TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-11-14, n. 202317013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-11-14, n. 202317013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317013
Data del deposito : 14 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2023

N. 17013/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10251/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10251 del 2023, proposto da C C, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

Per attuazione al giudicato formatosi sul decreto cron. 9053/2017, della Corte d'Appello di Roma, emesso nella procedura R.G. 52108/2017 in data 22.09.2017, depositato in cancelleria il 19.10.2017


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di equo indennizzo.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 7.11.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va invero rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, come risulta dalla documentazione agli atti.

In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto: a) il decreto è passato in giudicato secondo le regole del rito applicabile, come anche comprovato dall’apposita certificazione versata in atti; b) è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258); c) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies , comma 7, della citata L. n. 89 del 2001.

Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse della parte ricorrente e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero in epigrafe, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies , comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni, con la precisazione che, visto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della c.d. Legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;

La soccombenza del Ministero della giustizia comporta la condanna dell’Ente al pagamento delle spese del presente giudizio (oltre il rimborso del contributo unificato ove versato), il cui importo viene liquidato come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario ed è comprensivo anche del rimborso forfettario delle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e della pretesa azionata.

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