TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202400448
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2024
N. 00448/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2020, proposto da
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, C D F, con domicilio eletto presso lo studio Abruzzo Molise Anas S.P.A. in L'Aquila, via dei Piccolomini, n. 5;
contro
Comune di Roccacasale, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Regione Abruzzo, Provincia di L'Aquila, Ministero della Difesa Comando Generale Arma dei Carabinieri Comando Regionale Carabinieri Forestale, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale n. 1 (Avezzano, Sulmona, L'Aquila), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 11/2020 DEL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCACASALE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 1 (Avezzano, Sulmona, L'Aquila) e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il ricorso in giudizio l’ANAS S.p.A. chiede l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Roccacasale ha ordinato ad Anas S.p.A. di provvedere all’interramento di una carcassa di animale.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di ricorso:
I. “Violazione e falsa applicazione dell’art 185 D.Lgs. 152/2006. Manifesta illogicità e travisamento delle norme di riferimento. Violazione, falsa applicazione e sviamento della Determinazione Regionale n. DG21/167 del 31.12.2014 “Applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante: norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" (BURA. Anno XLVI - N. 11 Speciale 30.01.2015). Violazione e falsa applicazione e sviamento dell’Allegato C Determina Regionale Linee guida per la gestione delle carcasse di animali selvatici terrestri. Carenza di legittimazione passiva”;
II. “Violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della strada”. Violazione D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Eccesso di potere e sviamento di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 e degli artt. 6 e ss. del “Regolamento sul servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali” approvato con D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126”;
III. “Violazione, falsa applicazione, travisamento, sviamento ed eccesso di potere degli artt. 50 e/o 54 del TUEL. Violazione, travisamento ed eccesso di potere dell’art.