all’art. 2, co. 398, l. 244/2007;

con motivi aggiunti depositati in data 21 dicembre 2010

della nota dell'Agenzia del Demanio, Filiale Toscana e Umbria, prot. n. 2008/15186 del 12.02.2009 e della nota dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2010/15815/DAO-CO-BD del 22.04.2010, provvedimenti entrambi depositati in giudizio dalle Amministrazioni intimate;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché ad oggi ignoto alla ricorrente, nella parte in cui fosse confermativo della illegittimità degli atti qui impugnati.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 17 luglio 2010;

Considerato che il ricorso per motivi aggiunti risulta depositato il giorno 21 dicembre 2010;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 c.p.a. e dal suo difensore.


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