TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-01-11, n. 201800021
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Pubblicato il 11/01/2018
N. 00021/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2016, proposto da:
Sentinum Società Agricola Forestale A R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati P R, G R, con domicilio eletto presso lo studio Avv. P R in Ancona, corso Garibaldi, 136;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Ancona, Comune di Arcevia, Comune di Sassoferrato;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, C D, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amm.ne Prov.le in Ancona, Strada di Passo Varano, 19/A;
per l'annullamento
- del parere 26.9.2016 n.2816 reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche nella Conferenza dei Servizi del 27.9.2016 indetta dalla Provincia di Ancona;
- di ogni atto precedente, contestuale, successivo e conseguente comunque connesso e correlato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Provincia di Ancona e di Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata in data 30.11.2017 parte ricorrente dichiara che, per effetto di provvedimenti sopravvenuti, non sussiste più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate.
Nulla oppongono, al riguardo, le controparti costituite.